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AS 2011 1267

AS 2011 1267

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 24 marzo 2011

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 26 marzo 2011.4

24 marzo 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap.1, n. 1, 2, 4, 11, 12, 14 e 15

Categoria Testo normativo dell’UE

1. artiodattili, perissodattili Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del (senza equidae) e probosci- 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o dati, carni fresche di animali loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determi- dell’ordine artiodattili, nati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di perissodattili e proboscidati certificazione veterinaria, GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1; e della famiglia equidae; api modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 144/2011 della e bombi Commissione, del 17 febbraio 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria, GU L 44 del 18.2.2011, pag. 7, rettificata nella GU L 49 del 24.2.2011, pag. 53. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84; modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Comis- sione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

2. prodotti a base di carne; Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre stomaci, vesciche e intestini 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria trattati destinati al consumo nonché i modelli dei certificati per le importazioni da Paesi umano terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE, GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione, del 15 ottobre 2010, che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell’Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia, GU L 272 del 16.10.2010, pag. 1. Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE, GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84;

Ordinanza sui controlli OITE RU 2011

Categoria Testo normativo dell’UE

modificata in ultimo dalla decisione 2010/749/UE della Comis- sione, del 2 dicembre 2010, che modifica la decisione 2007/453/CE per quanto riguarda la qualifica sanitaria relativa alla BSE di India, Perú, Panama e Corea del Sud, GU L 318 del 4.12.2010, pag. 47. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

4. pollame; pulcini di un Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione,

giorno; uova da cova; uova dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro esenti da organismi patogeni territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le impor- specifici; carni, carni maci- tazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base nate e carni separate mecca- di pollame e che definisce le condizioni di certificazione nicamente di pollame, ratiti veterinaria, GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1; e selvaggina da penna selva- modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 955/2010 della tica; uova e ovoprodotti Commissione, del 22 ottobre 2010, che modifica il regola- mento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda l’utilizzo di vaccini contro la malattia di Newcastle, GU L 279 del 23.10.2010, pag. 3. Decisione 2009/494/CE della Commissione, del 25 giugno 2009, recante alcune misure di protezione relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 in Croazia e Svizzera, GU L 166 del 27.6.2009, pag. 74; modificata in ultimo dalla decisione 2010/734/UE della Commissione, del 30 novembre 2010, che modifica le decisioni 2005/692/CE, 2005/734/CE, 2006/415/CE, 2007/25/CE e 2009/494/CE per quanto riguarda l’influenza aviaria, GU L

316 del 2.12.2010, pag. 10.

Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

11. carni dei conigli Regolamento (CE) n. 119/2009 della Commissione, del

d’allevamento, carni di 9 febbraio 2009, che stabilisce un elenco di paesi terzi, o di leporidi selvatici, carni di parti di essi, nonché i requisiti di certificazione veterinaria ai alcuni mammiferi terrestri fini dell’importazione nella Comunità, o del transito sul suo selvatici (senza ungulati) territorio, della carne dei leporidi selvatici, di alcuni mammiferi terrestri selvatici e dei conigli d’allevamento, versione della GU L 39 del 10.2.2009, pag. 12. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

12. lumache, cosce di rana, Decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre gelatina, miele e pappa reale 2003, che stabilisce elenchi di Paesi terzi dai quali gli Stati destinati al consumo umano membri autorizzano l’importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio, GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17;

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Categoria Testo normativo dell’UE

modificata in ultimo dalla decisione 2006/696/CE della Com- missione, del 28 agosto 2006, che istituisce un elenco di Paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE, GU L 295 del 25.10.2006, pag. 1. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

14. latte Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del

2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l’introduzione nell’Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano, versione della GU L 175 del 10.7.2010, pag. 1. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

15. pesci, molluschi, crosta- Regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione, del cei d’acquacoltura, prodotti 12 dicembre 2008, recante modalità di esecuzione della diretti- di questi animali e animali va 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni acquatici ornamentali e le certificazioni necessarie per l’immissione sul mercato e l’importazione nella Comunità di animali d’acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici, GU L 337 del 16.12.2008, pag. 41; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 1143/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che modifica il regolamen- to (CE) n. 1251/2008 per quanto riguarda il periodo di applica- zione delle disposizioni transitorie relativamente ad alcuni animali acquatici ornamentali destinati a impianti ornamentali chiusi, GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 22. Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d’acquacoltura, versione della GU L 337 del 16.12.2008, pag. 94. Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio, versione della GU L 70 del 17.3.2011, pag. 40.

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