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AS 2011 1295

Ordinanza dell'USAV sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

del 30 marzo 2011

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), visto l’articolo 68 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica alle derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. Sono fatte salve le derrate alimentari che: a. sono state raccolte o trasformate prima dell’11 marzo 2011; o b. hanno lasciato il Giappone prima del 31 marzo 2011. 2 All’importazione di derrate alimentari che sono di origine animale o contengono una parte di derrate alimentari di origine animale, e sono originarie o provengono dal Giappone, si applicano le disposizioni particolari dell’ordinanza del 16 maggio

20072 sui controlli OITE.

Art. 2 Dichiarazione 1 Una derrata alimentare di cui all’articolo 1 può essere importata in Svizzera sol- tanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/20113.

2 La dichiarazione deve essere redatta in tedesco, francese, italiano o inglese.

3 Essa deve essere firmata da un rappresentante autorizzato dell’autorità giapponese competente. 4 Se alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi secondo l’arti- colo 3, l’autorità di cui al capoverso 3 deve confermare che il tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011.

RS 817.026.2 3 RE (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 mar. 2011 che impone condizioni specia- li per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80, del 26.3.2011, pag. 5.

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Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti RU 2011 dal Giappone

Art. 3 Rapporto d’analisi Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo o Chiba, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionu- clidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137.

Art. 4 Codificazione della partita 1 Su ogni partita di una derrata alimentare secondo l’articolo 1 deve essere apposto un codice di identificazione. 2 Il codice deve essere riportato sulla dichiarazione, se del caso sul rapporto che riassume i risultati del campionamento e dell’analisi, come pure su tutti i documenti che accompagnano la partita.

Art. 5 Notifica preventiva agli uffici doganali Le partite contenenti derrate alimentari secondo l’articolo 1 devono essere notificate preventivamente all’ufficio doganale interessato4.

Art. 6 Attività di controllo nell’ambito dell’importazione

1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

a. un esame sistematico dei documenti e un controllo d’identità; b. un esame della merce, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la pre- senza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 eseguite su:

1. almeno il 10 per cento delle partite di derrate alimentari provenienti

dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo o Chiba,

2. almeno il 20 per cento delle partite di derrate alimentari che non pro-

vengono da una delle prefetture di cui al numero 1.

2 L’autorità di esecuzione libera una partita soltanto se:

a. l’azienda del settore alimentare o un suo rappresentante ha presentato la di- chiarazione debitamente firmata e vidimata; e b. dall’esame della merce risulta che il tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137 non supera i valori massimi indicati nell’articolo 2 paragrafo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/20115.

3 L’autoritàdi esecuzione libera la derrata alimentare firmando e vidimando la

dichiarazione.

4 http://www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=it

5 Vedi nota all’art. 2 cpv. 1.

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Art. 7 Emolumenti Gli emolumenti per l’esame della merce sono retti dagli articoli 71–73 ODerr.

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 31 marzo 2011.6

30 marzo 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

6 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 30 mar. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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