AS 2011 13
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>
Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Legge sul CO2
Modifica del 18 giugno 2010
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 20081, decreta:
I La legge dell’8 ottobre 19992 sul CO2 è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 7, terzo periodo
7 … È fatto salvo l’articolo 11b capoverso 2.
Art. 10 cpv. 5 5 Chi è esentato dalla tassa in virtù dell’articolo 9 o 11a non ha diritto alla quota del prodotto della tassa di cui al capoverso 4.
Titolo prima dell’art. 11a
Sezione 2a: Esenzione dalla tassa per le centrali termiche a combustibili fossili
Art. 11a Principio
1 Le centrali termiche a combustibili fossili sono esentate dalla tassa.
2 Sono considerati centrali termiche a combustibili fossili (centrali) gli impianti che producono soltanto corrente elettrica o contemporaneamente anche calore da agenti energetici fossili. Gli impianti della seconda categoria sono presi in considerazione se: a. sono concepiti essenzialmente per produrre corrente elettrica; o b. sono concepiti essenzialmente per produrre calore e hanno una potenza complessiva superiore a 100 MW.
2008-1996 13
Legge sul CO2 RU 2011
Art. 11b Condizioni di autorizzazione 1 Le centrali possono essere costruite e gestite unicamente se i loro gestori si impe- gnano nei confronti della Confederazione a: a. compensare integralmente le emissioni di CO2 prodotte; e b. gestire la centrale in base allo stato attuale della tecnica; il Consiglio fede- rale stabilisce il rendimento globale minimo che deve essere garantito. 2 Le emissioni di CO2 possono essere compensate per il 30 per cento al massimo con misure di riduzione all’estero.
Art. 11c Contratto di compensazione 1 I dettagli dell’impegno di compensazione sono definiti in un contratto concluso tra il gestore della centrale e la Confederazione. Il contratto non può essere rivisto nell’ambito della procedura di autorizzazione per la centrale. 2 Qualora non rispetti il proprio impegno, il gestore della centrale è punito con una pena convenzionale stabilita nel contratto. L’importo della pena è stabilito in base ai costi presumibili delle prestazioni di compensazione non fornite.
3 Il Consiglio federale può computare quali misure di compensazione gli investi-
menti in energie rinnovabili effettuati in Svizzera.
Art. 13 cpv. 1, comminatoria 1 … è punito con la multa sino a 10 000 franchi in quanto per il fatto non sia com- minata una pena più severa da un’altra disposizione.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 giugno 2010 Consiglio nazionale, 18 giugno 2010 La presidente: Erika Forster-Vannini La presidente: Pascale Bruderer Wyss Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
14
Legge sul CO2 RU 2011
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il
7 ottobre 2010.3
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.
24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 FF 2010 3795
15
Legge sul CO2 RU 2011
16