Lexipedia

AS 2011 1301

AS 2011 1301

Ordinanza del DFE sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE)

Modifica del 30 marzo 2011

L’Ufficio federale di veterinaria, visto l’articolo 7 capoverso 5 dell’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi; visto l’articolo 10 capoverso 6 dell’ordinanza del 27 agosto 20082 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi, ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 16 maggio 20073 sui controlli OITE è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 31 marzo 2011.4

30 marzo 2011 Ufficio federale di veterinaria: Hans Wyss

Allegato 1 (art. 3 cpv. 1)

Testi normativi dell’Unione europea concernenti le condizioni di importazione e transito

Cap.5, n. 1

Categoria Testo normativo dell’UE

1. prodotti di origine Decisione 2002/994/CEE della Commissione, del

animale 20 dicembre 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154; modificata in ultimo dalla decisione 2009/799/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina, GU L 285 del 31.10.2009, pag. 42. Decisione 2006/241/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, recante misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti di origine animale, esclusi i prodotti della pesca, originari del Madagascar, GU L 88 del 25.3.2006, pag. 63; modificata in ultimo dalla decisione 2010/611/UE della Commissione, dell’8 ottobre 2010, che modifica la decisione 2006/241/CE per quanto riguarda le importazioni di guano dal Madagascar, GU L 266 del 9.10.2010, pag. 62. Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione, del 25 marzo 2011, che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, versione della GU L 80 del 26.3.2011, pag. 5.

AS 2011 1301 | Lexipedia | Lexipedia