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AS 2011 1371

AS 2011 1371

Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)

Modifica del 30 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni In tutta l’ordinanza, salvo nell’ingresso, l’espressione «Comunità europea» è sosti- tuita con «Unione europea», l’espressione «CE» è sostituita con «UE» e l’espres- sione «nuovi Stati membri della CE» è sostituita con «Bulgaria e Romania». Occorre per altro provvedere alle modifiche grammaticali connesse alla sostitu- zione di tali espressioni.

Art. 3 cpv. 2 2 Le disposizioni sui contingenti massimi, sulla priorità dei lavoratori indigeni e sul controllo delle condizioni salariali e lavorative del Protocollo del 27 maggio 20082 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania non si applicano ai cittadini di Bulgaria e Romania il cui statuto è disciplinato dall’articolo 43 capoverso 1 lettere e–h OASA.

Art. 4 cpv. 3 e 4

3 Ilpermesso per frontalieri UE/AELS rilasciato ai cittadini di Austria, Belgio,

Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno

1 RS 142.203 2 Nuovi Stati membri dell’UE al momento della firma del Prot. del 27.5.2008 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania.

2011-0172 1371

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2011

Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria3 e dell’AELS vale in tutta la Svizzera. 4 I cittadini degli Stati membri dell’UE menzionati al capoverso 3 e dell’AELS che svolgono un’attività lucrativa in Svizzera per un massimo di tre mesi complessivi per anno civile non necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS.

Art. 8, rimando nella rubrica (all. I art. 1 par. 1 e 27 par. 2 in combinato disposto con l’art. 10 par. 2b dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Art. 9, rimando nella rubrica (all. I art. 2 par. 4 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 2 par. 4 della Convenzione AELS)

Art. 10, rimando nella rubrica e nella frase introduttiva (art. 10 par. 3b e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)

Il permesso non è computato sui contingenti fissati nell’Accordo sulla libera circola- zione delle persone se il cittadino della Bulgaria o della Romania:

Art. 12, rimando nella rubrica, cpv. 2 e 5 (art. 10 par. 3b e 4c e 13 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini di Bulgaria e Romania in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circo- lazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi. 5 Se adempiono le condizioni in materia di qualifiche di cui all’articolo 23 LStr, i cittadini di Bulgaria e Romania possono essere ammessi per un periodo massimo di quattro mesi indipendentemente dai contingenti massimi per permessi di soggiorno di breve durata. Se non adempiono tali condizioni, possono essere ammessi nell’ambito dei contingenti massimi4 per dimoranti temporanei.

Art. 14 cpv. 2, primo periodo 2 I cittadini di Bulgaria e Romania nonché i lavoratori inviati in Svizzera per una prestazione transfrontaliera di servizi da una società la cui sede statutaria, ammi- nistrazione centrale o sede principale si trova nel territorio della Bulgaria o della Romania necessitano di un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS, se forniscono prestazioni nell’ambito dei servizi connessi all’orticultura, dell’edilizia incluse le attività collegate, dei servizi di vigilanza o dei servizi di pulizia e disinfe- stazione. …

3 Stati membri al momento della firma del Prot. del 26.8.2004 relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE. 4 Contingenti massimi secondo l’art. 10 par. 3a e 4a dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone.

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2011

Art. 15 cpv. 1 In assenza di un accordo sulla prestazione di servizi e se la durata del servizio supera i 90 giorni lavorativi, ai cittadini dell’UE e dell’AELS e alle persone di cui all’arti- colo 2 capoverso 3 può essere rilasciato, per la durata del servizio, un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS o un permesso di dimora UE/AELS giusta l’articolo 4.

Art. 21 In caso di assunzione di un’attività lucrativa, ai familiari dei cittadini di Bulgaria e Romania titolari del permesso di soggiorno di breve durata si applicano le disposi- zioni relative alle condizioni salariali e lavorative secondo l’articolo 10 paragrafo 2b dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

Art. 23, rimando nella rubrica (all. I art. 6 par. 6 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone e all. K app. 1 art. 6 par. 6 della Convenzione AELS)

Art. 27, primo periodo Prima che la competente autorità cantonale rilasci a un cittadino della Bulgaria o della Romania un permesso per l’esercizio di un’attività lucrativa dipendente, l’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i presupposti per il rilascio del permesso sotto il profilo del mercato del lavoro. …

3 Abrogato

3bis Abrogato

4 Le disposizioni transitorie relative alla priorità dei lavoratori indigeni, al controllo della qualifica e delle condizioni salariali e lavorative, ai contingenti progressivi, al rinnovo e alla trasformazione dei permessi, al diritto al ritorno, nonché alle zone frontaliere, previste per la Bulgaria e la Romania dall’Accordo sulla libera circola- zione delle persone, si applicano soltanto durante i primi sette anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania. 5 Le disposizioni transitorie relative alle zone frontaliere, previste dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone per i frontalieri cittadini di Bulgaria e Romania che esercitano un’attività lucrativa indipendente sul territorio svizzero, si applicano soltanto durante i primi sette anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone alla Bulgaria e alla Romania.

Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2011

II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2011.

2 L’articolo 38 capoversi 4 e 5 entra in vigore il 1° giugno 2011.

30 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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