Lexipedia

AS 2011 1385

Ordinanza sul servizio di volo militare

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)

Modifica del 6 aprile 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2 2 Dopo la loro sospensione o il loro proscioglimento dal servizio di volo militare, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d’età, 200 giorni al massimo, ma non oltre 25 giorni l’anno, in servizi di perfezionamento della truppa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2011.

6 aprile 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 512.271

2011-0166 1385

Ordinanza sul servizio di volo militare RU 2011

1386

Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM) | Lexipedia | Lexipedia