AS 2011 1385
Ordinanza sul servizio di volo militare
Ordinanza sul servizio di volo militare (OSVM)
Modifica del 6 aprile 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sul servizio di volo militare è modificata come segue:
Art. 15 cpv. 2 2 Dopo la loro sospensione o il loro proscioglimento dal servizio di volo militare, possono prestare, fino al compimento del 50° anno d’età, 200 giorni al massimo, ma non oltre 25 giorni l’anno, in servizi di perfezionamento della truppa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2011.
6 aprile 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 512.271
2011-0166 1385
Ordinanza sul servizio di volo militare RU 2011
1386