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AS 2011 1387

Ordinanza sulle finanze della Confederazione

Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC)

Modifica dell’11 marzo 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 5 aprile 20061 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 È fatta salva la posizione speciale dell’Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo federale delle finanze (Controllo delle finanze), del Ministero pubblico della Confederazione e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione di cui all’articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 20022 sul Parlamento (LParl).

Art. 17 Abrogato

Art. 24 cpv. 2 2 Fatto salvo l’articolo 34 capoverso 3 LFC, il Consiglio federale autorizza le spese urgenti e le uscite urgenti per investimenti a titolo di anticipazione, previo consenso della Delegazione delle finanze.

Art. 25 Urgenza (art. 34 LFC)

Le anticipazioni sono autorizzate soltanto se la spesa o l’uscita per investimenti non può essere differita sino all’approvazione del credito aggiuntivo.

2011-0254 1387

Ordinanza sulle finanze della Confederazione RU 2011

Art. 26 cpv. 2 2 Il Consiglio federale riprende immutate le proposte dell’Assemblea federale, dei tribunali della Confederazione, del Controllo delle finanze, del Ministero pubblico della Confederazione e dell’autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confe- derazione concernenti il riporto dei crediti stanziati con i loro preventivi.

Art. 27 cpv. 3 3 Se nella domanda è chiesta un’anticipazione, l’urgenza deve essere provata esau- stivamente.

II La presente modifica entra in vigore contestualmente alla legge federale del 17 dicembre 20103 concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie.

11 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RU 2011 1381. Questa legge entra in vigore il 1° maggio 2011.

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