AS 2011 1391
Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sugli impianti di telecomunicazione
Modifica del 7 aprile 2011
L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:
I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 14 giugno 20021 sugli impianti di telecomunicazione è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 2 2 L’identificatore di categoria deve accompagnare il contrassegno di conformità e avere la stessa altezza.
Art. 7 Disposizioni applicabili nel caso di modifica delle norme tecniche definite dall’UFCOM (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) 1 Nel caso di modifica di una norma tecnica definita, l’UFCOM decide la data dalla quale la nuova versione dà luogo alla presunzione di conformità alle esigenze fon- damentali, nonché la data dalla quale la versione precedente cessa di dar luogo a tale presunzione. Salvo decisione contraria, tra queste due date intercorre un periodo di un anno. 2 Dalla data in cui una norma tecnica definita cessa di dar luogo alla presunzione di conformità alle esigenze fondamentali, gli impianti di telecomunicazione la cui procedura di valutazione della conformità secondo l’allegato III OIT si basa su questa norma non possono più essere offerti né immessi in commercio. 3 Dalla data in cui una norma tecnica definita cessa di dar luogo alla presunzione di conformità alle esigenze fondamentali, gli impianti di telecomunicazione che rien- trano nel campo d’applicazione di questa norma, ma la cui procedura di valutazione della conformità si basa su una norma tecnica che non dà luogo a tale presunzione (allegato IV OIT), non possono più essere offerti né immessi in commercio, a meno che la valutazione della conformità si sia svolta dopo la data dalla quale la nuova versione della norma tecnica definita dà luogo alla presunzione di conformità alle esigenze fondamentali.
4 Agli impianti di telecomunicazione che sono stati oggetto di una procedura di
valutazione della conformità secondo l’allegato V OIT si applica il capoverso 2 o 3 a seconda della norma tecnica utilizzata.
1 RS 784.101.21
2011-0304 1391
Impianti di telecomunicazione. O dell’UFCOM RU 2011
Art. 9a Disposizione transitoria della modifica del 7 aprile 2011 Gli impianti di telecomunicazione il cui contrassegno o le cui informazioni per l’utente contengano un identificatore di categoria la cui altezza sia diversa da quella del marchio di conformità possono essere offerti e immessi sul mercato fino al 31 dicembre 2011.
II L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 2011.
7 aprile 2011 Ufficio federale delle comunicazioni: Martin Dumermuth
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Allegato 2 (art. 1 cpv. 2)
Interfacce prescritte giusta l’articolo 3 capoverso 1 OIT2
RIR 0000, 0302, 0501, 0503, 0507, 0510, 1004, 1009, 1021 e 1022
Numero Titolo del documento Edizione
… RIR0000 Prescrizioni tecniche d’interfacce: documento di base 45 … RIR0302 Ponti radio punto a punto 13 RIR0501 Telefonia digitale cellulare 9 RIR0503 Telefoni senza filo 54 … RIR0507 Impianti di radiocomunicazione PMR/PAMR 8 RIR0510 Sistemi intelligenti di trasporto (ITS) 3 … RIR1004 Radiodeterminazione 10 … RIR1009 Microfoni senza filo 13 … RIR1021 Telecomando, trasmissione di dati e telemetria a potenza elevata 6 RIR1022 Abrogata …
2 Le prescrizioni relative alle interfacce sono ottenibili presso l’Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l’Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne oppure sul sito Internet «www.ufcom.ch» alla rubrica «L’UFCOM», quindi «Basi legali», «Prassi d’esecuzione», «Apparecchi e impianti», «Prescrizioni tecniche delle interfacce (RIR)».
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