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AS 2011 1513

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo

Regolamento di esecuzione del 7 dicembre 2006 della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000)

RS 0.232.142.21; RU 2007 6541

Modifica del regolamento di esecuzione Approvata dal Consiglio d’amministrazione il 26 ottobre 2010 Entrata in vigore il 1° maggio 2011

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

1. Il nuovo testo della regola 161 è il seguente:

Regola 161 Modifica della domanda (1) Se ha funto da amministrazione incaricata della ricerca internazionale e, se è stata presentata una domanda ai sensi dell’articolo 31 PCT, anche da amministra- zione incaricata dell’esame preliminare internazionale per una domanda euro-PCT, l’Ufficio europeo dei brevetti dà la possibilità al richiedente di prendere posizione in merito al parere scritto dell’amministrazione incaricata della ricerca internazionale o sul rapporto d’esame preliminare internazionale e, se del caso, lo invita a rimediare alle irregolarità constatate nel parere scritto o nel rapporto d’esame preliminare internazionale e a modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni entro un termine di sei mesi a decorrere dalla relativa notificazione. Se l’Ufficio europeo dei brevetti ha redatto un rapporto complementare di ricerca internazionale, l’invito emesso in conformità al primo periodo riguarda le spiegazioni fornite in conformità della regola 45bis.7 e) PCT. Se il richiedente non ottempera all’invito di cui al primo o secondo periodo oppure non prende posizione in merito, la domanda è considerata ritirata. (2) Se l’Ufficio europeo dei brevetti redige un rapporto complementare di ricerca europea relativo a una domanda euro-PTC, la domanda può essere modificata una sola volta entro un termine di sei mesi dalla relativa notificazione al richiedente. La domanda modificata serve come base per la ricerca europea complementare.

1 Dai testi originali tedesco e francese (AS/RO 2011 1513)

2010-2934 1513

R di esecuzione della Conv. sul brevetto europeo RU 2011

2. Il nuovo testo della regola 162 è il seguente:

Regola 162 Rivendicazioni soggette a tassa (1) Se i documenti della domanda sui quali si fonda la procedura di concessione europea contengono più di quindici rivendicazioni, per la sedicesima rivendicazione e per ogni rivendicazione ulteriore devono essere versate tasse di rivendicazione conformemente al regolamento relativo alle tasse entro il termine previsto dalla regola 159 paragrafo 1. (2) Le tasse di rivendicazione, qualora non siano pagate entro i termini, possono essere pagate entro un termine di sei mesi a decorrere dalla notificazione dell’inosservanza del termine fissato. Se entro tale termine supplementare vengono presentate rivendicazioni modificate, le tasse di rivendicazione sono calcolate in base alle rivendicazioni modificate. (3) Le tasse di rivendicazione pagate entro il termine di cui al paragrafo 1 che superano le tasse esigibili di cui al paragrafo 2 secondo periodo vengono rimborsate. (4) Nel caso in cui una tassa di rivendicazione non venga pagata in tempo utile, si considera che il richiedente abbia abbandonato la rivendicazione.

Art. 2 (1) La presente decisione entra in vigore il 1° maggio 2011. (2) Le nuove regole 161 e 162 CBE come modificate dall’articolo 1 della presente decisione si applicano alle domande di brevetto euro-PCT per le quali, al 1° maggio 2011, non è stata emessa alcuna notificazione ai sensi delle vigenti regole 161 e 162 CBE.

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