Lexipedia

AS 2011 1551

Decisione n. 3/2010 del Consiglio recante modifica dell'appendice 1 dell'allegato P (trasporti terrestri) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS)

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 3/2010 del Consiglio recante modifica dell’appendice 1 dell’allegato P (trasporti terrestri) della Convenzione

Adottata il 20 settembre 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 20 settembre 2010

Traduzione1 Il Consiglio, considerata la volontà dei Paesi membri di aggiornare regolarmente la Convenzione per tener conto degli sviluppi relativi all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo2 e agli Accordi bilaterali del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera da una parte e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall’altra, considerato l’articolo 53 paragrafo 3 della Convenzione, che conferisce al Consiglio l’autorità di modificare le appendici dell’allegato P (Trasporti terrestri) della Con- venzione4, considerata la raccomandazione, espressa dal Comitato dei Trasporti terrestri nel suo rapporto al Consiglio, di modificare l’appendice 1 dell’allegato P (Trasporti terrestri) della Convenzione, decide:

1. L’appendice 1 dell’allegato P della Convenzione è modificata come segue:

a) Il testo della sezione 2 è sostituito dal seguente testo: – Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8), modificato da ultimo dal regola- mento (CE) n. 1360/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 (GU L 207 del 5.8.2002, pag. 1). Ai fini della Convenzione, le disposizioni del regolamento sono modificate come segue: Il punto 1 (Dati visibili) del capitolo IV dell’allegato I B, relativo al lato anteriore della carta del conducente è modificato come segue:

1 Dal testo originale inglese.

2 FF 1992 VI 1

3 RS 0.142.112.681; 0.172.052.68; 0.740.72; 0.748.127.192.68; 0.916.026.81 e

0.946.526.81 4 RS 0.632.31

2011-0665 1551

Convenzione istitutiva dell’AELS. Dec. n. 3/2010 RU 2011

i) La tabella che figura come stampa di fondo della carta è completata come segue: «IS Ökumannskort Eftirlitskort Verkstæðiskort Fyrirtækiskort» «FL Fahrerkarte Kontrollkarte Werkstattkarte Unternehmenskarte» «NO Sjåførkort Kontrollkort Verkstedkort Bedriftkort» Verkstadkort ii) La frase introduttiva concernente i segni distintivi è modificata come segue: «Il segno distintivo dello Stato membro che rilascia la carta, cerchiato dall’ellisse menzionato nell’articolo 37 della Convenzione ONU dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale, ha il medesimo sfondo della carta del conducente; i segni distintivi sono i seguenti:». iii) L’elenco dei segni distintivi è completato come segue: «IS Islanda FL Liechtenstein N Norvegia CH Svizzera». – Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370 del 31.12.1985, pag. 1), oppure delle regole equivalenti stabilite dall’Accordo AETR e dai suoi emendamenti. Ai fini della Convenzione, le disposizioni del regolamento sono modificate come segue: Le disposizioni dell’articolo 3 non sono applicabili. – Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002, che modifica il regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente (GU L 76, 19.3.2002, pag. 1). Ai fini della Convenzione, le disposizioni del regolamento sono modificate come segue: (a) È applicabile solo l’articolo 1. (b) Gli Stati membri esentano reciprocamente i cittadini degli altri Stati membri dall’obbligo di possedere un attestato di conducente. – Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei rego- lamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio rela- tivi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102, 11.4.2006, pag. 35). – Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Con-

Convenzione istitutiva dell’AELS. Dec. n. 3/2010 RU 2011

siglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226, 10.9.2003, p. 4). Ai fini della Convenzione, le disposizioni della direttiva sono modificate come segue: (a) All’articolo 9 va aggiunto il seguente paragrafo: «I conducenti di cui all’articolo 1 solitamente residenti e operanti nel Liechtenstein sono legittimati in via sussidiaria ad assolvere la forma- zione periodica di cui all’articolo 7 in Svizzera, Austria e Germania, qualora la formazione periodica offerta in questi Stati rispetti comple- tamente le disposizioni della presente direttiva.» (b) Gli Stati membri possono rilasciare una carta di qualificazione del con- ducente in ottemperanza alle disposizioni di questa direttiva, modificate come segue: (i) Al punto 2 (c) dell’allegato II concernente il lato 1 della carta, dopo la sigla del Regno Unito va aggiunto il seguente testo: «la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la carta cer- chiata dall’ellisse menzionato nell’articolo 37 della Convenzione ONU dell’8 novembre 1968 sulla circolazione stradale ha il mede- simo sfondo della carta; le sigle distintive sono le seguenti: IS: Islanda FL: Liechtenstein N: Norvegia CH: Svizzera» (ii) Per quanto concerne gli Stati membri che sono parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, al punto 2(e) dell’allegato II concernente il lato 1 della carta, la dicitura «model- lo delle Comunità europee» va sostituita con la dicitura «modello SEE». (iii) Al punto 2 (e) dell’allegato II concernente il lato 1 della carta, va aggiunto quanto segue: «atvinnuskírteini ökumanns yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov» (iv) Il punto 2 (f) dell’allegato II concernente il lato 1 della carta non si applica agli Stati membri che sono parti contraenti dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo. (v) Al punto 2 (b) dell’allegato II concernente il lato 2 della carta, le parole «svedese e tedesco» vanno sostituite da «svedese, tedesco, islandese e norvegese». (vi) Al punto 2 (b) dell’allegato II concernente il lato 2 della carta, va aggiunto il seguente paragrafo: «Ogni riferimento alla lingua norvegese va inteso come riferi- mento sia al norvegese standard (‹yrkessjåførbevis›) sia al nuovo norvegese (‹yrkessjåførprov›).»

Convenzione istitutiva dell’AELS. Dec. n. 3/2010 RU 2011

b) Il testo della sezione 3 è sostituito dal seguente testo: – Regolamento (CE) n. 2411/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo al riconoscimento intracomunitario del segno distintivo dello Stato membro di immatricolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 299 del 10.11.1998, pag. 1). – Direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 1° ottobre 1991, che modifica la direttiva 88/77/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emis- sione di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli (GU L 295 del 25.10.1991, pag. 1). – Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l’impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità (GU L 57 del 23.2.1992, pag. 27), modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2002/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 novembre 2002 (GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8). – Direttiva 92/24/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 154). – Direttiva 92/97/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che modi- fica la direttiva 70/157/CEE concernente il ravvicinamento delle legi- slazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore (GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1). – Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni mas- sime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 febbraio 2002 (GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47). – Direttiva 96/96/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al con- trollo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GU L 46, 17.2.1997, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003 (GU L 90, 8.4.2003, pag. 41).

– Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli com- merciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1). – Direttiva 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 63).

Convenzione istitutiva dell’AELS. Dec. n. 3/2010 RU 2011

– Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (GU L 90 dell’8.4.2003, pag. 37). – Direttiva 94/55/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tra- sporto di merci pericolose su strada (GU L 319, 12.12.1994, pag. 7), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006 (GU L 305, 4.11.2006, pag. 4). – Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull’adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249, 17.10.1995, pag. 35), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/112/CE della Commissione del 13 dicembre 2004 (GU L 367, 14.12.2004, pag. 23). – Direttiva 96/35/CE del Consiglio del 3 giugno 1996 relativa alla desi- gnazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicu- rezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose (GU L 145, 19.6.1996, pag. 10). – Direttiva 2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all’esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose (GU L 118, 19.5.2000, pag. 41).

c) Il testo della sezione 5 è sostituito dal seguente testo: – Direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 per il ravvicina- mento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 235, 17.9.1996, pag. 25), modificata da ultimo dalla direttiva 2006/90/CE della Commissione del 3 novembre

2006 (GU L 305, 4.11.2006, pag. 6).

2. La presente decisione entra in vigore il 20 settembre 2010.

3. Il Segretario generale dell’Associazione europea di libero scambio è incaricato di depositare il testo della presente decisione presso il Depositario.

Convenzione istitutiva dell’AELS. Dec. n. 3/2010 RU 2011

Decisione n. 3/2010 del Consiglio recante modifica dell'appendice 1 dell'allegato P (trasporti terrestri) della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) | Lexipedia | Lexipedia