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AS 2011 1569

Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Modifica del 13 aprile 2011

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ordina:

I L’ordinanza dell’UFSP del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:

Art 1a Valori massimi 1 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 non possono superare i valori massimi dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/20112.

2 Se superano i valori massimi, non possono essere immesse sul mercato.

Art. 2 cpv. 1 1 Una derrata alimentare di cui all’articolo 1 può essere importata in Svizzera sol- tanto se accompagnata da una dichiarazione secondo l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/20113.

Art. 3 Rapporto d’analisi Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo o Chiba, incluse le acque costiere di queste prefetture, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137.

Art. 5 Notifica agli uffici doganali Le partite contenenti derrate alimentari secondo l’articolo 1 devono essere notificate all’ufficio doganale interessato4.

1 RS 817.026.2 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 mar. 2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimen- tari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80, del 26.3.2011, pag. 5; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 351/2011, GU L 97, del 12.4.2011, pag. 20.

3 Vedi nota all’art. 1a.

4 http://www.ezv.admin.ch/kontakt/01972/index.html?lang=it

2011-0739 1569

Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone. RU 2011

Art. 6 cpv. 1 lett. b

1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

b. un esame della merce, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la pre- senza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 eseguite su:

1. almeno il 10 per cento delle partite di derrate alimentari provenienti

dalle prefetture e dalle acque costiere di cui all’articolo 3,

2. almeno il 20 per cento delle partite di derrate alimentari che non pro-

vengono da una delle prefetture o dalle acque costiere di cui all’arti- colo 3.

II La presente modifica entra in vigore il 14 aprile 2011.5

13 aprile 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

5 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 13 aprile 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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