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AS 2011 159

Ordinanza del DFE sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

Ordinanza del DFE sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile

Modifica del 14 dicembre 2010

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) ordina:

I L’ordinanza del DFE del 15 aprile 20041 sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è modificata come segue:

Art. 3 Vitto (art. 29 cpv. 1 lett. c e 2 LSC) 1 Se non è in grado di offrire il vitto alla persona che presta servizio civile, l’istituto d’impiego le versa per ogni giorno di servizio computabile: a. 4 franchi per la colazione; b. 9 franchi per il pranzo; c. 7 franchi per la cena. 2 Esso non deve versare alla persona che presta servizio civile prestazioni in denaro per la colazione del primo giorno e per la cena dell’ultimo giorno di servizio civile. 3 Per i corsi d’introduzione di un giorno predisposti dall’organo d’esecuzione del servizio civile, i costi del pranzo sono a carico di quest’ultimo. Per questi giorni esso non versa alla persona che presta servizio civile altre indennità per il vitto.

Art. 4 Utilizzazione dell’alloggio privato (art. 29 cpv. 1 lett. d LSC e 66 cpv. 2 OSCi)

L’istituto d’impiego versa per ogni giorno di servizio computabile 5 franchi per l’utilizzazione dell’alloggio privato alla persona che presta servizio civile.

Art. 7a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 dicembre 2010 Per gli impieghi che sono stati concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2010, le prestazioni in denaro per il vitto e per l’utilizzazione dell’alloggio privato sono disciplinate dal diritto vigente.

1 RS 824.11

2010-2665 159

Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.

14 dicembre 2010 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

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