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AS 2011 1613

Decisione n. 1/2011 del Comitato misto per l'agricoltura istituito dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli concernente la modifica dell'allegato 3 dell'Accordo

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2011 del Comitato misto per l’agricoltura concernente la modifica dell’Allegato 3 dell’Accordo

Approvato il 31 marzo 2011 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° aprile 2011

Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da un lato, e la Comunità europea, dall’altro, sul commercio di prodotti agricoli2, in prosieguo «l’Accordo», in parti- colare l’articolo 11,

considerando quanto segue: (1) L’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’Allegato 3 dell’Accordo prevede concessioni relative ai formaggi, in partico- lare la graduale liberalizzazione degli scambi di formaggi al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo. (3) L’Unione europea e la Confederazione Svizzera convengono di inserire nell’Accordo un nuovo Allegato 12 sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli e alimentari, che richiede coe- renza nella definizione dei requisiti, in particolare quelli relativi ai formaggi. (4) Occorre pertanto modificare l’Allegato 3 per tenere conto della piena liberaliz- zazione degli scambi bilaterali di formaggi, con effetto a decorrere dal 1° giugno 2007, e della protezione delle indicazioni geografiche, da stabilire in un nuovo Allegato 12. Ha adottato la presente decisione:

Art. 1 L’Allegato 3, e le relative appendici, dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli sono sostituiti dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.916.026.81

2010-3062 1613

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2011 RU 2011

Art. 2 La decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione da parte del Comitato misto.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2011.

Per il Comitato misto per l’agricoltura Il presidente e capo della Delegazione svizzera: Jacques Chavaz Il capo della Delegazione UE: Nicolas Verlet Il segretario del Comitato: Chantal Moser

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2011 RU 2011

Allegato

«Allegato 3

1. Gli scambi bilaterali di tutti i prodotti di cui al codice 0406 del sistema armoniz- zato sono pienamente liberalizzati a decorrere dal 1° giugno 2007, con la soppres- sione dei dazi doganali e dei contingenti.

2. L’Unione europea non applica restituzioni all’esportazione per i formaggi

esportati in Svizzera. La Svizzera non applica sovvenzioni all’esportazione3 per i formaggi esportati nell’Unione europea. 3. Tutti i prodotti di cui al codice NC 0406 originari dell’Unione europea o della Svizzera e oggetto di scambi tra queste due Parti sono esentati dalla presentazione di un titolo di importazione.

4. L’Unione europea e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente

concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni. 5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni dei mercati sotto forma di un’evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all’avvio di consultazioni, nell’ambito del Comitato di cui all’articolo 6 dell’Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni. A questo pro- posito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi autoctoni e importati.»

3 Gli importi che hanno costituito la base per il processo di eliminazione delle sovvenzioni all’esportazione sono stati calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della diffe- renza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell’entrata in vigore dell’Accordo, incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio, ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa, e (salvo per i formaggi contingentati) previa detrazione dell’importo della ridu- zione dei dazi doganali da parte della Comunità.

Commercio di prodotti agricoli. Dec. n. 1/2011 RU 2011

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