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AS 2011 1629

Ordinanza relativa alla legge sull'aiuto alle università

Correzione

Ordinanza relativa alla legge sull’aiuto alle università (OAU)

del 13 marzo 2000 (RU 2000 958; RS 414.201)

Art. 17 cpv. 2 lett. a Invece di:

2 Sono deducibili dalle spese proprie:

a. gli importi per i quali la Confederazione o un istituto da essa finanziato ha già versato un sussidio a un titolo diverso;

Leggasi:

2 Sono deducibili dalle spese proprie:

a. i sussidi versati a un titolo diverso dalla Confederazione o da un istituto da essa finanziato;

27 aprile 2011 Cancelleria federale

2011-0780 1629

Ordinanza relativa alla legge sull’aiuto alle università. Correzione RU 2011

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