AS 2011 1629
Ordinanza relativa alla legge sull'aiuto alle università
Correzione
Ordinanza relativa alla legge sull’aiuto alle università (OAU)
del 13 marzo 2000 (RU 2000 958; RS 414.201)
Art. 17 cpv. 2 lett. a Invece di:
2 Sono deducibili dalle spese proprie:
a. gli importi per i quali la Confederazione o un istituto da essa finanziato ha già versato un sussidio a un titolo diverso;
Leggasi:
2 Sono deducibili dalle spese proprie:
a. i sussidi versati a un titolo diverso dalla Confederazione o da un istituto da essa finanziato;
27 aprile 2011 Cancelleria federale
2011-0780 1629
Ordinanza relativa alla legge sull’aiuto alle università. Correzione RU 2011
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