AS 2011 1631
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)
del 20 aprile 2011
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); nonché in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1: Dipartimento
Art. 1 Obiettivi e funzioni 1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutela gli interessi di politica estera della Svizzera nell’ambito del mandato costituzionale.
2 A tale scopo persegue i seguenti obiettivi:
a. si adopera a garantire una presenza attiva del Paese nelle relazioni interna- zionali, nonché il diritto di codecisione e la partecipazione attiva in seno alle organizzazioni e agli organismi internazionali importanti per la Svizzera; b. assicura, in collaborazione con gli altri dipartimenti, la coerenza della politi- ca estera della Svizzera; c. garantisce la qualità e l’efficacia dell’attività diplomatica e consolare della Svizzera; d. sensibilizza la popolazione sull’importanza della politica estera e sui suoi effetti per la Svizzera.
3 Nel perseguire questi obiettivi, svolge le seguenti funzioni:
a. pianifica e sviluppa, in collaborazione con gli altri dipartimenti, le relazioni bilaterali e multilaterali della Svizzera; b. tratta le questioni inerenti al diritto internazionale pubblico e collabora all’elaborazione dei trattati internazionali; c. è responsabile dell’aiuto umanitario della Confederazione ed elabora, d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia (DFE), la politica di sviluppo della Svizzera;
RS 172.211.1
2010-1807 1631
Ordinanza sull’organizzazione del DFAE RU 2011
d. tratta, in collaborazione con i dipartimenti competenti, questioni di politica internazionale di sicurezza della Svizzera.
Art. 2 Principi dell’attività dipartimentale Nel realizzare i suoi obiettivi e le sue attività, oltre che dei principi generali dell’atti- vità amministrativa (art. 11 OLOGA), il DFAE tiene conto in particolare dei seguen- ti principi: a. coordina l’attività di politica estera dei dipartimenti e degli uffici e collabora strettamente a tale scopo con tutti i servizi amministrativi interessati; b. cura le relazioni con le cerchie interessate dalla politica estera.
Art. 3 Competenze particolari Il DFAE decide circa: a. l’apertura e la chiusura di sedi consolari; b. il trasferimento, da una missione all’altra, della competenza diplomatica per un Paese; c. la rappresentanza della Svizzera davanti a tribunali internazionali e organi di risoluzione delle controversie; sono fatte salve le competenze degli altri dipartimenti.
Art. 4 Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi secondo gli articoli 5–13 servono da guida alle unità amministrative del DFAE nell’adempimento dei loro compiti e competenze, come sono sanciti dalla legislazione federale.
Capitolo 2: Uffici e altre unità amministrative Sezione 1: Segreteria generale
Art. 5 1 La Segreteria generale (SG-DFAE) svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti: a. sostiene il capo del Dipartimento nella sua funzione di membro del Consi- glio federale e di capo del DFAE; b. pianifica, coordina, controlla e avvia gli affari del Dipartimento e segue in particolare gli affari interdipartimentali importanti; c. pianifica, sviluppa e coordina l’informazione e la comunicazione del DFAE nei confronti dell’opinione pubblica in Svizzera e all’estero; d. svolge gli incarichi conferiti al DFAE ai sensi della legislazione sulla comu- nicazione dell’immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni
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all’interno e all’esterno del Paese sulla politica estera della Svizzera e pro- muove l’immagine nazionale all’estero. Coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito; e. esercita la vigilanza sulla gestione diplomatica e consolare delle rappresen- tanze svizzere all’estero e sulla gestione finanziaria del DFAE; f. esercita la vigilanza sugli acquisti pubblici per il DFAE; g. garantisce la parità delle opportunità in rapporto ai sessi e alla lingua nel DFAE; h. funge da servizio dei ricorsi interno del DFAE; i. assicura, d’intesa con in Dipartimento federale dell’interno, il coordinamen- to della politica estera in materia di politica culturale.
2 Alla Segreteria generale è sottoposta la Revisione interna DFAE (RI DFAE).
Questa esercita la sua attività in modo autonomo e indipendente nel rispetto delle disposizioni legali e del suo regolamento. Sostiene la Segreteria generale e la dire- zione del Dipartimento nell’esercizio delle loro funzioni di vigilanza.
Sezione 2: Segreteria di Stato
Art. 6
1 La Segreteria di Stato è diretta dal segretario di Stato.
2 Il segretario di Stato:
a. consiglia il capo del DFAE in tutte le questioni di politica estera; b. rappresenta il capo del DFAE sul piano interno ed esterno; c. dispone, come rappresentante del capo del DFAE, di un ampio potere di impartire istruzioni ai direttori.
3 La Segreteria di Stato:
a. sviluppa strategie e concetti di politica estera; b. consiglia e sostiene la o il presidente della Confederazione nella pianifica- zione, nel coordinamento e nella gestione dei contatti nell’ambito della poli- tica estera; c. coordina le attività di politica estera all’interno del DFAE e fra i diparti- menti; d. gestisce il servizio del protocollo.
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Sezione 3: Uffici
Art. 7 Direzione politica
1 La Direzione politica (DP) è posta sotto la direzione del segretario di Stato.
2 Persegue, in collaborazione con altri dipartimenti, i seguenti obiettivi:
a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo ottimale delle relazioni bilaterali e multilaterali; b. promuove l’integrazione politica della Svizzera in Europa; c. garantisce la coerenza della posizione svizzera nei confronti delle orga- nizzazioni e degli organismi internazionali; d. assicura il coordinamento in materia di politica estera nei settori della politi- ca delle migrazioni, della politica economica, della politica della piazza finanziaria nonché della politica ambientale, sanitaria e scientifica. 3 Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni:
a. assicura la trasmissione degli affari fra le unità amministrative e le rappre- sentanze svizzere all’estero e la coordina, fatti salvi i settori specifici in cui le unità amministrative, in virtù di disposizioni speciali, trattano direttamente con le rappresentanze svizzere all’estero. Essa impartisce alle rappresentanze svizzere all’estero le istruzioni necessarie; b. attua, d’intesa con i dipartimenti competenti, provvedimenti e interventi di politica di pace al fine di tutelare i diritti dell’uomo e la democrazia e tratta questioni relative alla politica delle sanzioni; c. partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali nei quali la compe- tenza spetta ad altri dipartimenti, alla trattazione di questioni politiche, isti- tuzionali, in materia di personale e budgetarie; d. tratta le questioni relative alla posizione della Svizzera quale Paese ospite di organizzazioni internazionali nonché alla presenza di Svizzeri nelle organiz- zazioni internazionali; e. si occupa della politica internazionale in materia di sicurezza e disarmo, con- tribuisce al controllo degli armamenti, sostiene la direzione del Dipartimento nell’ambito della gestione delle crisi e gestisce un centro di analisi, docu- mentazione e pianificazione, nonché un servizio storico.
Art. 8 Direzione del diritto internazionale pubblico 1 La Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP) tratta le questioni giu- ridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera.
2 Essa persegue i seguenti obiettivi:
a. provvede alla corretta interpretazione e applicazione delle norme del diritto internazionale pubblico da parte delle autorità svizzere;
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b. tutela i diritti e gli interessi della Svizzera derivanti dal diritto internazionale pubblico; c. si adopera per il rispetto e lo sviluppo del diritto internazionale pubblico; d. contribuisce alla corretta interpretazione e applicazione delle basi legali interne della politica estera. 3 Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni: a. fornisce consulenza giuridica al Consiglio federale per la conduzione della sua politica estera; b. collabora nell’elaborazione del diritto internazionale pubblico, segnatamente nell’ambito di negoziati, della conclusione e dell’attuazione di trattati inter- nazionali; c. si occupa del diritto di vicinato e della cooperazione transfrontaliera e in par- ticolare delle relazioni con il Principato del Liechtenstein; d. cura la procedura in vista della conclusione di trattati internazionali, tiene la relativa documentazione e svolge le funzioni di depositario; e. esercita compiti esecutivi e di vigilanza nell’ambito della navigazione marittima, si occupa del diritto marittimo ed è a capo della delegazione sviz- zera presso la Commissione centrale per la navigazione sul Reno; f. coordina la lotta al terrorismo a livello di politica estera; g. si occupa inoltre dei seguenti settori di attività:
1. diritti dell’uomo e diritto internazionale umanitario; sono fatte salve le
competenze di altri dipartimenti,
2. questioni giuridiche relative alla sicurezza internazionale e alla neutra-
lità,
3. diritto diplomatico e consolare.
Art. 9 Direzione dello sviluppo e della cooperazione
1 La Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) persegue gli obiettivi
fissati nella legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali nonché nella legge federale del 24 marzo 20064 sulla cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est. 2 Nel perseguire questi obiettivi essa elabora, d’intesa con la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e con il DFF, il programma globale del contributo svizzero alla cooperazione internazionale allo sviluppo. 3 Essa è inoltre responsabile dell’aiuto umanitario della Confederazione e dell’aiuto in caso di catastrofe all’estero. 4 Essa dirige infine il centro di competenza Contratti e acquisti per tutto il DFAE.
3 RS 974.0 4 RS 974.1
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Art. 10 Direzione delle risorse
1 La Direzione delle risorse (DR) è il centro di competenza e di prestazioni del
DFAE per le questioni relative alle risorse. Essa assicura le risorse, le gestisce e fornisce le prestazioni necessarie per una gestione in funzione dei risultati.
2 Persegue in merito i seguenti obiettivi:
a. sostiene il capo del DFAE nella realizzazione degli obiettivi del DFAE gra- zie all’impiego efficace delle risorse; b. gestisce la rete delle rappresentanze svizzere all’estero, la quale è adeguata ai bisogni della politica estera svizzera e degli Svizzeri all’estero; c. crea le premesse per una gestione in funzione dei risultati e parsimoniosa nelle rappresentanze svizzere all’estero fornendo prestazioni adeguate e met- tendo a disposizione i necessari strumenti di direzione e di supervisione; d. sostiene le rappresentanze svizzere all’estero nell’adempimento dei loro compiti e assicura, per mezzo della logistica e di prestazioni informatiche, la comunicazione e il coordinamento tra la rete esterna e la Centrale. 3 Nel perseguire questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, sempre che non siano delegate ad altre Direzioni: a. gestisce il personale e le finanze e fornisce prestazioni logistiche e telema- tiche; b. adotta provvedimenti per la protezione e la sicurezza dei collaboratori, dei beni e delle informazioni del DFAE in Svizzera e all’estero nonché per garantire la funzionalità dell’amministrazione in tutto il DFAE; è fatta salva la competenza di altri dipartimenti; c. provvede alla legislazione, all’applicazione del diritto e alla consulenza giu- ridica per il DFAE; sono fatte salve le competenze della Direzione del diritto internazionale pubblico e della Direzione dello sviluppo e della coopera- zione.
4 Sono subordinati alla Direzione delle risorse:
a. il consulente per la protezione dei dati e il consulente per il principio di tra- sparenza nel DFAE; b. la Centrale viaggi della Confederazione.
5 Conformemente al mandato di prestazioni del Consiglio federale, la Centrale
viaggi della Confederazione fornisce segnatamente le seguenti prestazioni a profitto o su mandato della Confederazione: a. prestazioni di viaggio a livello mondiale, con garanzia di condizioni econo- micamente vantaggiose; b. prestazioni di servizi nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri; c. prestazioni di servizi nell’ambito dell’organizzazione di conferenze.
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Art. 11 Direzione consolare
1 La Direzione consolare (DC) provvede affinché le prestazioni consolari siano
efficienti e rispettose degli utenti. 2 Nel perseguire questo obiettivo la Direzione consolare svolge le seguenti funzioni:
a. crea le basi necessarie per garantire le prestazioni consolari fornite in tutto il mondo agli Svizzeri all’estero, ai cittadini svizzeri in viaggio nonché a bene- ficiari di prestazioni stranieri; b. supporta le sezioni consolari all’estero nella fornitura delle loro prestazioni e mette a loro disposizione strumenti di lavoro adatti allo scopo; c. funge da interfaccia e da piattaforma informativa tra le rappresentanze all’estero e gli interlocutori in Svizzera e all’estero; d. si occupa dei casi di protezione consolare, nonché delle questioni riguardanti gli Svizzeri all’estero; sono fatte salve le competenze del Dipartimento fede- rale di giustizia e polizia nell’ambito dell’aiuto sociale agli Svizzeri all’estero e del rapimento internazionale di minori; e. coordina e ottimizza la collaborazione nella fornitura di prestazioni consolari all’interno del Dipartimento, con altri servizi federali e organismi cantonali, nonché con interlocutori internazionali di altri ministeri degli esteri.
Sezione 4: Rappresentanze svizzere all’estero
Art. 12 1 Le rappresentanze svizzere all’estero tutelano gli interessi della Svizzera negli Stati ospiti e presso le organizzazioni internazionali. Assicurano all’estero la coerenza della politica estera della Svizzera.
2 Riferiscono alle autorità competenti in Svizzera.
3 Curano o fungono da intermediari per le relazioni fra le autorità svizzere ed estere; sono fatti salvi i settori in cui le autorità svizzere sono autorizzate in virtù di norme speciali o di speciali accordi con il DFAE a intrattenere relazioni dirette con le autorità e gli uffici esteri.
4 Nell’ambito della loro competenza, forniscono i necessari servizi consolari.
5 Sono sottoposte alla Direzione politica; sono fatte salve le funzioni della Direzione delle risorse di cui all’articolo 10.
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Sezione 5: Ufficio dell’integrazione
Art. 13 1 L’Ufficio dell’integrazione è il centro di competenze della Confederazione per le questioni concernenti l’integrazione europea e, in questo ambito, è l’organo comune permanente di coordinamento del DFAE e del DFE ai sensi dell’articolo 55 LOGA. Esso rappresenta il servizio per l’Unione europea (servizio UE) della Direzione politica del DFAE e della SECO.
2 Esso è direttamente sottoposto al segretario di Stato del DFAE e del DFE.
3 Esso svolge i seguenti compiti:
a. osserva e analizza l’evoluzione dell’integrazione europea, prepara le deci- sioni in materia d’integrazione e impartisce istruzioni alla missione svizzera presso l’Unione europea; b. prepara trattati con l’Unione europea, li negozia in collaborazione con gli uffici competenti in materia e ne coordina l’esecuzione e l’ulteriore svi- luppo; c. osserva e analizza l’evoluzione del diritto europeo; d. funge da consulente e coordinatore per l’intera Amministrazione federale nelle questioni politiche e giuridiche in materia d’integrazione; e. informa sulla politica d’integrazione svizzera, sull’integrazione europea in generale e sul diritto europeo.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 14 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 29 marzo 20005 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è abrogata.
Art. 15 Modifica del diritto vigente L’allegato 1 dell’ordinanza del 25 novembre 19986 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificato come segue: Lettera B, cifra I/1.7
1.7 Konsularische Direktion (KD)
Direction consulaire (DC) Direzione consolare (DC) Direcziun consulara (DC)
5 RU 2000 1239, 2002 1155 2055, 2006 2625, 2008 6419 6 RS 172.010.1
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Art. 16 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.
20 aprile 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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