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AS 2011 1661

Ordinanza del DEFR sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

Ordinanza del DFE sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

del 21 aprile 2011

Il Dipartimento federale dell’economia (DFE), visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 28 settembre 20071 sulla protezione dei giovani lavoratori, ordina:

Art. 1 Esenzione dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione Durante le formazioni professionali di base elencate di seguito non è richiesta un’autorizzazione per poter derogare, nei limiti previsti, al divieto di lavoro notturno e domenicale.

Art. 2 Settore alberghiero, ristorazione ed economia domestica

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. impiegata d’economia domestica AFC/impiegato d’economia domestica AFC; b. addetta d’economia domestica CFP/addetto d’economia domestica CFP; c. addetta d’albergo CFP/addetto d’albergo CFP; d. impiegata d’albergo AFC/impiegato d’albergo AFC; e. addetta di ristorazione CFP/addetto di ristorazione CFP; f. impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC; g. cuoca AFC/cuoco AFC; h. addetta di cucina CFP/addetto di cucina CFP; i. impiegata di commercio qualificata/impiegato di commercio qualificato (formazione di base, formazione estesa) nel ramo di formazione e d’esame settore alberghiero-gastronomia-turismo. 2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni: a. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare fino alle 23.00 e al massimo 10 notti all’anno fino alle 01.00;

RS 822.115.4 1 RS 822.115

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Deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante RU 2011

b. nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo fino alle 20.00. 3 Per l’occupazione domenicale di persone in formazione a partire dai 16 anni com- piuti si applicano le seguenti disposizioni: a. oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere accordate almeno

12 domeniche libere all’anno. Nelle aziende stagionali le domeniche libere

possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno; b. le aziende con due giorni di chiusura settimanale devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trime- stre. Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all’anno.

Art. 3 Panetterie, pasticcerie e confetterie

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. panettiera-pasticciera-confettiera AFC/panettiere-pasticciere-confettiere AFC; b. panettiera-pasticciera-confettiera CFP/panettiere-pasticciere-confettiere CFP.

2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti

limiti: a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a par- tire dalle 04.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 03.00); b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a par- tire dalle 03.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 02.00). 3 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti: a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese; b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.

Art. 4 Commercio al dettaglio di panetteria, pasticceria e confetteria

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al det- taglio AFC nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e con- fetteria; b. assistente del commercio al dettaglio CFP nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria.

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2 Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti: a. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese; b. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.

Art. 5 Tecnologia dell’industria lattiera

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. tecnologa dell’industria lattiera AFC/tecnologo dell’industria lattiera AFC; b. addetta alla trasformazione lattiero-casearia CFP/addetto alla trasformazione lattiero-casearia CFP. 2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni: a. sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 e al massimo 48 notti all’anno; b. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo quattro settimane con- secutive; c. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

Art. 6 Tecnologia alimentare

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. tecnica alimentarista qualificata/tecnico alimentarista qualificato; b. addetta alimentarista CFP/addetto alimentarista CFP. 2 Per l’occupazione notturna di persone in formazione nell’indirizzo di approfondi- mento della tecniche per la produzione di articoli di panetteria si applicano le se- guenti disposizioni: a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 90 notti all’anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00; b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 100 notti all’anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00; c. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecu- tive; d. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

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3 Per l’occupazione notturna di persone in formazione degli altri indirizzi di appro- fondimento si applicano le seguenti disposizioni: a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno, di cui 12 notti al più tardi fino alle 01.00 e 12 notti al più presto a partire dalle 03.00; b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 60 notti all’anno, di cui 15 notti al più tardi fino alle 01.00 e 15 notti al più presto a partire dalle 03.00; c. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecu- tive; d. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

Art. 7 Settore delle linee di produzione e di imballaggio Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di linee di produzione AFC/operatore di linee di produzione AFC si applicano le seguenti disposizioni: a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno; b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno; c. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti- mana di lavoro diurno.

Art. 8 Macelleria-salumeria

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. macellaia-salumiera AFC/macellaio-salumiere AFC; b. addetta di macelleria CFP/addetto di macelleria CFP. 2 Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a partire dalle 04.00.

Art. 9 Detenzione e cura degli animali

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. professionista del cavallo AFC (cure, monta classica, cavalli d’andatura, corse, monta western);

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b. custode di cavalli CFP; c. guardiana di animali AFC/guardiano di animali AFC. 2 Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica su due e al massimo per la metà dei giorni festivi annui equiparati alla domenica.

Art. 10 Sanità

1 Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

a. operatrice sociosanitaria AFC/operatore sociosanitario AFC; b. operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC; c. assistente di cura; d. assistente di studio medico AFC; e. assistente di studio veterinario AFC. 2 Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno. 3 Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

Art. 11 Costruzione di binari Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di costruttrice di binari AFC/costruttore di binari AFC (campo professionale Costru- zione delle vie di traffico) si applicano le seguenti disposizioni: a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all’anno; b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 60 notti all’anno; c. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti- mana di lavoro diurno.

Art. 12 Tecnica di palcoscenico 1 Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di palcoscenico AFC/operatore di palcoscenico AFC si applicano le seguenti disposizioni: a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno;

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b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno; c. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una setti- mana senza lavoro notturno. 2 Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di per- sone in formazione si applicano le seguenti disposizioni: a. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica o un giorno festivo al mese, ma al mas- simo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica; b. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche o due giorni festivi al mese, ma al mas- simo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del DFE del 29 maggio 20082 sulle deroghe al divieto del lavoro not- turno e domenicale durante la formazione professionale di base è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.

21 aprile 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

2 RU 2008 2473, 2009 1613, 2010 533 1507

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