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AS 2011 17

Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle centrali termiche a combustibili fossili

Ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili (Ordinanza sulla compensazione del CO2

del 24 novembre 2010

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11b capoverso 1 lettera b, 11c capoverso 3 e 15 capoverso 1 della legge dell’8 ottobre 19991 sul CO2, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina i dettagli della compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali termiche a combustibili fossili (centrali).

Art. 2 Rendimento globale

1 Il rendimento globale minimo delle centrali secondo l’articolo 11b capoverso 1

lettera b della legge dell’8 ottobre 1999 sul CO2 ammonta al 62 per cento. 2 Per le centrali ubicate su siti dove era già in servizio una centrale il rendimento globale minimo è pari al 58,5 per cento.

Art. 3 Investimenti in energie rinnovabili in Svizzera 1 Gli investimenti in impianti che producono energia elettrica o termica da fonti rinnovabili in Svizzera sono computati secondo l’articolo 11c capoverso 3 della legge dell’8 ottobre 1999 sul CO2 quali misure di compensazione delle emissioni di CO2. 2 Il computo si basa sulla riduzione delle emissioni di CO2 ottenuta grazie all’in- vestimento. Per gli impianti che producono energia elettrica sono determinanti le emissioni medie di CO2 generate dalla produzione di energia elettrica in Svizzera. 3 Sono esclusi dal computo gli investimenti in energie rinnovabili sostenuti da altri programmi di promozione o compensati con la rimunerazione per l’immissione di energia a copertura dei costi secondo l’articolo 7a della legge federale del 26 giugno

19982 sull’energia.

RS 641.713

2010-1546 17

Ordinanza sulla compensazione del CO2 RU 2011

Art. 4 Contratto di compensazione 1 Il contratto di compensazione è concluso tra il gestore della centrale (gestore) e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).

2 Il contratto di compensazione comprende in particolare i seguenti elementi:

a. le misure di compensazione delle emissioni di CO2 proposte dal gestore ai fini del computo; b. le prescrizioni relative alla rendicontazione sull’evoluzione delle emissioni di CO2; c. le prescrizioni relative alla rendicontazione sulle misure adottate dal gestore per compensare le emissioni di CO2 a livello nazionale e all’estero; d. i dettagli della pena convenzionale sotto forma di una prestazione in denaro che il gestore deve fornire qualora le emissioni di CO2 non vengano com- pensate conformemente al contratto. 3 Le trattative con il gestore sono condotte congiuntamente dall’Ufficio federale dell’energia e dall’UFAM. Se le parti non giungono a un accordo, il gestore può esigere dall’UFAM una decisione in merito alla proposta contrattuale della Confede- razione. 4 Per coprire i costi legati alla conclusione e all’attuazione del contratto di compen- sazione l’UFAM riscuote un emolumento secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c e capoverso 2 dell’ordinanza del 3 giugno 20053 sugli emolumenti dell’UFAM.

Art. 5 Computo delle misure di compensazione dopo il 2012 Se entro il 2012 compensa un volume di emissioni di CO2 superiore a quello prodot- to dalla centrale, il gestore può far computare la compensazione eccedente nel perio- do 2013–2020.

Art. 6 Modifica del diritto vigente L’allegato dell’ordinanza dell’8 giugno 20074 sul CO2 è modificato come segue: Voci di tariffa doganale 2710.9100 e 2710.9900 Abrogate

3 RS 814.014 4 RS 641.712

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Ordinanza sulla compensazione del CO2 RU 2011

Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra il vigore il 1° gennaio 2011.

24 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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