AS 2011 1741
Ordinanza sul principio di trasparenza dellʼamministrazione
Ordinanza sul principio di trasparenza dellʼamministrazione (Ordinanza sulla trasparenza, OTras)
Modifica del 20 aprile 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Lʼordinanza del 24 maggio 20061 sulla trasparenza è modificata come segue:
Art. 12a Domande di mediazione che richiedono un trattamento particolarmente dispendioso (art. 10 cpv. 4 lett. c, 13 e 14 LTras)
1 Una domanda di mediazione richiede un trattamento particolarmente dispendioso
da parte dellʼIncaricato in particolare se: a. riguarda documenti particolarmente numerosi o complessi; b. solleva questioni giuridiche, tecniche o politiche particolarmente ardue.
2 Se una domanda di mediazione richiede un trattamento particolarmente dispen-
dioso da parte dellʼIncaricato, questi può concedere una proroga ragionevole per portare a termine la mediazione o per emanare la raccomandazione.
Art. 12b Obbligo di collaborare alla procedura di mediazione (art. 13 e 20 LTras) 1 Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, lʼIncaricato ne informa lʼautorità e le impartisce un termine per: a. completare, se necessario, la motivazione della sua presa di posizione; b. trasmettergli i documenti necessari; c. comunicargli il nome della persona che la rappresenta nella mediazione.
2 Le parti sono tenute a:
a. contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione; b. collaborare alla ricerca di un accordo; c. partecipare alla mediazione; lʼautorità partecipa per il tramite della persona autorizzata a rappresentarla. 3 Se il richiedente non partecipa alla mediazione, la domanda è considerata ritirata e la pratica è stralciata dal ruolo.
1 RS 152.31
2011-0266 1741
Ordinanza sulla trasparenza RU 2011
4 Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la pro- cedura di mediazione in modo abusivo, lʼIncaricato può constatare lʼinsuccesso della mediazione.
Art. 13a Informazione dellʼIncaricato da parte dellʼautorità (art. 15 e 16 LTras)
Le unità amministrative dellʼAmministrazione federale centrale trasmettono inoltre allʼIncaricato una copia della propria decisione ed eventuali decisioni delle autorità di ricorso.
Art. 22a Disposizione transitoria della modifica del 20 aprile 2011 Alle domande di mediazione presentate prima dellʼentrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011
20 aprile 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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