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Legge federale sull'acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti

Legge federale sull’acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti

del 17 dicembre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 20101, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 18 marzo 20052 sulle dogane

Art. 16 cpv. 2 2 Sono merci del traffico turistico quelle che il viaggiatore porta seco attraversando il confine doganale o che acquista all’arrivo dall’estero in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse, senza che esse siano destinate al commercio.

Art. 17, rubrica, cpv. 1bis e 2 Negozi in zona franca di tasse nel traffico aereo; deposito di scorte di merci destinate ai ristoranti di bordo 1bis Nei negozi in zona franca di tasse i viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero possono acquistare merci in franchigia di dazio. Il Consiglio federale designa le merci.

2 L’Amministrazione delle dogane può autorizzare le compagnie di navigazione

aerea e altre imprese a costituire negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate per l’approvvigionamento dei loro ristoranti di bordo nonché per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei in partenza per l’estero.

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Acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti. LF RU 2011

Art. 21 cpv. 1, secondo periodo 1 … Questo obbligo vale anche per i viaggiatori che all’arrivo dall’estero acquistano merci in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse.

Art. 61 cpv. 1 e 3 1 Le merci in libera pratica introdotte nel territorio doganale estero o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse devono essere dichiarate come sottoposte al regime d’esportazione. 3 Il regime d’esportazione è reputato concluso allorché le merci sono state introdotte regolarmente nel territorio doganale estero o in un deposito franco doganale o in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse oppure sottoposte al regime di transito.

2. Legge del 12 giugno 20093 sull’IVA

Art. 23 cpv. 2 n. 11

2 Sono esenti dall’imposta:

11. la fornitura di beni secondo l’articolo 17 capoverso 1bis LD4 a viaggiatori in partenza per l’estero o in provenienza dall’estero.

Art. 52 cpv. 1

1 Soggiacciono all’imposta:

a. l’importazione di beni, compresi le prestazioni di servizi e i diritti ivi conte- nuti; b. l’immissione in libera pratica di beni secondo l’articolo 17 capoverso 1bis LD5 da parte di viaggiatori in provenienza dall’estero nel traffico aereo.

3. Legge del 21 marzo 19696 sull’imposizione del tabacco

Art. 24 cpv. 1, frase introduttiva (concerne solo il testo francese) e lett. a 1 L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all’assoggettato se:

3 RS 641.20 4 RS 631.0 5 RS 631.0 6 RS 641.31

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Acquisto di merci nei negozi in zona franca di tasse degli aeroporti. LF RU 2011

a. la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’Amministrazione delle dogane, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l’articolo 17 capoverso 1bis LD7;

4. Legge del 21 giugno 19328 sull’alcool

Art. 36 cpv. 1, secondo periodo

1 … È considerata esportazione anche l’introduzione in un negozio in Svizzera in

zona franca di tasse secondo l’articolo 17 capoverso 1bis della legge del 18 marzo

20059 sulle dogane.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010 Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010 Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2011.10

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2011.

20 aprile 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 RS 631.0 8 RS 680 9 RS 631.0 10 FF 2010 7979

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