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AS 2011 1769

AS 2011 1769

Correzione

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 14 novembre 2007 (RU 2007 6117; RS 910.13)

Art. 7 cpv. 5 lett. b

Invece di: b. lungo corsi d’acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

Leggasi: b. lungo corsi d’acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame o un boschetto rivierasco di almeno 6 metri di larghezza; sui primi

3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. A

partire dal terzo metro non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.

10 maggio 2011 Cancelleria federale

2011-0887 1769

Ordinanza sui pagamenti diretti. Correzione RU 2011

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