AS 2011 1769
AS 2011 1769
Correzione
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)
Modifica del 14 novembre 2007 (RU 2007 6117; RS 910.13)
Art. 7 cpv. 5 lett. b
Invece di: b. lungo corsi d’acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame a coltura estensiva di almeno 6 metri di larghezza; sui primi 3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
Leggasi: b. lungo corsi d’acqua in superficie, una fascia di superficie inerbita o da strame o un boschetto rivierasco di almeno 6 metri di larghezza; sui primi
3 metri non devono essere utilizzati né concimi né prodotti fitosanitari. A
partire dal terzo metro non devono essere utilizzati prodotti fitosanitari. Sono ammessi i trattamenti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole.
10 maggio 2011 Cancelleria federale
2011-0887 1769
Ordinanza sui pagamenti diretti. Correzione RU 2011