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AS 2011 1787

Ordinanza dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l'omologazione semplificata di medicamenti complementari e fitoterapeutici (Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, OMCF)

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti complementari e fitoterapeutici (Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici, OMCF)

Modifica del 15 aprile 2011

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio d’Istituto) ordina:

I L’allegato 3 dell’ordinanza del 22 giugno 20061 sui medicamenti complementari e fitoterapeutici è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2011.

15 aprile 2011 In nome del Consiglio d’Istituto: La presidente, Christine Beerli

1 RS 812.212.24

2010-3189 1787

Ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici RU 2011

Allegato 3 (art. 27 cpv. 2)

Opere di riferimento per le combinazioni fisse di medicamenti della medicina asiatica senza indicazione

Lett. b e f Si può fare riferimento alle opere seguenti nell’ambito di una domanda per l’omologazione di combinazioni fisse di medicamenti della medicina asiatica senza indicazione conformemente all’articolo 27: b. Chinese Herbal Medicine: Formulas & Strategies by Bensky and Barolet, 2009; f. Chinese Herbal Formulas and Applications: Chen, John K., Chen, Tina T., 2009.

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