AS 2011 1951
Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili
Ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Modifica dell’11 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 novembre 19971 relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili è modificata come segue:
Art. 5 Commissione per la tassa d’incentivazione sui COV 1 Il Consiglio federale istituisce una commissione di esperti, nella quale sono rappre- sentati la Confederazione, i Cantoni e gli ambienti interessati, e nomina quale presi- dente un rappresentante dell’Ufficio federale. La Commissione è costituita al mas- simo di dodici membri. 2 La Commissione consiglia la Confederazione e i Cantoni nelle questioni relative alla tassa d’incentivazione sui COV, in particolare nell’adattamento degli allegati e nell’esecuzione dell’articolo 9.
Art. 23 Principio 1 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto della tassa alla popolazione, su incarico e sotto la vigilanza dell’Ufficio federale. 2 La distribuzione avviene due anni dopo (anno di distribuzione) in base al prodotto annuo dell’anno di riscossione. 3 Il prodotto annuo corrisponde alle entrate al 31 dicembre, compresi gli interessi.
4 Per assicuratori si intendono:
a. gli assicuratori dell’assicurazione malattie obbligatoria secondo la legge federale del 18 marzo 19942 sull’assicurazione malattie (LAMal); b. l’assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 19923 sull’assicurazione militare (LAM).
2011-0513 1951
Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 2011
5 Gli assicuratori distribuiscono il prodotto annuo in importi uguali a tutte le persone che nell’anno di distribuzione: a. sono assoggettate all’obbligo d’assicurazione secondo la LAMal o secondo l’articolo 2 capoverso 1 o 2 LAM; e b. sono domiciliate o dimorano abitualmente in Svizzera. 6 Ogni assicuratore distribuisce gli importi alle persone da esso assicurate, detraen- doli equamente dai premi degli assicurati esigibili nell’anno di distribuzione. Alle persone da esso assicurate solo temporaneamente durante l’anno di distribuzione, gli importi sono distribuiti pro rata temporis. 7 Il prodotto annuo è versato agli assicuratori, in rapporto alla loro quota, entro il 30 giugno dell’anno di distribuzione. Per il calcolo della quota di ogni assicuratore è determinante il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distribuzione soddisfano i presupposti di cui al capoverso 5. La differenza tra la quota versata e la somma degli importi effettivi distribuiti è compensata l’anno seguente.
Art. 23a Organizzazione 1 Ogni assicuratore comunica all’Ufficio federale della sanità pubblica, entro il 20 marzo dell’anno di distribuzione: a. il numero di persone da esso assicurate che il 1° gennaio dell’anno di distri- buzione soddisfacevano i presupposti di cui all’articolo 23 capoverso 5; b. la somma degli importi effettivi distribuiti l’anno precedente. 2 In occasione della comunicazione dei nuovi premi per l’anno di distribuzione gli assicuratori informano le persone assicurate sull’ammontare dell’importo da distri- buire.
Art. 23b Indennizzo degli assicuratori L’indennizzo degli assicuratori è disciplinato dall’articolo 25b dell’ordinanza dell’8 giugno 20074 sul CO2.
4 RS 641.712
1952
Tassa d’incentivazione sui composti organici volatili RU 2011
II 1 Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2 Gli articoli 23 capoverso 7 primo periodo e 23b entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011. 3 L’articolo 23 capoverso 6 nella versione del 2 aprile 20085 è abrogato retroatti- vamente il 1° gennaio 2011.
11 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
5 RU 2008 1765
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