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AS 2011 1955

Ordinanza sulla protezione delle acque

Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

Modifica del 4 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 ottobre 19981 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 9, 14 capoverso 7, 16, 19 capoverso 1, 27 capoverso 2, 36a capo- verso 2, 46 capoverso 2, 47 capoverso 1 e 57 capoverso 4 della legge federale del 24 gennaio 19912 sulla protezione delle acque (LPAc),

Art. 2 cpv. 1 lett. h

1 La presente ordinanza regola:

h. la prevenzione e la rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque;

Art. 3 cpv. 2 lett. b, nonché 3 lett. b e c 2 Se le acque di scarico vengono lasciate infiltrare, l’autorità considera anche se:

b. le acque di scarico vengano sufficientemente depurate nel suolo; 3 In linea di principio, l’acqua piovana che scorre da superfici edificate o rinforzate va considerata acqua di scarico non inquinata se proviene: b. da strade, sentieri e piazzali sui quali non vengono scaricate, lavorate e depositate ingenti quantità di sostanze suscettibili di inquinare le acque e, in caso di infiltrazione, se viene sufficientemente depurata nel suolo; nel valu- tare se le quantità di sostanze siano ingenti, bisogna tenere conto del rischio di incidenti; c. da strade ferrate per le quali è garantito che si rinuncerà a lungo termine all’impiego di prodotti fitosanitari o, in caso di infiltrazione, se i prodotti fitosanitari sono sufficientemente trattenuti e degradati da uno strato di ter- reno biologicamente attivo.

2009-1993 1955

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Art. 33a Potenziale ecologico Nel determinare il potenziale ecologico delle acque si devono considerare: a. l’importanza ecologica delle acque allo stato attuale; b. la probabile importanza ecologica delle acque dopo aver rimosso, nei limiti di costi proporzionati, gli effetti pregiudizievoli causati dall’uomo.

Titolo prima dell’art. 41a Capitolo 7: Prevenzione e rimozione di altri effetti pregiudizievoli alle acque Sezione 1: Spazio riservato alle acque e rivitalizzazione delle acque

Art. 41a Spazio riservato ai corsi d’acqua 1 Nei biotopi d’importanza nazionale, nelle riserve naturali cantonali, nelle zone palustri di particolare bellezza e d’importanza nazionale, nelle riserve d’importanza internazionale o nazionale di uccelli acquatici e migratori, nonché nei paesaggi d’importanza nazionale e nelle zone paesaggistiche cantonali protetti con obiettivi di protezione riferiti alle acque, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno: a. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 1 metro; b. 6 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 5 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 1 e 5 metri; c. la larghezza del fondo dell’alveo più 30 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale superiore a 5 metri.

2 Nelle altre zone, la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare

almeno: a. 11 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri; b. 2,5 volte la larghezza del fondo dell’alveo più 7 metri per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri. 3 La larghezza dello spazio riservato alle acque calcolata secondo i capoversi 1 e 2 deve essere aumentata qualora ciò sia necessario per garantire: a. la protezione contro le piene; b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione; c. gli obiettivi di protezione degli oggetti menzionati nel capoverso 1 e altri interessi preponderanti in materia di protezione della natura e del paesaggio; d. l’utilizzazione delle acque.

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

4 Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene. 5 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: a. si trovano in foresta o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; b. sono messe in galleria; oppure c. sono artificiali.

Art. 41b Spazio riservato alle acque stagnanti

1 La larghezza dello spazio riservato alle acque deve essere di almeno 15 metri,

misurati a partire dalla linea di sponda. 2 La larghezza dello spazio riservato alle acque di cui al capoverso 1 deve essere aumentata qualora ciò fosse necessario per garantire: a. la protezione contro le piene; b. lo spazio necessario per una rivitalizzazione; c. interessi preponderanti della protezione della natura e del paesaggio; d. l’utilizzazione delle acque. 3 Nelle zone densamente edificate, la larghezza dello spazio riservato alle acque può essere adeguata alla situazione di edificazione, purché sia garantita la protezione contro le piene. 4 Se non vi si oppongono interessi preponderanti, è possibile rinunciare a fissare lo spazio riservato alle acque se queste: a. si trovano in foreste o in zone che nel catasto della produzione agricola non sono classificate come regioni di montagna o di pianura conformemente alla legislazione in materia di agricoltura; b. hanno una superficie inferiore a 0,5 ettari; oppure c. sono artificiali.

Art. 41c Sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque 1 Nello spazio riservato alle acque è consentito realizzare esclusivamente impianti ad ubicazione vincolata e d’interesse pubblico, come percorsi pedonali e sentieri, centrali idroelettriche ad acqua fluente o ponti. Nelle zone densamente edificate, l’autorità può autorizzare deroghe per impianti conformi alla destinazione della zona, purché non vi si oppongano interessi preponderanti.

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

2 Gli impianti realizzati in conformità con le vigenti disposizioni e utilizzabili con- formemente alla loro destinazione situati entro lo spazio riservato alle acque sono per principio protetti nella propria situazione di fatto. 3 Nello spazio riservato alle acque non si possono utilizzare concimi né prodotti fitosanitari. Al di fuori di una fascia larga 3 metri lungo la riva sono ammessi tratta- menti pianta per pianta in caso di piante problematiche, sempre che queste non possano essere rimosse meccanicamente con un aggravio ragionevole. 4 Lo spazio riservato alle acque può essere utilizzato a fini agricoli se, conforme- mente alle esigenze definite nell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sui pagamenti diretti, è utilizzato sotto forma di terreno da strame, siepe, boschetto campestre e rivierasco, prato sfruttato in modo estensivo, pascolo sfruttato in modo estensivo o pascolo boschivo. Queste esigenze si applicano anche alla corrispondente utilizza- zione di superfici al di fuori della superficie agricola utile.

5 Sono ammesse misure contro l’erosione naturale delle sponde dei corsi d’acqua

soltanto se sono necessarie per la protezione contro le piene o per evitare una perdita sproporzionata di superficie agricola utile.

6 Non si applicano:

a. i capoversi 1-5 alla parte dello spazio riservato alle acque destinata esclusi- vamente a garantire l’utilizzazione delle acque; b. i capoversi 3 e 4 allo spazio riservato alle acque di corsi d’acqua messi in galleria.

Art. 41d Pianificazione di rivitalizzazioni 1 I Cantoni elaborano le basi necessarie per la pianificazione delle rivitalizzazioni delle acque. Queste basi contengono in particolare dati riguardanti: a. lo stato ecomorfologico delle acque; b. gli impianti situati nello spazio riservato alle acque; c. il potenziale ecologico e l’importanza paesaggistica delle acque. 2 Nell’ambito di una pianificazione per un periodo di 20 anni, i Cantoni definiscono i tratti d’acqua da rivitalizzare, il tipo di misure di rivitalizzazione e i termini per l’attuazione delle stesse e, se necessario, coordinano la pianificazione con i Cantoni limitrofi. Va data la precedenza alle rivitalizzazioni i cui benefici: a. sono considerevoli per la natura e il paesaggio; b. sono considerevoli rispetto ai costi prevedibili; c. sono potenziati dall’interazione con altre misure di tutela dei biotopi naturali o di protezione contro le piene. 3 I Cantoni adottano la pianificazione di cui al capoverso 2 entro il 31 dicembre

2014 per i corsi d’acqua ed entro il 31 dicembre 2018 per le acque stagnanti. Un

anno prima dell’adozione, la sottopongono all’UFAM per parere.

3 RS 910.13

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

4 I Cantoni rinnovano ogni 12 anni per un periodo di 20 anni la pianificazione di cui al capoverso 2 e un anno prima dell’adozione la sottopongono all’UFAM per parere.

Sezione 2: Deflussi discontinui

Art. 41e Pregiudizio sensibile arrecato dai deflussi discontinui Un pregiudizio arrecato dai deflussi discontinui alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi naturali è considerato sensibile quando: a. la portata durante l’ondata di piena artificiale supera di almeno 1,5 volte la portata ridotta; e b. la quantità, la composizione e la varietà delle biocenosi vegetali e animali consoni al luogo sono modificate in modo pregiudizievole, in particolare per l’occorrenza periodica e non riconducibile a cause naturali di fenomeni quali l’arenamento di pesci, la distruzione di luoghi di fregola, il convogliamento di animali acquatici, le formazioni di intorbidimenti o le variazioni inammis- sibili della temperatura dell’acqua.

Art. 41f Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui

1 I Cantoni presentano all’UFAM, secondo la procedura descritta nell’allegato 4a

numero 2, una pianificazione delle misure di risanamento delle centrali idroelettriche che provocano deflussi discontinui. 2 I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l’accesso all’autorità incari- cata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda: a. le coordinate e la denominazione delle singole parti dell’impianto; b. le portate del corso d’acqua in questione con valori misurati a intervalli di

15 minuti al massimo (idrogramma) durante gli ultimi cinque anni; in assen-

za di tali valori di misurazione, l’idrogramma può essere calcolato in base a dati relativi alla produzione della centrale e alla portata del corso d’acqua; c. le misure attuate e pianificate per ridurre le conseguenze dei deflussi discon- tinui; d. i risultati delle indagini condotte sulle conseguenze dei deflussi discontinui; e. le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.

Art. 41g Misure di risanamento dei deflussi discontinui 1 Sulla base della pianificazione delle misure, l’autorità cantonale dispone i risana- menti dei deflussi discontinui e impone ai detentori di centrali idroelettriche di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell’attuazione della pianificazione.

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

2 Prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento, l’autorità consulta l’UFAM. In vista della domanda di cui all’articolo 17d capoverso 1 dell’ordinanza sull’energia del 7 dicembre 19984 (OEn), l’UFAM verifica l’adem- pimento dei requisiti di cui all’appendice 1.7 numero 2 OEn. 3 Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate.

Titolo prima dell’art. 42 Sezione 3: Spurgo e svuotamento dei bacini di accumulazione

Art. 42, rubrica Abrogata

Titolo prima dell’art. 42a Sezione 4: Bilancio in materiale detritico

Art. 42a Pregiudizio sensibile arrecato da una modifica del bilancio in materiale detritico Un pregiudizio arrecato dalla modifica del bilancio in materiale detritico alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi è considerato sensibile quando le strutture o la dinamica morfologiche delle acque sono alterate in modo pregiudizievole da impianti quali centrali idroelettriche, prelievi di ghiaia, piazze di deposito o opere di sistemazione dei corsi d'acqua.

Art. 42b Pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico

1 I Cantoni presentano all’UFAM, secondo la procedura descritta nell’allegato 4a

numero 3, una pianificazione delle misure di risanamento del bilancio in materiale detritico. 2 I detentori di impianti devono consentire l’accesso all’autorità incaricata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda: a. le coordinate e la denominazione degli impianti e, per le centrali idroelettri- che, delle singole parti; b. la gestione del materiale detritico; c. le misure attuate e pianificate per migliorare il bilancio in materiale detritico; d. i risultati delle indagini condotte sul bilancio in materiale detritico; e. le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.

4 RS 730.01

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Art. 42c Misure di risanamento del bilancio in materiale detritico 1 Per gli impianti che secondo la pianificazione richiedono l’adozione di misure di risanamento del bilancio in materiale detritico, i Cantoni elaborano uno studio sulla tipologia e sull’entità delle misure necessarie. 2 Sulla base dello studio di cui al capoverso 1, l’autorità cantonale ordina i risana- menti da attuare. Nel caso delle centrali idroelettriche, il materiale detritico deve essere fatto transitare nella misura del possibile attraverso l’impianto. 3 Prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento di centrali idroelettriche, l’autorità consulta l’UFAM. In vista della domanda di cui all’arti- colo 17d capoverso 1 OEn5, l’UFAM verifica l’adempimento dei requisiti di cui all’appendice 1.7 numero 2 OEn. 4 Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate.

Titolo prima dell’art. 44 Sezione 5: Acqua di drenaggio proveniente da opere sotterranee

Art. 44, rubrica Abrogata

Art. 46, rubrica, cpv. 1 e 1bis Coordinamento 1 Se necessario, i Cantoni provvedono affinché le misure di cui alla presente ordi- nanza siano coordinate tra di loro e con provvedimenti di altri settori. Provvedono inoltre al coordinamento delle misure con i Cantoni limitrofi. 1bis Nell’allestimento dei piani direttori e di utilizzazione, i Cantoni tengono conto delle pianificazioni di cui alla presente ordinanza.

Art. 49 cpv. 2 2 I Cantoni informano sullo stato e sulla protezione delle acque nel loro territorio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate e la relativa efficacia nonché sui luoghi di balneazione che non adempiono le condizioni richieste per la balneazione (all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. e).

Art. 54a Pianificazione di misure di rivitalizzazione 1 L’ammontare delle indennità globali per la pianificazione di misure di rivitalizza- zione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in base alla lunghezza dei corsi d’acqua e delle rive di acque stagnanti incluse nella pianificazione.

5 RS 730.01

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interes- sato.

Art. 54b Attuazione di misure di rivitalizzazione 1 L’ammontare delle indennità globali per le misure di rivitalizzazione delle acque (art. 62b cpv. 1 LPAc) è stabilito in funzione: a. della lunghezza del tratto che viene rivitalizzato o reso maggiormente acces- sibile mediante la rimozione di ostacoli; b. della larghezza del fondo dell’alveo; c. della larghezza dello spazio riservato alle acque del tratto che viene rivitaliz- zato; d. dei benefici della rivitalizzazione per la natura e il paesaggio rispetto ai costi prevedibili; e. dei benefici della rivitalizzazione per le attività di svago; f. della qualità delle misure. 2 L’ammontare delle indennità globali è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interes- sato.

3 Le indennità possono essere concesse nel singolo caso se le misure:

a. costano più di 5 milioni di franchi; b. interessano più di un Cantone o riguardano acque confinarie nazionali; c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali; d. richiedono, in misura particolare, una valutazione tecnica complessa o spe- ciale a causa delle alternative possibili o per altri motivi; oppure e. non erano prevedibili. 4 Il contributo ai costi computabili delle misure di cui al capoverso 3 è compreso tra il 35 e l’80 per cento ed è definito in base ai criteri di cui al capoverso 1. 5 Le indennità per le rivitalizzazioni sono concesse esclusivamente se il Cantone interessato ha elaborato una pianificazione delle rivitalizzazioni conforme ai requisi- ti definiti nell’articolo 41d.

6 Le indennità di cui all’articolo 62b capoverso 1 LPAc non sono concesse per le

misure che risultano necessarie in applicazione dell’articolo 4 della legge federale del 21 giugno 19916 sulla sistemazione dei corsi d’acqua.

6 RS 721.100

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Art. 58 Costi computabili 1 Sono computabili unicamente i costi realmente sostenuti e strettamente necessari per adempiere in modo adeguato il compito sussidiabile. Vi rientrano anche i costi per gli impianti pilota e, nel caso di rivitalizzazioni di acque, i costi per l’acquisto del terreno necessario.

2 Non sono computabili in particolare le tasse e le imposte.

Art. 60 cpv. 1 lett. a e 3

1 La stipula dell’accordo programmatico compete:

a. all’UFAM per le indennità destinate agli impianti per le acque di scarico, nonché alla pianificazione e all’attuazione di misure di rivitalizzazione delle acque;

3 L’accordo programmatico è stipulato per una durata di:

a. sei anni, di norma, per le indennità destinate ai provvedimenti presi dall’agricoltura; b. quattro anni per le indennità destinate ad altre misure.

Disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2011

1 I Cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque

conformemente agli articoli 41a e 41b. 2 Finché lo spazio riservato alle acque non è determinato, le prescrizioni per gli impianti di cui all’articolo 41c capoversi 1 e 2 si applicano ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga: a. 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell’alveo esistente, per i corsi d’acqua il cui fondo dell’alveo non supera i 12 metri di larghezza; b. 20 metri, per i corsi d’acqua con un fondo dell’alveo di larghezza superiore ai 12 metri; c. 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0,5 ettari. 3 Invece dei criteri di cui all’articolo 54b capoverso 1 lettere a e b, l’ammontare delle indennità per le rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2015 può essere stabilito in funzione dell’entità delle misure. 4 L’articolo 54b capoverso 5 non si applica alle rivitalizzazioni realizzate prima del 31 dicembre 2015.

II 1 L’allegato 4 è modificato secondo la versione qui annessa (allegato della modifica dell’OPAc).

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4a conformemente alla

versione qui annessa (allegato della modifica dell’OPAc).

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

III La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2011.

4 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Allegato della modifica dell’OPAc (cifra II)

Allegato 4 (art. 29 e 31)

Pianificazione della protezione delle acque

N. 221 cpv. 1 lett. c

1 Nella zona S3 non sono ammessi:

c. l’infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell’infiltrazione di acque di scarico non inquinate (art. 3 cpv. 3) attraverso uno strato del suolo biologi- camente attivo;

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Allegato 4a (art. 41f e 42b)

Pianificazione delle misure di risanamento dei deflussi discontinui e del bilancio in materiale detritico

1 Definizione

Sussistono circostanze particolari in particolare se: a. più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensi- bile, e b. non è ancora stato possibile stabilire in che misura ogni singolo impianto abbia contribuito al pregiudizio sensibile.

2 Fasi di pianificazione nel risanamento dei deflussi

discontinui

1 Entro il 30 giugno 2013, i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto intermedio

contenente: a. per ogni bacino imbrifero, un elenco delle centrali idroelettriche esistenti che possono provocare variazioni del deflusso (centrali ad accumulazione e cen- trali idroelettriche ad acqua fluente); b. dati indicanti quali centrali idroelettriche, e in quali tratti, pregiudicano in maniera sensibile la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi a causa dei deflussi discontinui; c. una valutazione del potenziale ecologico dei tratti di corsi d’acqua pregiudi- cati in maniera sensibile e del grado di gravità del pregiudizio; d. per ogni centrale idroelettrica che a causa dei deflussi discontinui pregiudica in maniera sensibile la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi: le pos- sibili misure di risanamento, una loro valutazione e la definizione delle misure che devono essere presumibilmente adottate nonché dati riguardanti il coordinamento di siffatte misure all’interno del bacino imbrifero; e. per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento di cui alla lettera d che dovranno presumibilmente essere adottate: il termine entro il quale i dati di cui alla lettera d saranno presentati all’UFAM.

2 Entro il 31 dicembre 2014, i Cantoni presentano all’UFAM la pianificazione

definitiva contenente: a. un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio sensibile arrecato dai deflussi disconti- nui alla fauna e alla flora indigene nonché ai loro biotopi, con indicazione delle misure di risanamento da adottare nonché dei termini entro cui devono

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell’urgenza del risanamento; b. dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento con altri prov- vedimenti di protezione dei biotopi naturali e di protezione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interessate; c. per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non si possono ancora definire le misure di risanamento da adottare: il ter- mine entro cui il Cantone stabilisce se e all’occorrenza quali misure di risa- namento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze.

3 Fasi di pianificazione nel risanamento del bilancio in

materiale detritico

1 Entro il 31 dicembre 2013 i Cantoni presentano all’UFAM un rapporto intermedio

contenente: a. la designazione dei tratti di corsi d’acqua in cui la fauna e la flora indigene nonché i loro biotopi, il regime delle acque sotterranee o la protezione contro le piene sono pregiudicati in maniera sensibile da una modifica del bilancio in materiale detritico; b. una valutazione del potenziale ecologico dei tratti di corsi d’acqua pregiudi- cati in maniera sensibile e del grado di pregiudizio; c. un elenco di tutte le centrali idroelettriche situate lungo i tratti di corsi d’acqua pregiudicati in maniera sensibile come pure degli altri impianti che arrecano un pregiudizio sensibile ai tratti di cui alla lettera a; d. un elenco degli impianti i cui detentori sono presumibilmente tenuti ad adot- tare misure di risanamento, con dati riguardanti la fattibilità delle misure di risanamento e il coordinamento delle stesse nel bacino imbrifero.

2 Entro il 31 dicembre 2014, i Cantoni presentano all’UFAM la pianificazione

definitiva contenente: a. un elenco degli impianti i cui detentori sono tenuti ad adottare misure per rimuovere un pregiudizio sensibile alla fauna e alla flora indigene, ai loro biotopi, al regime delle acque sotterranee o alla protezione contro le piene arrecato da una modifica del bilancio in materiale detritico, con indicazione dei termini entro cui devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabi- liti in funzione dell’urgenza del risanamento; b. informazioni su come nel risanamento del bilancio in materiale detritico si tenga conto di altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di pro- tezione contro le piene; c. per gli impianti nei quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire se occorra adottare misure di risanamento: il termine entro cui il Cantone stabilisce se, e all’occorrenza entro quando, le misure di risa- namento devono essere pianificate e attuate.

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Allegato (cifra III)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 2 novembre 19947 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

(OSCA)

Sostituzione di espressioni Negli articoli 1, 4 capoverso 1, 6, 7 capoverso 1, 8 capoverso 3, 9 capoverso 1, 10 capoverso 1, 11 capoversi 1, 2 e 3 e 20 lettera c, nonché nei titoli prima degli arti- coli 4 e 9, le espressioni «indennità e aiuti finanziari», «indennità o aiuti finanziari», «indennità o aiuto finanziario» e «aiuti finanziari o indennità» sono sostituite, con i necessari adeguamenti grammaticali, con il termine «indennità».

Art. 3 Abrogato

Art. 20 lett. a L’Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di: a. esigenze e misure per la protezione contro le piene;

Art. 21 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 Nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d’incidenza territoriale tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l’articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 19918 sulla protezione delle acque.

7 RS 721.100.1 8 RS 814.20

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

2. Ordinanza del 7 dicembre 19989 sull’energia (OEn)

Titolo prima dell’art. 12 Capitolo 4: Promozione, garanzie contro i rischi e indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche

Titolo prima dell’art. 17d

Sezione 2b: Indennizzo per le misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche

Art. 17d Procedura 1 Il detentore di una centrale idroelettrica può presentare alla competente autorità cantonale una domanda di rimborso dei costi per le misure di cui all’articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 199110 sulla protezione delle acque (LPAc) o all’articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199111 sulla pesca (LFSP). Tale domanda va inoltrata prima di iniziare i lavori o procedere ad acquisti importanti (art. 26 cpv. 1 LF del 5 ott. 199012 sui sussidi, LSu). I requisiti della domanda sono disciplinati nell’appendice 1.7 numero 1. 2 L’autorità cantonale inoltra all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) la domanda corredata del proprio parere. L’UFAM elabora, all’attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concordata con l’autorità cantonale relativa alla concessione e all’ammontare probabile dell’indennizzo. I criteri per la valutazione della domanda sono disciplinati nell’appendice 1.7 numeri 2 e 3. 3 Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centra- le idroelettrica se verrà concesso un indennizzo e la probabile entità dello stesso. 4 Se le domande pervenute eccedono i mezzi finanziari disponibili, la società nazio- nale di rete elabora un piano di pagamento. I versamenti sono effettuati in base all’ordine di inoltro delle domande all’autorità cantonale. 5 Una volta attuate le misure, il detentore della centrale idroelettrica trasmette alla competente autorità cantonale un riepilogo dei costi complessivi computabili effetti- vamente sostenuti. In caso di misure onerose può trasmettere il riepilogo dopo il completamento di parte di esse. I costi computabili sono disciplinati nell’appendice

1.7 numero 3.

6 L’autorità cantonale esamina il riepilogo dei costi sostenuti ai fini del loro computo e lo inoltra all’UFAM corredato del proprio parere. L’UFAM verifica il riepilogo dei

9 RS 730.01 10 RS 814.20 11 RS 923.0 12 RS 616.1

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Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

costi ed elabora, all’attenzione della società nazionale di rete, una richiesta concor- data con l’autorità cantonale relativa all’ammontare dell’indennizzo. 7 Mediante decisione, la società nazionale di rete comunica al detentore della centra- le idroelettrica l’ammontare dell’indennizzo che gli verrà corrisposto, stabilito sulla base dei costi computabili.

8 Per il resto si applica il capitolo 3 LSu.

Art. 17e Supplemento per l’indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche 1 Il supplemento di cui all’articolo 15b capoverso 1 lettera d della legge è pari a 0,1 cent./kWh. Previa deduzione dei costi di esecuzione, il provento del supplemento è utilizzato per finanziare l’indennizzo dei detentori di centrali idroelettriche. 2 La società nazionale di rete riscuote almeno trimestralmente il supplemento presso i gestori di rete. 3 Essa tiene un conto separato per i supplementi. Le risorse finanziarie accreditate disponibili sul conto devono essere remunerate a un tasso d’interesse praticato comunemente sul mercato per gli investimenti esenti da rischio.

Art. 29a Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2011 Il supplemento sui costi di trasporto delle reti ad alta tensione di cui all’articolo 17e è riscosso a partire dal 2012.

Appendici

1 L’appendice 1.1 è modificata secondo la versione qui annessa (allegato della

modifica dell’OEn).

2 Alla presente ordinanza è aggiunta una nuova appendice 1.7 conformemente alla

versione qui annessa (allegato della modifica dell’OEn).

1970

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Allegato della modifica dell’OEn

Appendice 1.1 (art. 3, 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per le piccole centrali idroelettriche

N. 1.2 e 3.4, testo introduttivo

1.2 Impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole

1.2.1 Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole ai

sensi dell’articolo 3a lettera b se: a. rispetto alla media degli ultimi due anni d’esercizio completi antece- denti il 1° gennaio 2006, aumenta la produzione di elettricità almeno del 20 per cento; oppure b. è stato disattivato precedentemente al 1° gennaio 2006 e alla riattiva- zione aumenta la produzione di elettricità almeno del 10 per cento rispetto agli ultimi due anni d’esercizio completi antecedenti la disatti- vazione.

1.2.2 Le misure di cui all’articolo 83a LPAc13 o all’articolo 10 LFSP14 non sono

considerate nuovi investimenti ai sensi dell’articolo 3a lettera a. 3.4 Bonus per le opere idrauliche: se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica (condotte forzate incluse) è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al

50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e

il 50 per cento viene effettuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Il bonus è calcolato sulla base della potenza equivalente dell’impianto, pro rata rispetto alle classi di potenza. L’Ufficio federale sta- bilisce in una direttiva le misure che beneficiano di un bonus per le opere idrauliche. Le misure di cui all’articolo 83a LPAC o all’articolo 10 LFSP non sono computabili ai fini del bonus. Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto a questo bonus.

13 RS 814.20 14 RS 923.0

1971

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Appendice 1.7 (art. 17d)

Indennizzo del detentore di una centrale idroelettrica per misure di risanamento concernenti centrali idroelettriche

1 Requisiti della domanda

La domanda deve contenere: a. il nome del richiedente; b. i Cantoni e i Comuni interessati; c. le informazioni sull’obiettivo del risanamento nonché il tipo, l’entità e l’ubicazione delle misure; d. i dati sull’economicità delle misure; e. i termini previsti per l’inizio e la conclusione dell’attuazione delle misure; f. i presumibili costi computabili delle misure; g. informazioni sull’inoltro di domande di pagamenti concernenti parti già con- cluse delle misure come pure sulla data e sull’ammontare previsti per tali pagamenti; h. le autorizzazioni necessarie, in particolare le autorizzazioni edilizie, di dis- sodamento, di pesca e di sistemazione dei corsi d’acqua.

2 Criteri di valutazione delle domande

L’autorità cantonale competente e l’UFAM valutano le domande in relazione ai seguenti aspetti: a. adempimento dei requisiti di cui agli articoli 39a e 43a LPAc15 nonché 10 LFSP16; b. economicità delle misure.

15 RS 814.20 16 RS 923.0

1972

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

3 Costi computabili

3.1 Sono computabili unicamente i costi effettivamente sostenuti e strettamente

necessari per l’esecuzione economica e adeguata delle misure di cui agli articoli 39a e 43a LPAc nonché 10 LFSP. Vi rientrano in particolare i costi correlati alle seguenti misure: a. pianificazione e realizzazione di impianti pilota; b. acquisizione di terreni; c. pianificazione ed esecuzione delle misure, in particolare la realizzazio- ne degli impianti necessari; d. esecuzione del controllo dell’efficacia; e. fino alla scadenza delle concessione: dotazione di acqua necessaria per l’esercizio di un impianto che assicuri la libera migrazione dei pesci, a condizione che tale acqua non debba essere restituita quale deflusso residuale secondo l’articolo 80 LPAc.

3.2 Non sono computabili segnatamente:

a. le tasse e le imposte; b. i costi di manutenzione degli impianti; c. i premi assicurativi; d. i gettoni di presenza e i rimborsi spese; e. le spese di avvocato, processuali e notarili; f. i costi per le misure già indennizzate in altro modo al detentore della centrale idroelettrica. 3.3 Il Dipartimento disciplina le modalità di calcolo dei costi computabili delle misure d’esercizio.

1973

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

3. Ordinanza del 24 novembre 199317 concernente la legge federale

sulla pesca (OLFP)

Ingresso visti gli articoli 4 capoversi 1 e 2, 5 capoverso 1, 6 capoverso 3 e 21 capoverso 1 della legge federale del 21 giugno 199118 sulla pesca (legge); visto l’articolo 33 della legge federale del 16 dicembre 200519 sulla protezione degli animali; visto l’articolo 53 capoverso 1 della legge del 1° luglio 196620 sulle epizoozie; visto l’articolo 29f capoverso 2 lettere c e d della legge del 7 ottobre 198321 sulla protezione dell’ambiente; visto l’articolo 47 della legge del 24 gennaio 199122 sulla protezione delle acque (LPAc); in esecuzione della Convenzione del 19 settembre 197923 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna); in esecuzione della Convenzione del 12 aprile 199924 sulla protezione del Reno,

Art. 1 cpv. 1

1 Per i pesci e i gamberi di cui appresso il divieto di pesca dura almeno:

Trota (Salmo trutta, tutte le sottospecie) Settimane – in acque correnti e in bacini d’accumulazione 16 – in acque stagnanti 12 Salmerino alpino (Salvelinus umbla) 8 Coregone (Coregonus spp.) 6 Temolo (Thymallus thymallus) 10 Alborella (Alburnus arborella) 4 Gamberi indigeni (Reptantia) 40

17 RS 923.01 18 RS 923.0 19 RS 455 20 RS 916.40 21 RS 814.01 22 RS 814.20 23 RS 0.455 24 RS 0.814.284

1974

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Art. 2 cpv. 1

1 I pesci e i gamberi elencati qui sotto non possono essere pescati se non hanno

raggiunto almeno la lunghezza seguente: Trota (Salmo trutta, tutte le sottospecie) cm – in specchi d’acqua stagnante di una certa dimensione, ad 35 altitudine inferiore a 800 m – in altre acque 22 cm Salmerino alpino (Salvelinus umbla) 22 Coregone (Coregonus spp.) 25 Temolo (Thymallus thymallus) 28 Gambero europeo o dai piedi rossi (Astacus astacus) 12 Gambero di fiume o dai piedi bianchi (Austropotamobius 9 pallipes) Gambero di torrente (Austropotamobius torrentium) 9

Titolo prima dell’art. 9b Sezione 2b: Misure per la protezione dei biotopi concernenti impianti esistenti

Art. 9b Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche 1 I Cantoni pianificano le misure di cui all’articolo 10 della legge conformemente alle disposizioni dell’articolo 83b LPAc. 2 Presentano all’Ufficio federale una pianificazione delle misure secondo la procedu- ra descritta nell’allegato 4. 3 I detentori di centrali idroelettriche devono consentire l’accesso all’autorità incari- cata della pianificazione e fornire le informazioni richieste, in particolare per quanto riguarda: a. le parti dell’impianto che incidono sui biotopi della fauna acquatica; b. l’esercizio degli impianti, qualora incida sui biotopi della fauna acquatica; c. le misure di protezione dei biotopi della fauna acquatica attuate e pianificate, corredate di dati sulla loro efficacia; d. le previste modifiche edili e d’esercizio dell’impianto.

Art. 9c Attuazione delle misure concernenti centrali idroelettriche 1 Sulla base della pianificazione, l’autorità cantonale dispone le misure di cui all’articolo 10 della legge. Essa può imporre ai detentori delle centrali idroelettriche, la cui pianificazione non contiene ancora informazioni sufficienti sulle misure di risanamento, di esaminare diverse varianti di misure di risanamento in vista dell’attuazione della pianificazione.

1975

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

2 Per le centrali idroelettriche le cui misure di risanamento non hanno potuto ancora essere stabilite in via definita nella pianificazione, l’autorità consulta l’Ufficio federale prima di prendere una decisione in merito al progetto di risanamento. In vista della domanda di cui all’articolo 17d capoverso 1 dell’ordinanza del 7 dicem- bre 199825 sull’energia (OEn), l’Ufficio federale verifica l’adempimento dei requi- siti di cui all’appendice 1.7 numero 2 OEn. 3 Su richiesta dell’autorità, i detentori di centrali idroelettriche esaminano l’efficacia delle misure adottate. 4 I Cantoni si adoperano affinché le misure di cui all’articolo 10 della legge vengano attuate entro il 31 dicembre 2030.

Art. 17a, rubrica Esecuzione da parte dei Cantoni e della Confederazione

Art. 17b Informazione 1 L’Ufficio federale informa e pubblica rapporti sull’importanza e sullo stato delle acque ittiche nonché sulla gestione e sulla minaccia delle popolazioni di pesci e gamberi se sussiste un interesse nazionale. I Cantoni gli mettono a disposizione i dati necessari. 2 I Cantoni informano sull’importanza e sullo stato delle acque ittiche sul loro terri- torio; a tal fine danno indicazioni sulle misure adottate a favore dei pesci e dei gamberi e sulla relativa efficacia.

Allegati 1 Gli allegati da 1 a 3 sono sostituiti dalle versioni qui annesse (allegato della modi- fica dell’OLFP).

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 conformemente alla ver-

sione qui annessa (allegato della modifica dell’OLFP).

25 RS 730.01

1976

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Allegato della modifica dell’OLFP

Allegato 1 (art. 2a, 5, 5b, 6–8)

Specie indigene di pesci e di gamberi

Nome italiano/locale Nome scientifico Bacini imbriferi naturalia Grado di prote- zioneb

Acipenseridae: Storione comune Acipenser sturio Alto Reno 0, S Anguillidae: Anguilla Anguilla anguilla Reno, Rodano, Doubs, Ticino 3 Blenniidae: Cagnetta Salaria fluviatilis Ticino 4, E Clupeidae: Agone Alosa agone Ticino 3, E Alosa Alosa alosa Alto Reno 0, E Cheppia Alosa fallax Ticino 0, E Cobitidae: Cobite italiano Cobitis bilineata Ticino DI Cobite comune Cobitis taenia Reno 3, E Cobite di stagno Misgurnus fossilis Reno (Regione di Basilea) 0, E Coregonidae: Coregone (tutti i taxa) Coregonus spp. Specifico dei laghi 4, E Cottidae: Scazzone Cottus gobio Reno, Rodano, Doubs, Ticino, 4 Inn Cyprinidae: Abramide comune Abramis brama Reno, Rodano, Doubs NM Alburno di fiume Alburnoides bipunctatus Reno, Rodano, Doubs, Inn 3, E Alburno Alburnus alburnus Reno, Rodano, Doubs NM Alborella Alburnus arborella Ticino 2, E Barbo comune Barbus barbus Reno, Rodano, Doubs 4 Barbo canino Barbus caninus Ticino 3 Barbo Barbus plebejus Ticino 3, E Blicca Blicca bjoerkna Reno 4 Naso Chondrostoma nasus Reno 1, E Savetta Chondrostoma soetta Ticino 1, E Carpa Cyprinus carpio Reno, Rodano, Doubs, Ticino 3 Gobione Gobio gobio Reno, Rodano, Doubs, Ticino NM Alburno di Heckel Leucaspius delineatus Reno 4, E Leucisco Leuciscus leuciscus Reno, Rodano, Doubs, Ticino NM Naso occidentale Parachondrostoma toxostoma Doubs 1, E Sanguinerola italiana Phoxinus lumaireul Ticino DI Sanguinerola Phoxinus phoxinus Reno, Rodano, Doubs, Inn NM Rodeo amaro Rhodeus amarus Reno 2, E Triotto Rutilus aula Ticino 3 Pigo Rutilus pigus Ticino 3, E Leucisco rosso Rutilus rutilus Reno, Rodano, Doubs NM

1977

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Nome italiano/locale Nome scientifico Bacini imbriferi naturalia Grado di prote- zioneb

Scardola Scardinius erythrophthalmus Reno, Rodano, Doubs, Inn NM Scardola italiana Scardinius hesperidicus Ticino DI Cavedano Squalius cephalus Reno, Rodano, Doubs NM Cavedano italiano Squalius squalus Ticino DI Strigione Telestes muticellus Ticino 3, E Vairone Telestes souffia Reno, Rodano, Doubs 3, E Tinca Tinca tinca Reno, Rodano, Doubs, Ticino, NM Inn Esocidae: Luccio Esox lucius Reno, Rodano, Doubs, Ticino, NM Inn Gadidae: Bottatrice Lota lota Reno, Rodano, Ticino NM Gasterosteidae: Spinarello Gasterosteus gymnurus Reno (Regione di Basilea) 4 Gobiidae: Ghiozzo Padogobius bonelli Ticino 2, E Nemacheilidae: Cobite barbatello Barbatula barbatula Reno, Rodano, Doubs, Inn NM Percidae: Acerina Gymnocephalus cernua Reno, Rodano NM Pesce persico Perca fluviatilis Reno, Rodano, Doubs, Ticino, NM Inn Apron Zingel asper Doubs 1, S Petromyzontidae: Lampreda di fiume Lampetra fluviatilis Alto Reno 0, E Lampreda comune Lampetra planeri Reno, Doubs 2, E Piccola lampreda Lampetra zanandreai Ticino DI, E Salmonidae: Salmone del Danubio Hucho hucho Inn 0, E Salmone Salmo salar Alto Reno 0, E Trota adriatica Salmo trutta cenerinus Ticino DI Trota di ruscello Salmo trutta fario Reno, Rodano, Doubs, Ticino, 4 Inn Trota di lago Salmo trutta lacustris Specifico dei laghi 2 Trota marmorata Salmo trutta marmoratus Ticino 1 Truite zébrée Salmo trutta rhodanensis Doubs DI Trota di mare Salmo trutta trutta Alto Reno 0 Salmerino jaunet Salvelinus neocomensis Lago di Neuchâtel 0 Tiefseesaibling Salvelinus profundus Lago di Costanza DI Salmerino alpino Salvelinus umbla Specifico dei laghi 3 Temolo Thymallus thymallus Reno, Rodano, Doubs, Ticino, 3, E Inn Siluridae: Siluro Silurus glanis Alto Reno, Aare, laghi del 4, E Giura, Lago di Costanza Astacidae: Gambero europeo o Astacus astacus Reno, Rodano, Doubs, Inn 3, E gambero dai piedi rossi

1978

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Nome italiano/locale Nome scientifico Bacini imbriferi naturalia Grado di prote- zioneb

Gambero di fiume o Austropotamobius pallipes Reno, Rodano, Doubs, Ticino 2, E gambero dai piedi bianchi Gambero di torrente Austropotamobius torrentium Reno 2, E a Le menzioni «Reno», «Rodano», «Doubs», «Ticino» e «Inn» stanno a indicare il bacino imbrifero idrologico di detti fiumi situato in territorio svizzero. I bacini imbriferi dell’Adda e dell’Adige non sono menzionati a parte: per essi valgono le indicazioni che figurano sotto la menzione «Ticino». b Gradi di protezione: 0 = estinto, 1 = minacciato di estinzione, 2 = fortemente minacciato, 3 = minacciato, 4 = potenzialmente minacciato, NM = non minacciato, DI = dati insuffi- cienti, E = protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna, S = fortemente protetto a livello europeo secondo la Convenzione di Berna.

1979

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Allegato 2 (art. 7 e 8)

Pesci per i quali non è necessaria l’autorizzazione per l’immissione, se il loro luogo d’immissione si trova all’interno della regione di immissione autorizzata

Nome italiano Nome scientifico Regione di immissione autorizzata

Trota iridea Oncorhynchus mykiss Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e d’accumulazione alpini senza libera migrazione dei pesci a monte e a valle; acque ferme artificia- li appositamente allestite per la pesca Trota di lago canadese Salvelinus namaycush Impianti di piscicoltura e di soggiorno; laghi di montagna e bacini d’accumulazione alpini Salmerino di fonte Salvelinus fontinalis Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi non idonei alla trota comune in cui oggi il salmerino è presente senza creare effetti indesiderati sulla fauna e sulla flora Lucioperca, sandra Sander lucioperca Impianti di piscicoltura e di soggiorno; biotopi in cui oggi il lucioperca è presente senza creare effetti indesidera- ti sulla fauna e sulla flora Carpa a specchio e Cyprinus carpio varietà d’allevamento (Zuchtformen) simili Carassio Carassius carassius Impianti di piscicoltura e di sog- Carassio dorato Carassius auratus giorno; piccoli specchi d’acqua artificiali Carassio gibelio Carassius gibelio Ido Leuciscus idus (varietà d’allevamento)

1980

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Allegato 3 (art. 7, 8 e 9a)

Specie, razze e varietà di pesci e di gamberi la cui presenza costituisce una modificazione indesiderata della fauna

Nome italiano Nome scientifico

Umbridi Umbra spp. Pseudorasbora Pseudorasbora parva Carpa erbivora Ctenopharyngodon idella Carpa argentata Hypophthalmichthys molitrix Carpa testa grossa, carpa marmorata Aristichthys nobilis Pesce gatto Ameiurus spp. Persico sole Lepomis gibbosus Persico trota a bocca grande Micropterus salmoides Persico trota di Dolomieu Micropterus dolomieu Gamberi, senza il gambero europeo, il Reptantia senza Astacus astacus, Austropota- gambero di fiume e il gambero di torrente mobius pallipes e Austropotamobius torrentium

1981

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Allegato 4 (art. 9b)

Pianificazione delle misure concernenti centrali idroelettriche esistenti

1 Entro il 31 dicembre 2012 i Cantoni presentano all’Ufficio federale un rapporto intermedio contenente: a. un elenco delle centrali idroelettriche esistenti e dei relativi impianti acces- sori situati lungo i corsi d’acqua favorevoli allo sviluppo della fauna ittica; b. dati riguardanti gli impianti che pregiudicano in maniera rilevante la risalita o la discesa dei pesci; c. indicazioni sulla presunta necessità di adottare misure di risanamento in fun- zione delle condizioni naturali e di altri eventuali interessi. 2 Entro il 31 dicembre 2014 i Cantoni presentano all’Ufficio federale la pianifica- zione definitiva contenente: a. un elenco delle centrali idroelettriche i cui detentori sono tenuti ad adottare misure secondo l’articolo 10 della legge, con indicazione delle misure da adottare e dei termini entro cui esse devono essere pianificate e attuate. I termini sono stabiliti in funzione dell’urgenza del risanamento; b. dati riguardanti il coordinamento delle misure di risanamento tra di loro nonché con altri provvedimenti di protezione dei biotopi naturali e di prote- zione contro le piene nel bacino imbrifero in cui si trovano le acque interes- sate; c. per le centrali idroelettriche nelle quali, a causa di circostanze particolari, non è ancora possibile stabilire in via definitiva le misure di risanamento da adottare: il termine entro cui il Cantone stabilisce se e, all’occorrenza, quali misure di risanamento devono essere pianificate e attuate, specificando le scadenze. Sussistono circostanze particolari in particolare se più centrali site nello stesso bacino imbrifero causano un pregiudizio sensibile e se non è an- cora stato possibile stabilire in che misura ogni singola centrale vi abbia con- tribuito.

1982

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

1983

Ordinanza sulla protezione delle acque RU 2011

1984