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AS 2011 197

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna, modificati dal Protocollo firmato il 12 aprile 2005 a Oslo

Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna, modificati dal Protocollo firmato il 12 aprile 2005 a Oslo

Concluso il 31 agosto 2009 Approvato dall’Assemblea federale il 18 giugno 20102 Entrato in vigore mediante scambio di note il 22 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di modificare la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 19873 a Berna, modificati dal Protocollo firmato il 12 aprile 20054 a Oslo (di seguito «la Convenzione» risp. «il Protocollo»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il paragrafo 2 dell’articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Tuttavia, tali dividendi sono anche imponibili nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente e in conformità alla legislazione di questo Stato, ma se il beneficiario effettivo dei dividendi è residente nell’altro Stato Contra- ente, l’imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell’ammontare lordo dei dividendi. Questi dividendi sono tuttavia esonerati dall’imposta nel primo Stato Contraente, se il beneficiario effettivo è una società (diversa da una società di perso- ne) che detiene direttamente almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi.»

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 197).

2 RU 2011 195 3 RS 0.672.959.81 4 RU 2006 237

2009-2317 197

Doppia imposizione. Prot. con la Norvegia RU 2011

Art. II L’articolo 18 (Pensioni e rendite) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 18 Pensioni Le pensioni (comprese le pensioni di diritto pubblico) a titolo di impiego anteriore provenienti da uno Stato Contraente e pagate a una persona residente di un’altro Stato Contraente sono imponibili nel primo Stato. L’imposta così riscossa non deve eccedere il 15 per cento.»

Art. III Il paragrafo 2 dell’articolo 23 (Eliminazione della doppia imposizione) è completata dalla lettera d seguente: «d) Qualora un residente della Svizzera ritragga redditi giusta l’articolo 18, la Svizzera accorda, su richiesta, un computo dell’imposta pagata in Norvegia conformemente all’articolo 18 sull’imposta svizzera dovuta su questi redditi; tuttavia la somma così computata non può eccedere la frazione dell’imposta svizzera calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imponibili in Norvegia.»

Art. IV Per quanto concerne l’articolo 25 (Procedura amichevole): se, dopo la firma del Protocollo, la Norvegia conviene una clausola arbitrale in una delle sue convenzioni per evitare le doppie imposizioni, il Governo norvegese informa per scritto quello svizzero e avvia negoziati con il Governo della Confederazione Svizzera per intro- durre una clausola arbitrale nella presente Convenzione per evitare le doppie impo- sizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Art. V L’articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 26 Scambio di informazioni 1. Le autorità competenti degli Stati Contraenti si scambiano le informazioni vero- similmente pertinenti per l’esecuzione della presente Convenzione oppure per l’applicazione o l’esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l’imposizione prevista non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall’articolo 1. 2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato Contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribu- nali e le autorità amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscos- sione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell’esecuzione o del perseguimento penale oppure della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte o

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della vigilanza. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unica- mente per questi fini. Possono rivelarle nell’ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato Contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informa- zioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l’impiego. 3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato Contraente: a) di eseguire misure amministrative in deroga alle norme legali e alla prassi amministrativa di uno o dell’altro Stato Contraente; b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell’altro Stato Contraente; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d’affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informa- zioni la cui comunicazione sarebbe contraria all’ordine pubblico. 4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato Contraente chieda informazioni, l’altro Stato Contraente usa le possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato Contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione fiscale nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel

senso che permettono a uno Stato Contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona. Nonostante le dispo- sizioni del paragrafo 3 o le disposizioni contrarie del diritto interno, le autorità fiscali dello Stato richiesto sono autorizzate a divulgare le informazioni menzionate in questo paragrafo.»

Art. VI Il numero 5 del Protocollo è abrogato.

Art. VII

1. Ogni Stato Contraente notifica all’altro Stato Contraente l’adempimento delle

condizioni e procedure legali necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. Il presente Protocollo entra in vigore alla data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1 e le sue disposizioni sono applicabili:

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a) con riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione, a divi- dendi esigibili il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data; b) con riferimento all’articolo 18 della Convenzione, a pensioni pagate il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Proto- collo, o dopo tale data; c) con riferimento all’articolo 26 della Convenzione, agli anni fiscali che ini- ziano il 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data. L’articolo 26 della Convenzione e il paragrafo 5 del Protocollo nella sua versione del 12 aprile 2005 continuano a essere ap- plicabili agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio del 2006 o dopo tale data e finiscono l’ultimo giorno di dicembre dell’anno dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Oslo, il 31 agosto 2009, in due esemplari in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso di divergenze d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo del Regno di Norvegia: Salman Bal Tjorbjørn Giølstad

Doppia imposizione. Prot. con la Norvegia RU 2011

Allegato Traduzione5

Scambio di lettere tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia concernente la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna, modificati dal Protocollo firmato il 12 aprile 2005 a Oslo e dal Protocollo firmato in data odierna

Eccellenza,

ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua nota del 31 agosto 2009 del seguente tenore: «Ho l’onore, in riferimento alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddi- to e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna, modificati dal Protocollo firmato il 12 aprile 2005 a Oslo e dal Protocollo firmato in data odierna (di seguito «la Convenzione» risp. «i Protocolli»), di sottoporle a nome del Consiglio federale svizzero le seguenti proposte per accordo:

Ad. all'art. 26: 1. Resta inteso che lo Stato richiedente domanda uno scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti abituali di informazioni previste nella sua procedura fiscale interna. 2. Resta inteso che l’assistenza amministrativa prevista all’articolo 26 non com- prende alcun provvedimento finalizzato alla mera raccolta di prove («fishing expedi- tion»). 3. Resta inteso che nella richiesta di assistenza amministrativa ai sensi dell’arti- colo 26 della Convenzione la competente autorità fiscale dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni alla competente autorità fiscale dello Stato richie- sto: a) il nome e l’indirizzo della persona o delle persone oggetto del controllo o dell’inchiesta e, se disponibile, qualsiasi altro elemento che faciliti l’iden- tificazione della persona o delle persone (data di nascita, stato civile o codice fiscale); b) il periodo oggetto della domanda; c) una descrizione delle informazioni ricercate, in particolare la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato richiesto; d) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste;

5 Dal testo originale inglese.

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e) il nome e l’indirizzo della persona per cui vi è motivo di ritenere che sia in possesso delle informazioni richieste. 4. Resta inoltre inteso che, sulla base dell’articolo 26 della Convenzione, gli Stati Contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. 5. Resta inteso che, prima della trasmissione delle informazioni allo Stato richieden- te, nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura rego- lare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informa- zioni. Nel caso in cui il Governo del Regno di Norvegia accetti le proposte succitate, ho inoltre l’onore di proporre che la presente nota e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate come un accordo tra i due Governi, che diventerà parte integrante della Convenzione e dei Protocolli, il giorno dell’entrata in vigore del presente Proto- collo.»

Ho l’onore di confermare che il Governo del Regno di Norvegia ha accettato il contenuto della Sua nota. La nota di Sua Eccellenza e la presente risposta sono considerate quindi come un accordo tra i due Governi, che diventerà parte integrante della Convenzione e dei Protocolli, il giorno dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

Gradisca, Eccellenza, l’espressione della mia più alta considerazione.

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna, modificati dal Protocollo firmato il 12 aprile 2005 a Oslo | Lexipedia | Lexipedia