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AS 2011 2193

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

del 18 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb), ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per repressioni interne 1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Siria o per un uso in Siria, dei beni di cui all’allegato 1, che possono essere utilizzati per la repressione interna. 3 Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finan- ziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbrica- zione o l’impiego di beni di cui ai capoversi 1 e 2. 4 La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1–3 per: a. beni e servizi destinati esclusivamente al sostegno della Forza di disimpegno degli osservatori delle Nazioni Unite (UNDOF) oppure all’utilizzo da parte di tale Forza; b. equipaggiamento militare non letale, destinato esclusivamente a scopi uma- nitari o di protezione o a programmi delle Nazioni Unite, dell’Unione euro- pea e della Confederazione concernenti la creazione di istituzioni oppure de- stinati alla gestione delle crisi; c. armi da caccia e per il tiro sportivo, nonché i relativi accessori, munizioni e pezzi di ricambio.

RS 946.231.172.7 1 RS 946.231

2011-0996 2193

Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011

5 L’esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antipro- iettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, dell’Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media e del personale umanitario è esclusa dai divieti di cui ai capoversi 1–3.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 2. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche.

3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle

finanze (DFF), la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate per: a. prevenire casi di rigore; b. rispettare contratti esistenti; oppure c. tutelare interessi svizzeri.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e ricono- scimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbliga- zioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; ac- crediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di tito- larizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011

Art. 4 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 2.

2 L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può concedere deroghe:

a. per motivi umanitari documentati; b. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze interna- zionali o a un dialogo politico riguardanti la Siria; oppure c. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

2 L’UFM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’arti- colo 4. 3 Il controllo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle doga- ne. 4 Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti neces- sari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondia- rio di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure

sono a conoscenza di risorse economiche, presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO. 2 Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 della presente ordinanza è punito conformemen- te all’articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola l’articolo 6 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri o confische.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 8 La presente ordinanza entra in vigore il 19 maggio 2011.2

18 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 18 mag. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011

Allegato 1 (art. 1 cpv. 2)

Beni che possono essere utilizzati per la repressione interna

1 Bombe e bombe a mano non menzionate nell’allegato 1 dell’ordinanza del

25 febbraio 19983 sul materiale bellico (OMB) e nell’allegato 3 dell’ordi- nanza del 25 giugno 19974 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).

2 I seguenti veicoli, fatta eccezione per i veicoli appositamente progettati per

la lotta antincendio:

2.1 veicoli dotati di cannone ad acqua appositamente progettati o modi-

ficati a fini antisommossa;

2.2 veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati

al fine di respingere gli assalti;

2.3 veicoli appositamente progettati o modificati per rimuovere le barri-

cate;

2.4 veicoli appositamente progettati o modificati per il trasporto o il

trasferimento di prigionieri e detenuti;

2.5 veicoli e rimorchi appositamente progettati per l’installazione di

barriere mobili;

2.6 componenti di veicoli di cui ai punti 2.1–2.5, appositamente proget-

tate a fini antisommossa.

3 Le seguenti sostanze esplosive e sostanze collegate, non menzionate

nell’allegato 1 OMB e nell’allegato 3 OBDI:

3.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare

esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione, e le relative componenti appositamente progettate. Fanno eccezione quelli impiegati per prodotti industriali, come ad esempio i sistemi di innesco degli air bag per autoveicoli.

3.2 Le seguenti altre sostanze esplosive e sostanze collegate:

a. amatolo; b. nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto); c. nitroglicolo; d. tetranitrato di pentaeritrite (PETN); e. cloruro di picrile; f. 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

3 RS 514.511

4 RS 946.202.1. L’all. 3 OBDI può essere consultato sul seguente sito Internet:

www.seco.admin.ch (>Temi > Politica economica esterna > Controlli delle esportazioni > Prodotti industriali > Leggi ed elenchi dei beni).

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011

4 I seguenti equipaggiamenti di protezione, non menzionati al punto ML 13

dell’allegato 3 OBDI e non appositamente progettati per discipline sportive o a fini di sicurezza sul lavoro:

4.1 giubbotti antiproiettile con protezione balistica e protezione contro

gli attacchi all’arma bianca;

4.2 elmetti con protezione balistica e protezione antischegge, elmetti

antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

5 Simulatori per l’addestramento all’uso di armi da fuoco diversi da quelli

menzionati al punto ML 14 dell’allegato 3 OBDI, e relativi programmi informatici appositamente progettati.

6 Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termi-

che e amplificatori d’immagine diversi da quelli menzionati dagli allegati 3 e 5 OBDI.

7 Filo spinato a lame di rasoio.

8 Coltelli militari, coltelli da combattimento e baionette con lama di lunghezza

superiore a 10 cm non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI.

9 Merci destinate all’esecuzione di esseri umani:

9.1 forche e ghigliottine;

9.2 sedie elettriche;

9.3 camere stagne, ad esempio di acciaio e di vetro, destinate

all’esecuzione di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica o di un gas letale;

9.4 sistemi automatici per l’iniezione di droghe destinati all’esecuzione

di esseri umani mediante somministrazione di una sostanza chimica letale.

10 Cinture a scarica elettrica destinate alla contenzione degli esseri umani

mediante somministrazione di scariche elettriche con tensione a vuoto supe- riore a 10 000 V.

11 Merci destinate alla contenzione degli esseri umani:

11.1 sedie e tavoli di contenzione. Sono escluse le sedie di contenzione

per disabili;

11.2 ceppi, catene e manette o bracciali individuali. Sono escluse le

manette aventi una dimensione totale massima in posizione allaccia- ta (catene incluse) compresa tra 150 e 280 mm, misurata dal bordo esterno di un bracciale al bordo esterno dell’altro, e che non presen- tano modifiche atte a causare dolore o sofferenze fisiche;

11.3 serrapollici e viti schiacciapollici, compresi i serrapollici chiodati.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011

12 Dispositivi portatili per la somministrazione di scariche elettriche tra cui

manganelli e scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e stordi- tori elettrici (taser) con tensione a vuoto superiore a 10 000 V, non menzio- nati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI. Sono esclusi i dispositivi individuali per la somministrazione di scariche elettriche che l’utente porta con sé per autodifesa. 13 Sostanze destinate a fini antisommossa o di autodifesa e relativa attrezzatura portatile per il loro rilascio:

13.1 dispositivi portatili a fini antisommossa o di autodifesa mediante

somministrazione o rilascio di una sostanza chimica paralizzante, non menzionati al numero 1 dell’allegato 5 OBDI. Sono esclusi i dispositivi portatili individuali, anche quando conten- gano una sostanza chimica, che l’utente porta con sé per autodifesa;

13.2 vanillilammide dell’acido pelargonico (PAVA) (CAS 2444-46-4);

13.3 oleoresine di Capsicum (OC) (CAS 8023-77-6).

14 Dispositivi specificamente progettati per la produzione degli articoli di cui al presente elenco. 15 Tecnologia specifica destinata allo sviluppo, alla fabbricazione e all’utilizzo degli articoli di cui al presente elenco.

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Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

1. Maher Al-Assad Nato l’8.12.1967; Capo della quarta divisione

passaporto diplomatico dell’esercito, membro del comando n. 4138 centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubblicana; princi- pale responsabile della repressione dei manifestanti.

2. Ali Mamlouk Nato il 19.2.1946 Capo dei servizi d’informazione

a Damasco; generali; capo dei servizi passaporto diplomatico d’informazione siriani dal 2005; n. 983 coinvolto nella repressione dei manifestanti.

3. Mohammad Ministro dell’interno; coinvolto

Ibrahim Al-Chaar nella repressione dei manifestanti.

4. Atef Najib Ex responsabile della sicurezza

politica a Deraa; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

5. Hafez Makhlouf Nato il 2.4.1971 Colonnello a capo di un’unità

a Damasco; presso i servizi d’informazione passaporto diplomatico generali (General Intelligence n. 2246 Directorate Damascus Branch); persona vicina a Maher al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

6. Mohammed Dib Capo della sicurezza politica;

Zeitoun coinvolto nella repressione dei manifestanti.

7. Amjad Al-Abbas Capo della sicurezza politica a

Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

8. Rami Makhlouf Nato il 10.7.1969 Uomo d’affari siriano. Associato a

a Damasco; Maher Al-Assad; finanzia il regime passaporto n. 454224 che permette la repressione dei manifestanti.

9. Abd Al-Fatah Capo dell’intelligence militare

Qudsiyah siriana e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

10. Jamil Hassan Capo dell’intelligence

dell’aeronautica militare siriana e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

11. Rustum Ghazali Capo della sezione dell’intelligence

militare siriana della zona rurale di Damasco e, in quanto tale, coinvolto nella repressione della popolazione civile.

12. Fawwaz Al-Assad Coinvolto nella repressione della

popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

13. Mundir Al-Assad Coinvolto nella repressione della

popolazione civile in quanto membro della milizia Shabiha.

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