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AS 2011 2233

Decisione n. 2/2009 del Comitato misto AELS-Turchia: Emendamento del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia

Traduzione1

Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell’AELS e la Turchia2 Decisione n. 2/2009 del Comitato misto AELS-Turchia: Emendamento del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa3

Adottata il 3 dicembre 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° giugno 2011

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.632.317.631 3 Questa decisione non è pubblicata nella RU né nella RS. La decisione può essere ottenuta in inglese presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Vendita di pubblica- zioni, 3003 Berna. È inoltre disponibile in Internet sul sito del Segretariato dell’AELS: http://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/turkey.aspx

2011-0920 2233

Decisione n. 2/2009 del Comitato misto AELS-Turchia RU 2011

Decisione n. 2/2009 del Comitato misto AELS-Turchia: Emendamento del protocollo B relativo alla definizione della nozione di «Prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa dell'Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell'AELS e la Turchia | Lexipedia | Lexipedia