AS 2011 2239
Regolamento del Tribunale federale concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale (Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF)
Regolamento del Tribunale federale concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale (Regolamento sulla vigilanza del Tribunale federale, RVTF)
Modifica del 6 ottobre 2010
Il Tribunale federale svizzero ordina:
I Il Regolamento dell’11 settembre 20061 sulla vigilanza del Tribunale federale è modificato come segue:
Titolo Regolamento del Tribunale federale concernente la vigilanza sul Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti
Art. 4 cpv. 1 1 Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti presentano al Tribunale federale i rispettivi rapporti sulla gestione.
Art. 5 cpv. 1 1 La Commissione amministrativa organizza periodicamente riunioni e controlli con il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti, ove sono discussi l’andamento degli affari e le questioni di interesse comune.
Art. 9 cpv. 1 1 La Commissione amministrativa si occupa delle istanze con cui si critica l’anda- mento degli affari del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale o del Tribunale federale dei brevetti.