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AS 2011 2259

Legge federale sui consulenti in brevetti

Legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB)

del 20 marzo 2009

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 95 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 dicembre 20072, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1

1 La presente legge disciplina:

a. i requisiti per l’uso dei titoli professionali di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» e «patent attor- ney»; b. il segreto professionale a cui sottostanno i consulenti in brevetti; c. la protezione dei titoli professionali di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets européens» e «european patent attorney». 2 Si applica alle persone che esercitano in Svizzera la consulenza o la rappresentanza in materia di brevetti, usando un titolo professionale di cui al capoverso 1 let- tera a o c. 3 La rappresentanza di parti in procedure dinanzi all’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno la loro sede o il loro domicilio nel Principato del Liechtenstein è retta dall’articolo 8 del Trattato del 22 dicembre 19783 sui brevetti tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein.

RS 935.62

2007-1761 2259

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Sezione 2: Protezione del titolo

Art. 2 Consulente in brevetti Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentan- wältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» deve: a. avere conseguito un diploma universitario riconosciuto in scienze naturali o in ingegneria (art. 4 e 5); b. avere superato l’esame federale per consulenti in brevetti o un esame estero riconosciuto per consulenti in brevetti (art. 6 e 7); c. avere svolto un’attività pratica (art. 9); d. disporre almeno di un recapito in Svizzera; e e. essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti (art. 11 segg.).

Art. 3 Consulente in brevetti europei Chi intende usare il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «euro- päische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets euro- péens» o «european patent attorney» deve essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 4 Diplomi universitari svizzeri riconosciuti 1 Il bachelor, il master, il diploma o la licenza in scienze naturali o in ingegneria di una scuola universitaria svizzera accreditata valgono come diplomi universitari svizzeri riconosciuti ai sensi della presente legge. 2 Il Consiglio federale disciplina l’accreditamento delle scuole universitarie svizzere.

Art. 5 Riconoscimento di diplomi universitari esteri 1 Un diploma universitario estero in scienze naturali o in ingegneria è riconosciuto se la sua equivalenza con un diploma universitario svizzero riconosciuto: a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure b. è comprovata nel caso specifico. 2 Il Consiglio federale designa i servizi competenti per riconoscere i diplomi esteri. Se possibile designa un solo servizio. 3 Se non riconoscono un diploma universitario estero, i servizi competenti decidono come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera a.

Art. 6 Esame federale per consulenti in brevetti

1 L’esame federale per consulenti in brevetti serve a comprovare le conoscenze

tecniche necessarie per la qualifica professionale.

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2 Il Consiglio federale disciplina:

a. le condizioni di ammissione all’esame; b. le materie d’esame; c. la procedura d’esame.

3 Il Consiglio federale designa:

a. il servizio incaricato di svolgere l’esame; b. il servizio incaricato di sorvegliare l’esame.

Art. 7 Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti 1 Un esame estero per consulenti in brevetti è riconosciuto se la sua equivalenza con un esame federale per consulenti in brevetti: a. è prevista da un accordo sul reciproco riconoscimento stipulato con lo Stato in questione o con un’organizzazione sopranazionale; oppure b. è comprovata nel caso specifico.

2 Il Consiglio federale designa il servizio competente per il riconoscimento.

3 Se non riconosce un esame estero per consulenti in brevetti, il servizio competente decide come può essere soddisfatto il requisito di cui all’articolo 2 lettera b.

Art. 8 Delega di compiti a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato 1 Il Consiglio federale può incaricare organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato di: a. svolgere l’esame federale per consulenti in brevetti; b. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in bre- vetti; c. emanare le decisioni relative al superamento dell’esame federale o al ricono- scimento di un esame estero per consulenti in brevetti.

2 Le organizzazioni e le persone di cui al capoverso 1 possono riscuotere emolu-

menti per le loro decisioni e prestazioni. I loro regolamenti sugli emolumenti sotto- stanno all’approvazione del Consiglio federale. 3 Contro le decisioni di organizzazioni e di persone di cui al capoverso 1 può essere interposto ricorso all’Ufficio federale della formazione professionale e della tecno- logia.

Art. 9 Attività pratica 1 L’attività pratica di cui all’articolo 2 lettera c deve essere svolta sotto la vigilanza di un consulente in brevetti iscritto nel registro (art. 11 segg.) o di una persona con una qualifica professionale equivalente.

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2 La durata dell’attività pratica è di tre anni a tempo pieno per i titolari di un master, di un diploma, di una licenza o di un diploma equivalente riconosciuto e di quattro anni a tempo pieno per i titolari di un bachelor o di un diploma equivalente ricono- sciuto. Almeno un anno di attività pratica deve avere un legame con la Svizzera.

3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

a. gli obiettivi e i contenuti dell’attività pratica; b. i requisiti che deve soddisfare una persona addetta alla vigilanza e non iscritta nel registro dei consulenti in brevetti; c. i requisiti geografici e di contenuto in merito al legame dell’attività pratica con la Svizzera.

Sezione 3: Segreto professionale

Art. 10 1 Il consulente in brevetti è tenuto senza limiti di tempo alla riservatezza circa i segreti che gli sono stati confidati in ambito professionale o di cui è venuto a cono- scenza nell’esercizio della sua professione.

2 Vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale.

Sezione 4: Registro dei consulenti in brevetti

Art. 11 Tenuta del registro L’IPI tiene il registro dei consulenti in brevetti. Il registro può essere tenuto in forma elettronica.

Art. 12 Iscrizione nel registro

1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, l’IPI iscrive nel registro dei

consulenti in brevetti le persone che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2. Rila- scia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione. 2 Il richiedente deve dimostrare con documenti idonei di adempiere i requisiti di cui all’articolo 2. 3 Il Consiglio federale può autorizzare l’IPI a disciplinare la comunicazione elettro- nica nell’ambito delle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale. 4 Il fascicolo degli atti e gli atti possono essere tenuti e conservati in forma elettro- nica.

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Art. 13 Vigilanza 1 Se il comportamento in affari di un consulente in brevetti dà luogo a querele, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può, dopo aver sentito l’inte- ressato: a. ammonirlo; b. autorizzare l’IPI a escluderlo, temporaneamente o definitivamente, dalla funzione di consulente in brevetti. 2 Per giudicare il comportamento in affari ai sensi del capoverso 1, si tiene conto dell’insieme dell’attività economica del consulente in brevetti, sia in Svizzera che all’estero.

3 Il DFGP può ordinare la pubblicazione dell’ammonimento o dell’esclusione non-

ché la cancellazione dell’iscrizione dal registro dei consulenti in brevetti.

Art. 14 Contenuto del registro 1 L’IPI iscrive i consulenti in brevetti nel registro con le indicazioni seguenti:

a. la data dell’iscrizione; b. il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo d’origine o la cittadinanza; c. il recapito o l’indirizzo d’affari in Svizzera; e d. eventualmente il nome del datore di lavoro. 2 I consulenti in brevetti comunicano senza indugio all’IPI il mutamento dei dati che li riguardano affinché l’iscrizione nel registro possa essere adeguata.

Art. 15 Pubblicità del registro

1 Chiunque può consultare il registro e ottenere informazioni sul suo contenuto.

2 L’IPI può rendere accessibile a terzi il contenuto del registro mediante procedura di richiamo elettronica.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 16 Uso abusivo del titolo 1 È punito con la multa chiunque nei suoi documenti commerciali, nelle sue comuni- cazioni di ogni genere o in altri documenti destinati ai rapporti d’affari in Svizzera: a. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti», «Patentanwältin» o «Patentanwalt», «conseil en brevets» o «patent attorney» senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti; b. usa il titolo professionale di «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin» o «europäischer Patentanwalt», «conseil en brevets euro- péens» o «european patent attorney» oppure usa una denominazione con la

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quale tale titolo potrebbe essere confuso, senza essere iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti. 2È fatto salvo l’uso di un titolo professionale secondo l’articolo 9 della legge liechtensteinese del 9 dicembre 19924 sui consulenti in brevetti, per la rappresen- tanza di parti in procedure dinanzi all’IPI da parte di persone fisiche o giuridiche che hanno il loro domicilio o la loro sede nel Principato del Liechtenstein.

Art. 17 Perseguimento penale Il perseguimento penale compete ai Cantoni.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 19 Disposizione transitoria 1 Su domanda e dietro pagamento di un emolumento, è iscritto nel registro dei con- sulenti in brevetti chi al momento dell’entrata in vigore della presente legge: a. ha esercitato a tempo pieno per oltre sei anni un’attività di consulenza in bre- vetti in Svizzera, ha conseguito un diploma universitario in scienze naturali o in ingegneria rilasciato da una scuola universitaria svizzera o un diploma universitario estero secondo l’articolo 5 capoverso 1 e dispone di un recapito in Svizzera; oppure b. ha esercitato a tempo pieno per oltre tre anni un’attività di consulenza in brevetti in Svizzera, è iscritto nell’elenco dei mandatari accreditati tenuto dall’Ufficio europeo dei brevetti e dispone di un recapito in Svizzera.

2 La domanda va presentata entro due anni dall’entrata in vigore della presente

legge. 3 Il richiedente deve dimostrare, con documenti idonei, di adempiere i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a o b.

4 L’IPI rilascia un attestato a conferma dell’avvenuta iscrizione.

4 Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 1993 n. 43.

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Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2009 Consiglio nazionale, 20 marzo 2009 Il presidente: Alain Berset La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

9 luglio 2009.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2011.

11 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

5 FF 2009 1673

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Allegato (art. 18) Modifica del diritto vigente Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi

Art. 42 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera.

2. Legge del 5 ottobre 20017 sul design

Art. 18 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera.

3. Legge del 25 giugno 19548 sui brevetti

Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva

1 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente

legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera. Un recapito in Svizzera non è necessario per:

Titolo prima dell’art. 48a Capo 8: Rappresentanza e vigilanza

Art. 48a A. Rappresen- 1 Nessuno è tenuto a farsi rappresentare dinanzi alle autorità ammini- tanza strative in una procedura secondo la presente legge.

6 RS 232.11 7 RS 232.12 8 RS 232.14

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2 La parte che non intende condurre personalmente una procedura se-

condo la presente legge dinanzi alle autorità amministrative deve farsi rappresentare da un mandatario con recapito in Svizzera9.

Art. 48b B. Vigilanza L’articolo 13 della legge del 20 marzo 200910 sui consulenti in brevet- ti si applica per analogia ai mandatari non iscritti nel registro dei consulenti in brevetti.

Art. 120 Abrogato

Art. 142, secondo periodo … Le cause di nullità continuano a essere rette dal diritto previgente.

4. Codice penale11

Art. 321 n. 1, primo comma

1. Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in

brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle obbligazioni12, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione della loro professione o di cui hanno avuto noti- zia nell’esercizio della medesima sono puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria13. ...

5. Codice di procedura penale del 5 ottobre 200714

Art. 171 cpv. 1 1 Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i consulenti in brevetti, i medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, come pure gli ausiliari di questi professionisti hanno facoltà di non deporre in merito a segreti loro confidati in virtù della loro professione o di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della medesima.

9 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 10 RS 935.62 11 RS 311.0 12 RS 220 13 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). 14 RS 312.0

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