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AS 2011 2293

Trattato del 15 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell'ambito dei sistemi d'informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA

Trattato del 15 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA

RS 0.360.514.1; RU 2006 2031

Modifica Mediante scambio di note del 10 marzo 2011 Entrata retroattivamente in vigore il 1o gennaio 2011

Traduzione1

Ambasciata Berna, 10 marzo 2011 del Principato del Liechtenstein

Dipartimento federale degli affari esteri Berna

L’ambasciata del Principato del Liechtenstein porge i complimenti al Dipartimento federale degli affari esteri e ha l’onore di accusare al Dipartimento ricezione della nota del 10 marzo 2011 dal tenore seguente:

«Il Dipartimento federale degli affari esteri porge i complimenti all’ambasciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di sottoporle la questione seguente: Il Trattato del 15 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili del DNA statuisce che il Principato del Liechten- stein assume nel suo diritto interno le prescrizioni materiali stabilite dalla legisla- zione federale svizzera, elencate nell’allegato del Trattato. In applicazione dell’articolo 2 capoversi 2 e 3 del Trattato, il Dipartimento informa l’ambasciata che l’allegato del Trattato dev’essere adeguato a seguito dell’intro- duzione del Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)2, come pure di alcune modifiche formali apportate, dopo l’entrata in vigore del Trattato, alla legge federale del 20 giugno 20033 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA), all’ordinanza del 3 dicembre 20044 sull’uti-

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 2293).

2 RS 312.0 3 RS 363 4 RS 363.1

2011-0607 2293

Cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte RU 2011 digitali e per i profili del DNA. Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

lizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA) e all’ordinanza del 21 novembre 20015 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica. L’allegato annesso contiene le norme giuridiche che il Principato del Liechtenstein deve adottare a partire dal 1° gennaio 2011 conformemente all’articolo 2 capover- so 1 del Trattato. Nel contempo il Dipartimento ha l’onore di comunicare all’ambasciata che il sistema automatizzato di registrazione delle persone (AUPER) e il Registro centrale degli stranieri (RCS) di cui all’articolo 9 del Trattato sono stati trasferiti nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC). Proponiamo pertanto di adeguare come segue il tenore di tale articolo alle nuove circostanze:

«Art. 9 Trattamento dei dati in altri sistemi I dati trasmessi dalle autorità del Liechtenstein nel quadro del presente Trattato possono essere trattati, in riferimento al loro numero di controllo e ai dati personali corrispondenti oppure alle informazioni sul luogo del reato, nel sistema informatiz- zato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS) o nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).»

La presente nota e la risposta dell’ambasciata costituiscono un accordo tra le Parti su una modifica e su un complemento dell’allegato di cui all’articolo 2 del Trattato, come pure su una modifica formale dell’articolo 9 del Trattato, che entrano retroatti- vamente in vigore il 1° gennaio 2011. Il Dipartimento coglie l’occasione per esprimere all’ambasciata la sua alta conside- razione.»

L’ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di notificare al Diparti- mento federale degli affari esteri, mediante la presente nota, il consenso del Governo del Principato del Liechtenstein. La nota del Dipartimento e la presente risposta costituiscono un accordo tra le Parti su una modifica e su un complemento dell’alle- gato di cui all’articolo 2 del Trattato, come pure su una modifica formale dell’arti- colo 9 del Trattato, che entrano retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2011. L’ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie a sua volta l’occasione per esprimere al Dipartimento federale degli affari esteri la sua alta considerazione.

5 RS 361.3

Cooperazione nell’ambito dei sistemi d’informazione svizzeri per le impronte RU 2011 digitali e per i profili del DNA. Scambio di note con il Principato del Liechtenstein

Allegato

Lista delle disposizioni della legislazione federale svizzera applicabili nel Principato del Liechtenstein in virtù dell’articolo 2 del presente Trattato:

n. RS Testo RU

312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2010 1881

2007 (Codice di procedura penale, CPP)

Sono applicabili gli art. 255–259 concernenti l’analisi del DNA, in particolare il prelievo di campioni e l’allestimento di profili nel contesto di un procedimento penale al fine della trasmissione alle autorità svizzere per l’ulteriore trattamento

363 Legge federale del 20 giugno 2003 sull’utilizzo di profili 2004 5269

del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione 2010 1573 di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA) Sono applicabili gli art. 1a, 2, 6, 8, 9, 11 cpv. 1, 2 e 4, l’art. 13 cpv. 2, gli art. 14 e 15 cpv. 1, l’art. 16 cpv. 1 lett. a–f e cpv. 2–4, l’art. 17 cpv. 1, gli art. 18, 19, 20 cpv. 2 e l’art. 23 cpv. 1

363.1 Ordinanza del 3 dicembre 2004 sull’utilizzo di profili 2004 5279

del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di 2005 3337 persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili 2008 4943 del DNA) Sono applicabili gli art. 1, 2 cpv. 1, gli art. 6, 8–11, 12 cpv. 1 e 2 e gli art. 14, 15 e 19

361.3 Ordinanza del 21 novembre 2001 sul trattamento dei dati 2002 171

segnaletici di natura biometrica 2004 2577 Sono applicabili gli art. 2, 8 lett. a–c ed e, gli art. 8a, 13 2006 957 cpv. 1, gli art. 14–16 e l’art. 17 cpv. 2 2006 1945 2008 4943

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