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AS 2011 2345

Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose

Regolamento concernente il trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID)

1. Contro le decisioni prese dalla Commissione di esperti del RID in occasione

della sua 47a sessione tenutasi a Sofia (Bulgaria) dal 16 al 20 novembre

2009 e della sua 48a sessione tenutasi a Berna dal 19 al 20 maggio 2010 non

è fatta opposizione alcuna.

2. Le modifiche apportate all’Appendice C (RID) del Protocollo del 3 giugno

19991 recante modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali

ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980 (Protocollo 1999), applicabili dal 1° gennaio 2011, sono state approvate dal Consiglio federale con decreto del 20 ottobre 2010.

8 giugno 2011 Cancelleria federale

1 Il RID (Appendice C al Prot. 1999; RS 0.742.403.12) e le sue mod., ad eccezione degli articoli preliminari (cfr. all. qui di seguito), non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Il RID incluso il suo all. possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF): http://www.otif.org/

2011-1087 2345

Trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) RU 2011

Allegato

Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID – Appendice C alla Convenzione)

Art. 1 Campo di applicazione § 1 Il presente Regolamento si applica: a) al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose sul territorio degli Stati contraenti il RID; b) ai trasporti complementari al trasporto ferroviario al quale le Regole unifor- mi del CIM sono applicabili, fatte salve le prescrizioni internazionali che disciplinano il trasporto mediante un altro vettore; così come alle attività a cui si fa riferimento nell’Allegato al presente Regolamento. § 2 Le merci pericolose, che l’Allegato esclude dal trasporto, non devono essere accettate per il trasporto internazionale.

Art. 1bis Definizioni Ai fini del presente Regolamento e del suo Allegato, per «Stato contraente il RID» si intende uno Stato Membro dell’Organizzazione che non ha fatto una dichiarazione riguardo a questo Regolamento conformemente all’Articolo 42 § 1, primo paragrafo, della Convenzione.

Art. 2 Esenzioni Il Regolamento non si applica, in tutto o in parte, al trasporto di merci pericolose per le quali un’esenzione è prevista nell’Allegato. Possono essere previste esenzioni solo quando la quantità o la natura del trasporto in esenzione o l’imballaggio garanti- scano la sicurezza del trasporto.

Art. 3 Restrizioni Ogni Stato contraente il RID mantiene il diritto di disciplinare o di proibire il trasporto internazionale delle merci pericolose sul suo territorio per ragioni diverse dalla sicurezza durante il trasporto.

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Trasporto internazionale per ferrovia delle merci pericolose (RID) RU 2011

Art. 4 Altre prescrizioni I trasporti ai quali si applica il presente Regolamento sottostanno per il resto alle prescrizioni nazionali o internazionali che si applicano in generale al trasporto ferroviario di merci.

Art. 5 Tipi di treni ammessi. Trasporto come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli § 1 Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto su treni merci, con l’eccezione di: a) merci pericolose ammesse al trasporto conformemente all’Allegato nel rispetto delle pertinenti quantità massime e delle condizioni speciali di trasporto in treni diversi dai treni merci; b) merci pericolose trasportate alle condizioni speciali dell’Allegato, come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli conforme- mente all’articolo 12 delle Regole Uniformi CIV. § 2 Le merci pericolose possono essere portate come bagaglio a mano o trasportate o presentate al trasporto come bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli solo se rispettano le condizioni speciali dell’Allegato.

Art. 6 Allegato L’Allegato è parte integrante del presente Regolamento. Il testo dell’Allegato sarà quello redatto dalla Commissione degli Esperti per il Trasporto delle Merci Pericolose, al momento dell’entrata in vigore del Protocollo del 3 giugno 1999 che modifica la Convenzione relativa ai Trasporti Internazionali Ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, conformemente all’articolo 19, § 4 della Convenzione stessa.2

2 L’All. e le sue mod. non sono pubblicati né nella RU né nella RS. Il RID incluso il suo All. possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF): http://www.otif.org/

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