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AS 2011 2357

Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario

Ordinanza sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario (OASF)

Modifica dell’11 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 4 novembre 20091 sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario é modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2 e 3 2 Gli apparecchi utilizzati per eseguire le analisi dell’alito sono retti dall’ordinanza del 28 marzo 20072 sul controllo della circolazione stradale, dall’ordinanza del 15 febbraio 20063 sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

3 L’UFT stabilisce in una direttiva l’impiego gli apparecchi per l’esecuzione

dell’analisi dell’alito.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

11 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova