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AS 2011 2359

Ordinanza dell'UFSP sull'importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Ordinanza dell’UFSP sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone

Modifica del 1° giugno 2011

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ordina:

I L’ordinanza dell’UFSP del 30 marzo 20111 sull’importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 1 1 Le derrate alimentari di cui all’articolo 1 non possono superare i valori massimi dell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 297/20112.

Art. 3 Rapporto d’analisi Se la derrata alimentare proviene dalle prefetture di Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamagata, Niigata, Nagano, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba o Kanagawa, incluse le acque costiere di queste prefetture, alla dichiarazione deve essere allegato un rapporto d’analisi sul tenore dei radionuclidi iodio 131, cesio 134 e cesio 137.

Art. 6 cpv. 1 lett. b

1 I controlli ufficiali eseguiti nell’ambito dell’importazione comprendono:

b. un esame della merce, comprese le analisi di laboratorio per rilevare la pre- senza di iodio 131, cesio 134 e cesio 137 eseguite su:

1. almeno il 10 per cento delle partite di derrate alimentari provenienti

dalle prefetture e dalle acque costiere di cui all’articolo 3,

2. almeno il 20 per cento delle partite di derrate alimentari che non pro-

vengono da una delle prefetture o dalle acque costiere di cui all’arti- colo 3,

1 RS 817.026.2 2 Regolamento di esecuzione (UE) n. 297/2011 della Commissione del 25 mar. 2011 che impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima, GU L 80, del 26.3.2011, pag. 5; modificato in ultimo dal regolamento (UE) n. 506/2011, GU L 136, del 24.5.2011, pag. 52.

2011-1108 2359

Importazione di derrate alimentari originarie o provenienti dal Giappone RU 2011

3. almeno il 20 per cento delle partite di derrate alimentari che sono state

spedite da una delle prefetture di cui all’articolo 3, ma che non proven- gono da una di queste prefetture o dalle sue acque costiere e che durante il trasporto non sono state esposte a radioattività.

II La presente modifica entra in vigore il 2 giugno 2011.3

1° giugno 2011 Ufficio federale della sanità pubblica: Pascal Strupler

3 La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 1° giugno 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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