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AS 2011 2381

AS 2011 2381

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla terminologia agricola è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 2 Per unità di produzione s’intende un insieme di terre, edifici e installazioni:

a. visibilmente riconoscibile come tale e separato da altre unità di produzione; b. nel quale sono attive una o più persone; e c. che comprende una o più aziende detentrici di animali di cui all’articolo 11.

Art. 11 Aziende detentrici di animali 1 Per aziende detentrici di animali s’intendono le stalle e le installazioni (senza i ricoveri per i pascoli) destinate alla detenzione regolare di animali sull’unità di produzione e nell’azienda d’estivazione, nell’azienda con pascoli comunitari e nell’azienda pastorizia.

2 Un’azienda detentrice di animali comprende:

a. per le unità di produzione: il centro di un’azienda detentrice di animali non- ché di ulteriori stalle e installazioni situate a una distanza massima di 3 km dal centro dell’azienda; b. per le aziende d’estivazione, le aziende con pascoli comunitari e le aziende pastorizie: le stalle e le installazioni dell’azienda, indipendentemente dalla distanza che le separa dal centro della stessa. 3 In alcuni casi i Cantoni possono decidere che fanno parte dell’azienda detentrice di animali anche le stalle e le installazioni la cui distanza dal centro della stessa è superiore a quella indicata dal capoverso 2 lettera a.

1 RS 910.91

2011-0290 2381

Odinanza sulla terminologia agricola RU 2011

4 Se in un’unità di produzione vi sono stalle e installazioni situate sul territorio di più Cantoni, si considera che per ogni Cantone vi sia un’azienda detentrice di animali, in deroga al capoverso 2. I Cantoni interessati possono decidere se si tratta di un’unica azienda.

Art. 11a Detentori di animali Per detentori di animali s’intende: a. i gestori di cui all’articolo 2 che tengono animali; b. i gestori di aziende d’estivazione, di aziende con pascoli comunitari e di aziende pastorizie che tengono animali.

II L’allegato è modificato dalla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Ordinanza sulla terminologia RU 2011

Allegato (art. 27)

Coefficienti per la conversione degli animali in unità di bestiame grosso Coeffi- ciente per animale

Conigli Coniglie riproduttrici (= coniglie con almeno 4 figliate all’anno) 0,034 dalla 1a figliata, compresi gli animali giovani fino all’inizio dell’ingrasso o fino al momento del loro uso per la riproduzione (età: circa 35 giorni) Animali giovani (ingrasso o allevamento), età: circa 35 a 100 giorni 0,011 (5 cicli per posta e anno) …

Odinanza sulla terminologia agricola RU 2011

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