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AS 2011 2395

AS 2011 2395

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’allegato 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.01

2011-0292 2395

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2011

Allegato 1

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli e delle eccezioni all’obbligo di ottenere un permesso

N. 7

7. Disciplinamento del mercato: alberi da frutta

Voce di tariffa Aliquota di Testo complementare dazio per

100 kg

lordi [1] (Fr.)

0602. 2011 450.00 2019 300.00 2021 350.00 2029 300.00 2031 300.00 2039 300.00 2041 0.00 2049 0.00 2071 170.00 2072 90.00 2081 40.00 2082 40.00

[1] In corsivo e grassetto le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale