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AS 2011 2401

AS 2011 2401

Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari è modificata come segue:

Art. 3a Prescrizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura, in caso di celere intervento 1 In situazioni che impongono un intervento celere, l’Ufficio federale dell’agri- coltura (UFAG) può vietare l’importazione, l’immissione sul mercato e l’impiego di prodotti fitosanitari che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o dell’ambiente. 2 Può fissare, per tali prodotti fitosanitari, valori massimi che non devono essere superati. 3 Può stabilire per quali prodotti fitosanitari l’importazione o l’immissione sul mer- cato può avvenire soltanto con una dichiarazione della competente autorità del Paese d’esportazione o di un servizio accreditato. 4 Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichia- razione deve essere corredata di altri documenti. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica. 5 Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte.

Art. 5 cpv. 2, frase introduttiva 2 L’UFAG può fissare, per i principi attivi, le seguenti condizioni e limitazioni:

1 RS 916.161; RU 2011 2331

2011-0714 2401

Ordinanza sui prodotti fitosanitari RU 2011

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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