Lexipedia

AS 2011 2405

AS 2011 2405

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 maggio 19991 sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 27a capoverso 2, 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a,

160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 19982

sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 29 della legge del 7 ottobre 19833 sulla protezione dell’ambiente (LPAm); visti gli articoli 16 capoverso 2 e 17 della legge del 21 marzo 20034 sull’ingegneria genetica (LIG); visto l’articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 19915 sulla protezione delle acque (LPAc); in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19956 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 2a Prescrizioni dell’Ufficio federale dell’agricoltura, in caso di celere intervento 1 In situazioni che impongono un intervento celere, l’Ufficio federale dell’agricol- tura (Ufficio federale) può vietare l’importazione, la messa in commercio e l’impiego di alimenti per animali che costituiscono un pericolo per la salute dell’uomo, degli animali o dell’ambiente. 2 Può fissare, per tali alimenti per animali, valori massimi che non devono essere superati. I valori massimi sono fondati su valori standard internazionali o sui valori massimi in vigore nel Paese esportatore oppure hanno una base scientifica.

2011-0716 2405

Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2011

3 Può stabilire per quali alimenti per animali l’importazione o la messa in commer- cio può avvenire soltanto con una dichiarazione della competente autorità del Paese d’esportazione o di un ente accreditato. 4 Fissa quali indicazioni devono essere contenute nella dichiarazione e se la dichia- razione deve essere corredata di altri documenti. 5 Le partite per le quali all’atto dell’importazione non possono essere prodotti i documenti di cui al capoverso 4 vengono respinte o, se sussiste un pericolo, distrutte.

Art. 4a cpv. 2, frase introduttiva 2 Se le condizioni di cui all’articolo 148a LAgr non sono adempiute, l’Ufficio fede- rale può:

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

AS 2011 2405 | Lexipedia | Lexipedia