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AS 2011 2407

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Lʼordinanza del 26 novembre 20031 sugli effettivi massimi è modificata come segue:

Art. 7 1 Per le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi, l’effettivo massimo è calcolato in funzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l’allegato 1 numero 2.1 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sui pagamenti diretti. 2 Se l’effettivo massimo supera i limiti di cui agli articoli 2–4 e se gli effettivi di cui agli articoli 2–4 sono realmente superati, l’azienda deve presentare all’autorità cantonale competente, mediante l’apposito modulo, una domanda per determinare i valori limite applicabili ad essa. 3 L’autorità cantonale competente verifica i dati e inoltra la domanda all’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale). 4 L’Ufficio federale determina l’effettivo massimo applicabile all’azienda e la super- ficie utile disponibile.

5 L’effettivo massimo è valido per 15 anni. Almeno entro sei mesi prima della

scadenza occorre presentare una nuova domanda. 6 In caso di modifiche importanti delle condizioni, l’Ufficio federale può adeguare l’effettivo massimo prima della scadenza del termine. 7 Se le prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, la protezione degli animali e la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito, l’effettivo massimo può essere adeguato in qualsiasi momento.

2011-0293 2407

Ordinanza sugli effettivi massimi RU 2011

Art. 10 Valorizzazione di sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte 1 L’Ufficio federale rilascia su domanda un’autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti non provenienti dalla trasfor- mazione del latte se: a. lo smaltimento di questi sottoprodotti è un compito d’interesse pubblico regionale; b. i sottoprodotti utilizzati coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno ener- getico dei suini. 2 Per verificare se la valorizzazione dei sottoprodotti è un compito di interesse pubblico regionale, l’Ufficio federale sente i Cantoni interessati. 3 In caso di impiego concomitante di sottoprodotti secondo il presente articolo e di quelli secondo l’articolo 9, tali sottoprodotti devono coprire almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini.

Art. 10a Elenco dei sottoprodotti 1 I sottoprodotti presi in considerazione per il rilascio di un’autorizzazione eccezio- nale secondo gli articoli 9 e 10 sono elencati nell’allegato.

2 L’Ufficio federale può adeguare l’allegato.

Art. 22a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 maggio 2011 1 Le autorizzazioni eccezionali concesse alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello previsto dall’articolo 2, poiché usano sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, restano valide fino alla loro sca- denza. 2 Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di cui all’allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione eccezionale devono riportare l’effettivo di animali entro il 31 dicembre 2015 agli effettivi mas- simi o ai limiti determinati nella nuova autorizzazione eccezionale. 3 Le registrazioni degli effettivi massimi e della superficie utile effettuate secondo il diritto in vigore per ogni azienda sono valide per 15 anni dal momento della regi- strazione.

II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato conformemente alla versione qui annessa.

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Ordinanza sugli effettivi massimi RU 2011

III L’ordinanza del 28 ottobre 19983 sulla protezione delle acque è modificata come segue:

Art. 25 cpv. 3 lett. c e d

3 Sono aziende che svolgono compiti d’interesse pubblico (art. 14 cpv. 7 lett. b

LPAc): c. le aziende con allevamento di suini che coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti non provenienti dalla tra- sformazione del latte; d. le aziende con allevamento di suini che coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini sia con sottoprodotti provenienti dalla tra- sformazione del latte sia con sottoprodotti non provenienti dalla trasforma- zione del latte.

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 25 maggio 2011 L’autorità cantonale può concedere, sino al 31 dicembre 2015, una deroga secondo l’articolo 25 capoverso 1 alle aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non soddisfano più le esigenze secondo l’articolo 25 capoverso 3 lettere c e d, se tali aziende dimostrano che fino ad allora hanno usato sottoprodotti di macelli e di macellerie o resti alimen- tari a scopo foraggero e non hanno potuto compensare questa soppressione con altri sottoprodotti.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

3 RS 814.201

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Ordinanza sugli effettivi massimi RU 2011

Allegato (art. 10a e 22a cpv. 2)

Elenco dei sottoprodotti secondo gli articoli 9 e 10

Denominazione Sottoprodotto della … SS EDS (g/kg) (MJ/kg)

Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte (art. 9): Latticello Fabbricazione del burro 65 1,1 Latticello 20 % Fabbricazione del burro 200 3,4 Latticello 30 % Fabbricazione del burro 300 5,1 Latte scremato Centrifugazione della panna 85 1,4 Scarti di formaggio Fabbricazione del formaggio 700 17,5 Siero di latte (=siero) Fabbricazione del formaggio – formaggio a pasta dura 60 0,9 – formaggio a pasta molle 53 0,8 – ricotta 60 0,9 – concentrato di siero di latte 12 % 120 1,8 18 % 180 2,6 25 % 250 3,7 Permeato Produzione di proteine 40 0,6 a partire da latte scremato o siero di latte Sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte (art. 10): Amido di frumento liquido Produzione di amido 250 4,2 Sottoprodotto della Fabbricazione di tofu 200 2,6 fabbricazione di tofu Trebbie di birra fresche Produzione di birra 220 2,1 Zuppa di scarti vegetali Fabbricazione di conserve 120 1,7 vegetali Melassa Produzione di zucchero 760 10,3 Sottoprodotti della pasta Produzione di pasta e pane 850 14,5 e della panetteria Barbabietole da zucchero Produzione di zucchero 190 2,5 Trebbie di mele e di pere Produzione di succhi di frutta 280 2,1 Scarti delle bucce di patata Trasformazione delle patate 150 1,9 Lieviti Produzione di birra/Panetteria 100 1,4 SS = sostanza secca EDS = energia digeribile suini

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