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AS 2011 251

Decision n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura instituito dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4

Traduzione1

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli Decisione n. 1/2010 del Comitato misto per l’agricoltura relativa alle modifiche delle appendici dell’allegato 4

Adottata il 13 dicembre 2010 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 2011

Il Comitato misto per l’agricoltura, visto l’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commer- cio di prodotti agricoli2, in particolare l’articolo 11, considerando quanto segue: (1) L’Accordo è entrato in vigore il 1° giugno 2002. (2) L’allegato 4 mira ad agevolare gli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vege- tali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie. L’allegato 4 deve essere integrato da una serie di appendici, come indicato nella «dichiarazione comune sull’applica- zione dell’allegato 4» acclusa all’Accordo (ad eccezione dell’appendice 5, adottata al momento della conclusione dell’Accordo). (3) Le appendici dell’allegato 4 sono state sostituite rispettivamente dalla decisione n. 1/2004 del Comitato misto per l’agricoltura allegata alla decisione 2004/278/CE della Commissione3, e dalle decisioni n. 2/20054 e n. 1/20085 del Comitato misto per l’agricoltura. (4) Dall’entrata in vigore delle suddette decisioni è stata modificata la normativa fitosanitaria delle Parti in settori che incidono sull’Accordo. (5) Occorre pertanto modificare nuovamente le appendici 1, 2 e 4 dell’allegato 4 per tenere conto dei diversi cambiamenti intervenuti, decide:

Art. 1 Le appendici 1, 2 e 4 dell’allegato 4 dell’Accordo sono sostituite dalle appendici allegate alla presente decisione.

1 Dal testo originale francese (RO 2011 251).

2 RS 0.916.026.81

3 GU L 87 del 25.3.2004, pag. 31.

4 GU L 78 del 24.3.2005, pag. 50.

5 GU L 27 del 31.1.2008, pag. 21.

2010-3114 251

Dec. n. 1/2010. Commercio di prodotti agricoli RU 2011

Art. 2 La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Fatto a Berna, il 13 dicembre 2010.

Per il Comitato misto per l’agricoltura:

Il presidente e capo della delegazione dell’Unione europea: Paul van Geldorp Il capo della delegazione svizzera: Jacques Chavaz Per la segreteria del Comitato misto per l’agricoltura: Malgorzata Sliwinska-Klenner

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Appendice 1

Vegetali, Prodotti vegetali ed altri oggetti

A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti dal territorio delle Parti, in relazione ai quali le Parti hanno normative simili che comportano risultati equivalenti e in relazione ai quali le Parti riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali

1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Beta vulgaris L. Camellia spp. Humulus lupulus L. Prunus L., eccetto Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. Rhododendron spp., eccetto Rhododendron simsii Planch. Viburnum spp.

1.2 Vegetali diversi dai frutti e dalle sementi, compreso il polline vivo

destinato all’impollinazione Amelanchier Med. Chaenomeles Lindl. Crataegus L. Cydonia Mill. Eriobotrya Lindl. Malus Mill. Mespilus L. Pyracantha Roem. Pyrus L. Sorbus L.

1.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all’impianto

Solanum L. e relativi ibridi

1.4 Vegetali, esclusi i frutti

Vitis L.

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1.5 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda natu-

rale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno (a) ottenuto interamente o parzialmente da Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; nonché (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune6:

Codice NC Designazione delle merci

4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme

simili

4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di

conifere ex 4401 30 80 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglome- rati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili

4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser-

vazione, anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404 20 00 Pali spaccati in legno diverso da quello di conifere; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

6 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

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2 Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da operatori

autorizzati a produrre per la vendita ai professionisti della produzione vegetale, esclusi i vegetali, i prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, e per i quali è garantito che la produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti

2.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Abies Mill. Apium graveolens L. Argyranthemum spp. Aster spp. Brassica spp. Castanea Mill. Cucumis spp. Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp. Fragaria L. Gerbera Cass. Gypsophila L. Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea Lactuca spp. Larix Mill. Leucanthemum L. Lupinus L. Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Picea A. Dietr. Pinus L. Platanus L. Populus L. Prunus laurocerasus L. e Prunus lusitanica L. Pseudotsuga Carr. Quercus L. Rubus L.

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Spinacia L. Tanacetum L. Tsuga Carr. Verbena L. nonché altri vegetali di specie erbacee, eccetto i vegetali della famiglia delle Gramineae, i bulbi, le radici tuberose, i rizomi e i tuberi.

2.2 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al nuermo 1.3.

2.3 Vegetali provvisti delle radici o con mezzo di coltura aderente o

associato Araceae Marantaceae Musaceae Persea spp. Strelitziaceae

2.4 Sementi e bulbi destinati all’impianto

Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium schoenoprasum L. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum( L.) Karsten ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L.

2.5 Vegetali destinati all’impianto

Allium porrum L. Vegetali di Palmae, aventi un fusto del diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie: Areca catechu L. Arenga pinnata (Wurmb) Merr. Borassus flabellifer L. Brahea Mart. Butia Becc.

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Calamus merrillii Becc. Caryota maxima Blume ex Mart. Caryota cumingii Lodd. ex Mart. Chamaerops L. Cocos nucifera L. Corypha elata Roxb. Corypha gebang Mart. Elaeis guineensis Jacq. Jubaea Kunth. Livistona R. Br. Metroxylon sagu Rottb. Oreodoxa regia Kunth. Phoenix L. Sabal Adans. Syagrus Mart. Trachycarpus H. Wendl. Trithrinax Mart. Washingtonia Raf.

2.6 Bulbi e rizomi bulbosi destinati all’impianto

Camassia Lindl. Chionodoxa Boiss. Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L. Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. e G. tubergenii hort. Hyacinthus L. Iris L. Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.) Muscari Mill. Narcissus L. Ornithogalum L. Puschkinia Adams

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Scilla L. Tigridia Juss. Tulipa L.

B. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da territori diversi da quelli delle Parti, per i quali le disposizioni fitosanitarie relative all’importazione delle due Parti hanno effetti equivalenti e che possono essere scambiati tra le Parti con un passaporto fitosanitario se figurano nella lettera A della presente appendice oppure liberamente se non vi figurano

1 Fatti salvi i vegatali di cui alla lettera C della presente appendice,

tutti i vegetali destinati all’impianto escluse le sementi

2 Sementi

2.1 Sementi originarie dell’Argentina, dell’Australia, della Bolivia, del Cile,

della Nuova Zelanda e dell’Uruguay Cruciferae Gramineae eccetto Oryza spp. Trifolium spp.

2.2 Sementi, di qualunque origine ad esclusione del territorio di una delle

Parti Allium ascalonicum L. Allium cepa L. Allium porrum L. Allium schoenoprasum L. Capsicum spp. Helianthus annuus L. Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw. Medicago sativa L. Phaseolus L. Prunus L. Rubus L. Zea mays L.

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2.3 Sementi originarie dell’Afghanistan, dell’India, dell’Iran, dell’Iraq,

del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti Triticum Secale X Triticosecale

3 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

Acer saccharum Marsh., originario degli USA e del Canada Apium graveolens L. (ortaggi a foglia) Aster spp. originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi) Camellia spp. Conifere (Coniferales) Dendranthema (DC) Des Moul. Dianthus L. Eryngium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi) Gypsophila L. Hypericum L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi) Lisianthus L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi) Ocimum L. (ortaggi a foglia) Orchidaceae (fiori recisi) Pelargonium L’Hérit. ex Ait. Populus L. Prunus L., originario di Paesi extraeuropei Rhododendron spp., ad eccezione del Rhododendron simsii Planch. Rosa L., originaria di Paesi extraeuropei (fiori recisi) Quercus L. Solidago L. Trachelium L., originario di Paesi extraeuropei (fiori recisi) Viburnum spp.

4 Frutta

Annona L., originaria di Paesi extraeuropei Cydonia L., originaria di Paesi extraeuropei Diospyros L., originario di Paesi extraeuropei Malus Mill., originario di Paesi extraeuropei

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Mangifera L., originaria di Paesi extraeuropei Momordica L. Passiflora L., originaria di Paesi extraeuropei Prunus L., originario di Paesi extraeuropei Psidium L., originario di Paesi extraeuropei Pyrus L., originario di Paesi extraeuropei Ribes L., originario di Paesi extraeuropei Solanum melongena L. Syzygium Gaertn., originario di Paesi extraeuropei Vaccinium L., originario di Paesi extraeuropei

5 Tuberi non destinati all’impianto

Solanum tuberosum L.

6 Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie rotonda natu-

rale, con o senza corteccia, o ridotto in piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami di legno (a) ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno, in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combina- zione di questi fattori, originario di territori diversi da quelli dell’una o dell’altra Parte: – Quercus L., compreso il legname che non ha conservato la super- ficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416 00 00 e purché dalla documentazione risulti provato che il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico che ha consentito di raggiungere una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti; – Platanus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti o dell’Armenia; – Populus L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano; – Acer saccharum Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti e del Canada;

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– conifere (Coniferales), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi non europei, Kazakstan, Russia e Turchia; – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongolia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA; nonché (b) corrispondente a una delle seguenti descrizioni riportate nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC Designazione delle merci

4401 10 00 Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme

simili

4401 21 00 Legno di conifere in piccole placche o in particelle

4401 22 00 Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di

conifere

4401 30 40 Segatura

ex 4401 30 90 Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglo- merati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili ex 4403 10 00 Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conser- vazione, non scortecciato, privato dell’alburno o squadrato

4403 20 Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell’alburno

o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di con- servazione

4403 91 Legno di quercia (Quercus spp.) grezzo, anche scortecciato,

privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4403 99 Legno grezzo, diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) o faggio (Fagus spp.)], anche scortecciato, privato dell’alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ex 4404 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo

4406 Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 10 Legno di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o

sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

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4407 91 Legno di quercia (Quercus spp.) segato o tagliato per il lungo,

tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407 93 Legno di Acer saccharum Marsh, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4407 95 Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo,

tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm ex 4407 99 Legno diverso da quello di conifere [diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44, da altro legno tropicale, quercia (Quercus spp.) faggio (Fagus spp.), acero (Acer spp.), ciliegio (Prunus spp.) o frassino (Fraxinus spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4415 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno;

tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno 4416 00 00 Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 00 20 Costruzioni prefabbricate di legno

(c) – materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse e altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utiliz- zati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori; – legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie roton- da naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o infe- riore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pres- sione, o una combinazione di questi fattori.

7 Terra e mezzo di coltura

(a) Terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;

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(b) terra e mezzo di coltura, aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente di materiali indicati alla lettera a) oppure costituito parzialmente di sostanze solide inorganiche, destinato a rafforzare la vitalità dei vegetali, originari dei seguenti Paesi: – Turchia, – Bielorussia, Georgia, Moldova, Russia o Ucraina, – Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia.

8 Corteccia, separata del tronco, di:

– conifere (Coniferales) originarie di Paesi non europei – Acer saccharum Marsh, Populus L., e Quercus L. ad eccezione di Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. e Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., originari del Canada, della Cina, del Giappone, della Mongo- lia, della Repubblica di Corea, della Russia, di Taiwan e degli USA.

9 Cereali delle seguenti specie, originari dell’Afghanistan, dell’India,

dell’Iran, dell’Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan, del Sud Africa e degli Stati Uniti – Triticum – Secale – X Triticosecale

C. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da una delle Parti, per i quali queste non dispongono di legislazioni simili e in relazione ai quali queste non riconoscono il passaporto fitosanitario

1 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera che devono essere

accompagnati da un certificato fitosanitario all’atto dell’importazione da parte di uno Stato membro della Comunità

1.1 Vegetali destinati all’impianto, escluse le sementi

Clausena Burm. f. Murraya Koenig ex L.

1.2 Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi

1.3 Sementi

Oryza spp.

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1.4 Frutta

Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Swingle e relativi ibridi Poncirus Raf. e relativi ibridi

2 Vegetali e prodotti vegatali provenienti da uno Stato membro della

Comunità che devono essere accompagnati da un certificato fitosanita- rio all’atto dell’importazione in Svizzera

3 Vegetali e prodotti vegetali provenienti dalla Svizzera di cui è vietata

l’importazione in uno Stato membro della Comunità

3.1 Vegetali, esclusi frutti e sementi

Citrus L. e relativi ibridi Fortunella Swingle e relativi ibridi Poncirus Raf. e relativi ibridi

4 Vegetali e prodotti vegetali provenienti da uno Stato membro della

Comunità di cui è vietata l’importazione in Svizzera

4.1 Vegetali

Cotoneaster Ehrh. Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

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Appendice 2

Disposizioni legislative7

Disposizioni della Comunità europea – Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata – Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano – Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che ricono- sce l’Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. – Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità – Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabili- sce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vege- tali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione – Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il tra- sporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all’interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti non- ché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione – Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d’America – Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada – Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico

7 Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all’ultima versione emanata prima del 30 aprile 2010.

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– Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere es- siccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essic- cato in forno (kiln dried) – Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che auto- rizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essic- cato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d’America, e che sta- bilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) – Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che speci- fica taluni vegetali non elencati nell’allegato V, parte A della diretti- va 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedi- zione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale – Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all’interno di essa – Direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata – Direttiva 94/3/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce una procedura per la notificazione dell’intercettazione di una spedizione, o di un organismo nocivo, proveniente da paesi terzi che presenta un immi- nente pericolo fitosanitario – Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le con- dizioni minime per l’esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d’ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vege- tali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi – Direttiva 98/57/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente la lotta contro Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. – Decisione 98/109/CE della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza

gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del Thrips palmi Karny – Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

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– Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l’intro- duzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Wer- res, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. – Decisione 2002/499/CE della Commissione, del 26 giugno 2002, che auto- rizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Con- siglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari della Repubblica di Corea – Decisione 2002/887/CE della Commissione, dell’8 novembre 2002, che autorizza deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo ai vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone – Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d’emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte – Decisione 2004/4/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, che auto- rizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto – Decisione 2004/200/CE della Commissione, del 27 febbraio 2004, relativa a misure di lotta contro l’introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino – Direttiva 2004/105/CE della Commissione, del 15 ottobre 2004, che deter- mina i modelli di certificati fitosanitari ufficiali o di certificati fitosanitari di riesportazione che accompagnano vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti dai paesi terzi ed elencati nella direttiva 2000/29/CE del Consi- glio – Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che auto- rizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune dispo- sizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’impor- tazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti – Decisione 2005/359/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che prevede una deroga a certe disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia provenienti dagli Stati Uniti d’America

– Decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che pre- scrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplemen- tari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Porto- gallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

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– Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabili- sce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffu- sione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu – Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomo- nas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) – Direttiva 2006/91/CE del Consiglio, del 7 novembre 2006, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José (versione codificata) – Decisione 2007/365/CE della Commissione, del 25 maggio 2007, che stabi- lisce misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) – Decisione 2007/410/CE della Commissione, del 12 giugno 2007, relativa a misure per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno della Comunità del viroide dell’affusolamento dei tuberi di patata – Decisione 2007/433/CE della Commissione, del 18 giugno 2007, che stabili- sce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la diffu- sione nella Comunità di Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell – Decisione 2007/847/CE della Commissione, del 6 dicembre 2007, che auto- rizza una deroga a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piante di Vitis L., ad eccezione dei frutti, originarie della Croazia o della ex Repubblica iugoslava di Macedonia – Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della diretti- va 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luo- go all’altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale – Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabi- lisce misure di emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster)

Disposizioni della Svizzera – Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali (RS 916.20) – Ordinanza del DFE del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati (RS 916.205.1) – Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanita- rie a carattere temporaneo (RS 916.202.1).

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Appendice 48

Zone di cui all’articolo 4 e relative prescrizioni speciali

Le zone di cui all’articolo 4 e le relative prescrizioni speciali che le due Parti devono rispettare sono definite nelle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti qui di seguito indicate.

Disposizioni della Comunità europea Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

Disposizioni della Svizzera Ordinanza del 28 febbraio 2001 sulla protezione dei vegetali, allegato 4, parte B (RS 916.20)

8 Salvo indicazione contraria, il riferimento a un atto rinvia all’ultima versione emanata prima del 30 aprile 2010.

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Decision n. 1/2010 del Comitato misto per l'agricoltura instituito dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli relativa alle modifiche delle appendici dell'allegato 4 | Lexipedia | Lexipedia