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AS 2011 2659

Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2

2 Il Dipartimento può autorizzare l’Ufficio federale a:

a. definire i casi di rigore in cui gli importi stabiliti in applicazione del capo- verso 1 lettera a possono essere ecceduti; b. fissare limiti alla copertura assicurativa di mezzi ausiliari specifici; c. allestire un elenco dei modelli di mezzi ausiliari rispondenti ai requisiti dell’assicurazione.

Art. 24 cpv. 1

1 Il Dipartimento emana prescrizioni sul riconoscimento conformemente all’arti-

colo 26bis capoverso 2 LAI. L’Ufficio federale può tenere un elenco degli agenti esecutori riconosciuti.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 831.201

2011-0931 2659

Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2011

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