AS 2011 2661
Ordinanza del DFI sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica
Ordinanza del DFI sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica
del 25 maggio 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 24 capoverso 1 dell’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica che consegnano apparecchi acustici a persone di età inferiore ai
18 anni, li adattano e insegnano a queste persone come utilizzarli.
Art. 2 Abilitazione Soltanto gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio) possono esercitare la loro attività a carico dell’assicurazione invalidità.
Art. 3 Formazione Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono: a. essere titolari di un attestato professionale federale di audioprotesista oppure di un diploma estero riconosciuto equivalente dall’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia e aver superato l’esame finale con lavoro di diploma nella specializzazione di acustica pediatrica, oppure b. disporre di un titolo universitario in fisica o in una disciplina tecnica con provata specializzazione nel campo dell’esame e della terapia dell’ipoacusia, come minimo a livello di dissertazione, e aver svolto un’attività pratica di almeno un anno in un centro universitario di acustica pediatrica che offre l’adattamento di apparecchi acustici per bambini.
Art. 4 Locali Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre di locali che: a. sono chiusi e silenziosi; b. hanno una superficie di almeno 8 m2 e un’altezza di almeno 2 metri;
RS 831.201.26 1 RS 831.201
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c. sono equipaggiati di un impianto di misurazione fisso; d. rispettano, per quanto concerne il rumore di fondo, il numero 3 dell’allegato all’ordinanza del 9 marzo 20102 sull’audiometria.
Art. 5 Equipaggiamento tecnico 1 Per essere abilitati gli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica devono disporre dell’equipaggiamento seguente: a. un audiometro per suoni calibrato secondo ISO con possibilità di maschera- mento, con gamma di frequenza da 125 a 8000 Hz per la conduzione aerea, da 500 a 4000 Hz per la conduzione ossea, da 125 a 8000 Hz per il campo libero (altoparlanti), con aumento dei livelli per la conduzione aerea da 0 a
120 dB/HL, per la conduzione ossea da 0 a 65 dB/HL e per gli altoparlanti
da 0 a 85 dB/HL; b. un impianto per esame audiometrico vocale dotato di riproduttore di suono con supporto audio esente da usura, con materiale di prova riconosciuto a livello europeo e regionale. Gli esami devono poter essere effettuati senza distorsioni sia con le cuffie fino a 120 dB/SPL sia con gli altoparlanti ad una distanza di 1 m fino a 90 dB/SPL; c. un computer con il necessario software per la programmazione degli appa- recchi acustici; d. un dispositivo di misurazione per controllare gli apparecchi acustici; e. un apparecchio di misurazione con sonda (in situ) per il controllo del rendi- mento individuale nell’orecchio della persona assicurata; f. un trapano con almeno 30’000 rpm, inclusa una fresa per la lavorazione di materiali diversi; g. una lucidatrice; h. un apparecchio a ultrasuoni; i. un otoscopio; j. un kit per impronte; k. un impianto di misurazione RECD (real ear to coupler difference); l. un timpanometro. 2 Agli strumenti di misurazione audiometrici si applicano l’ordinanza del 15 feb- braio 20063 sugli strumenti di misurazione e le relative disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
2 RS 941.216 3 RS 941.210
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Art. 6 Rilascio dell’abilitazione 1 Il richiedente inoltra la domanda di abilitazione utilizzando il modulo allestito dall’Ufficio. 2 L’Ufficio decide in merito alla richiesta di abilitazione. Per verificare se i requisiti sono adempiuti può consultare esperti.
Art. 7 Revoca dell’abilitazione 1 Se la persona abilitata non adempie più i requisiti o non li adempie entro il termine fissato dall’Ufficio, quest’ultimo può revocarle l’abilitazione. 2 Quando cessa l’attività, la persona abilitata ne informa immediatamente l’Ufficio, che le revoca l’abilitazione.
Art. 8 Obbligo d’informazione La persona abilitata comunica immediatamente all’Ufficio ogni cambiamento di rilievo della sua situazione, segnatamente per quanto riguarda il luogo d’attività, l’indirizzo e il personale impiegato.
Art. 9 Elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati L’Ufficio stila un elenco degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
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