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AS 2011 2665

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI)

Modifica del 25 maggio 2011

Il Dipartimento federale dell’interno ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 29 novembre 19761 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità è modificato secondo la versione qui annessa.

II

Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011 Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di sei anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.

25 maggio 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter

1 RS 831.232.51

2011-0568 2665

Consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità RU 2011

Allegato

Lista dei mezzi ausiliari

Titolo prima del n. 5.01 Concerne soltanto il testo francese.

N. 5.07 e 13.01

5.07 Apparecchi acustici in caso d’ipoacusia

se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostan- ziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti. Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi biauricola- ri, escluse le spese per le riparazioni e le batterie. Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari. Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni. Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso dell’apparecchio. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait. Per l’acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfet- tari sono versati dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

5.07.1 Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo

L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell’assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici im- piantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell’orecchio medio. Il forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio ammonta a 1000 franchi. Il forfait è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

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Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi biauricolari. Forfait annuo per le batterie per apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e impian- ti dell’orecchio medio: 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 120 per gli apparecchi biauricolari. 5.07.2* Regolamentazione dei casi di rigore L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi pos- sono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.

5.07.3 Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni

L’importo massimo rimborsato per l’apparecchio e la successiva assisten- za ammonta a 2830 franchi per la protesizzazione con apparecchi mono- auricolari e a 4170 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, IVA compresa. Il contributo può essere chiesto al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Il contributo è versato direttamente agli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati conformemente all’ordinanza del 25 maggio

20112 sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pedia-

trica. Il sussidio annuo per le batterie ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari. Le spese per le riparazioni sono rimborsate conformemente al N. 5.07.

13.01* Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di apparecchi e macchine. L’assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di apparec- chi di cui necessitano anche i non disabili. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato. Il contri- buto annuo dell’assicurazione all’acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi.

2 RS 831.201.26

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