AS 2011 2691
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE)
Modifica del 25 maggio 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 27 giugno 19951 sulle epizoozie è modificata come segue:
Art. 3 lett. m Abrogata
Art. 4 lett. b Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie: b. l’artrite encefalite virale caprina;
Art. 5 lett. g e ubis Sono considerate epizoozie da sorvegliare le seguenti malattie: g. la febbre del Nilo occidentale; ubis. l’infestazione da Aethina tumida, il piccolo scarabeo degli alveari;
Art. 15c cpv. 3 Abrogato
Art. 15dbis Rilascio del passaporto per equide 1 Il passaporto per equide è rilasciato dai servizi riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura.
2 Possono essere riconosciuti:
a. le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute di cui all’articolo 2 dell’ordinanza del 14 novembre 20072 sull’allevamento di animali; b. il gestore della banca dati sul traffico di animali; c. la Federazione svizzera sport equestri.
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3 Su richiesta, l’Ufficio federale dell’agricoltura riconosce un servizio se esso:
a. utilizza esclusivamente il modello di passaporto, compreso l’involucro, pre- scritto dal mansionario; b. garantisce che esso:
1. riprende i dati di cui all’articolo 15d forniti dal gestore della banca dati
sul traffico di animali e li utilizza senza modificarne il contenuto;
2. inserisce nel passaporto per equide, per quanto concerne gli equidi i-
scritti nel libro genealogico, il certificato di ascendenza e genealogico di cui all’articolo 20a dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sull’alleva- mento di animali;
3. rilascia normalmente un passaporto per equide entro i termini di cui
all’articolo 15c capoverso 1;
4. soddisfa le esigenze formulate nel mansionario in materia di regi-
strazione di un passaporto per equide estero e i requisiti tecnici in mate- ria di annullamento del passaporto per equide.
4 Il riconoscimento è limitato a dieci anni al massimo.
Art. 17 cpv. 4 4I gestori delle banche dati sono tenuti a consentire la consultazione dei dati all’Ufficio federale, all’Amministrazione federale delle dogane e a tutti i veterinari cantonali. I dati dei cani che hanno lasciato il Cantone non possono essere cancellati.
Art. 79 Coordinamento e stato maggiore di consulenza L’Ufficio federale coordina i provvedimenti di lotta contro le epizoozie altamente contagiose. A tale scopo e per la sua consulenza, in caso di epizoozia può convocare uno stato maggiore di consulenza composto di rappresentanti dei veterinari cantona- li, come pure di esponenti dei settori economici e scientifici.
Art. 112 In generale 1 Sono considerati ricettivi alla peste equina i cavalli, le zebre, gli asini e i loro incroci. 2 La peste equina è diagnosticata quando, in un effettivo di animali ricettivi, è stato messo in evidenza il virus della peste equina almeno in un animale.
3 Il periodo di incubazione è di 40 giorni.
Art. 112a Sorveglianza
1 Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale può stabilire un programma:
a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi; b. per la sorveglianza delle specie di insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina.
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2 L’Ufficio federale può emanare prescrizioni tecniche sulle misure preventive
destinate alla protezione degli animali ricettivi dagli insetti vettori.
Art. 112b Caso di sospetto 1 In caso di sospetto di epizoozia di peste equina o di contagio, il veterinario canto- nale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. Egli ordina inoltre: a. l’esame dei virus della peste equina sugli animali sospetti; b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.
2 Il sospetto è considerato confutato quando non si riscontrano più virus.
3 L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e alla loro analisi, nonché riguardo ai provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.
Art. 112c Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di peste equina, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre: a. l’uccisione e l’eliminazione degli animali infetti; b. provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori.
2 Egli può esentare gli animali ricettivi dai provvedimenti di sequestro, se:
a. l’esame per accertare la presenza della peste equina ha dato esito negativo; e b. gli animali sono stati protetti senza interruzione dagli insetti vettori dal mo- mento dell’analisi secondo l’articolo 112b capoverso 1 lettera b. 3 Egli revoca i provvedimenti di sequestro se tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:
a. sono stati sottoposti due volte a un’analisi sierologica, a un intervallo di almeno 30 giorni, e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure b. sono stati vaccinati contro la peste equina e da allora sono trascorsi almeno
30 giorni.
4 In deroga al capoverso 1 lettera a, l’Ufficio federale può ordinare che si rinunci all’uccisione e all’eliminazione degli animali infetti se ciò non permette di impedire la propagazione della peste equina.
Art. 112d Zona delimitata a causa della peste equina 1 La zona delimitata a causa della peste equina comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno agli effettivi infetti. Per delimitare tali zone occorre tenere conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche. 2 Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce l’ampiezza della zona da delimitare a causa della peste equina. Esso revoca il sequestro della zona, dopo
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aver consultato i Cantoni, se durante almeno un anno non sono più stati diagnosticati virus della peste equina negli animali ricettivi. 3 L’Ufficio federale stabilisce a quali condizioni è permesso trasportare all’esterno della zona delimitata a causa della peste equina gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.
Art. 112e Periodi e territori privi di vettori 1 Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale può dichiarare privi di vettori periodi e territori nei quali non siano state osservate attività o attività ridotte degli insetti che possono essere vettori dei virus della peste equina. 2 Durante i periodi e nei territori privi di vettori, il veterinario cantonale può rinun- ciare, completamente o parzialmente, a ordinare i provvedimenti di sequestro, i provvedimenti che permettono di ridurre la popolazione di insetti vettori e le vacci- nazioni.
Art. 112f Vaccinazioni 1 La vaccinazione contro la peste equina è vietata. È ammessa la vaccinazione degli animali ricettivi che sono destinati all’esportazione, ma a condizione che sia dispo- nibile un’autorizzazione dell’Ufficio federale.
2 L’importazione di animali vaccinati è ammessa.
3 Se un focolaio di peste equina è comparso o minaccia di comparire in Svizzera,
l’Ufficio federale, dopo aver consultato i Cantoni, può prescrivere la vaccinazione degli animali ricettivi contro i virus della peste equina. Esso stabilisce in un’ordi- nanza: a. i territori nei quali la vaccinazione è ammessa o obbligatoria; b. il tipo di vaccino da utilizzare e le modalità della vaccinazione.
Art. 113–115 Abrogati
Art. 118 cpv. 1 e 1bis 1 Gli animali delle specie ricettive possono lasciare le stalle per l’uscita sui pascoli o nelle corti limitrofe alla rispettiva stalla soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi. 1bis L’articolo 90 capoverso 3 è applicabile soltanto se tutti gli effettivi della zona di protezione sono stati analizzati e non sono stati diagnosticati ulteriori casi.
Art. 122 cpv. 5 5 L’Ufficio federale emana direttive tecniche concernenti le misure contro la peste aviaria.
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Art. 122e cpv. 5 5 Il veterinario cantonale può concedere, d’intesa con l’Ufficio federale, deroghe all’uccisione degli animali ricettivi che occorre ordinare secondo l’articolo 85 capo- verso 2 lettera b.
Art. 158 cpv. 1 1 Le prescrizioni della presente sezione sono applicabili nella lotta contro la tuber- colosi bovina sostenuta da Mycobacterium bovis, Mycobacterium caprae e Myco- bacterium tubercolosis.
Art. 159 cpv. 1 lett. a
1 La tubercolosi è diagnosticata quando:
a. sono messi in evidenza il Mycobacterium bovis, il Mycobacterium caprae oppure il Mycobacterium tubercolosis nel materiale d’analisi;
Art. 174f cpv. 2 2 Dopo aver consultato i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce un programma per la sorveglianza dell’effettivo di bovini. Esso può prescrivere che i vitelli neonati e gli animali nati morti siano sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita.
Sezione 13 (art. 200–203a) Abrogata
Titolo prima dell’art. 217
Sezione 3: Artrite/encefalite caprina
Art. 217 Diagnosi 1È diagnosticata l’artrite/encefalite caprina (AEC) qualora l’analisi sierologica abbia dato un risultato positivo o sia stato messo in evidenza l’agente infettivo. 2 L’Ufficio federale definisce i metodi di analisi per la messa in evidenza dell’AEC.
3 Il periodo di incubazione è di due anni.
Art. 218 Riconoscimento ufficiale e sorveglianza 1 Tutti gli effettivi di caprini sono riconosciuti ufficialmente indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia, all’effettivo colpito è tolto il riconoscimento ufficiale fino alla revoca del sequestro.
2 Gli effettivi sono sorvegliati mediante un’analisi sierologica periodica.
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Art. 219 Caso di sospetto 1 Vi è sospetto di AEC quando sintomi clinici lo indicano. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto; e b. l’immediata analisi sierologica di tutti gli animali sospetti dell’effettivo. 2 Il sospetto è considerato confutato se l’analisi virologica degli animali sospetti ha fornito un risultato negativo. 3 Vi è sospetto di contagio da AEC se esistono dati epidemiologici in tal senso. Se vi è un tale sospetto, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo colpito fino alla confutazione del sospetto.
4 Il sospetto è considerato confutato se:
a. due analisi degli animali sospetti di contagio, effettuate a intervalli di sei mesi, hanno fornito un risultato negativo; o b. gli animali sospetti di contagio sono stati immediatamente eliminati e un’analisi di tutti gli animali, effettuata sei mesi più tardi, ha fornito un risul- tato negativo.
Art. 220 Caso di epizoozia 1 In caso di diagnosi di AEC il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo infetto. Ordina inoltre: a. l’eliminazione degli animali infetti; b. l’eliminazione dei discendenti di femmine infette nati durante gli ultimi
24 mesi;
c. la pulizia e la disinfezione delle stalle.
2 Revoca il sequestro dopo che:
a. tutti gli animali dell’effettivo sono stati eliminati e le stalle sono state pulite e disinfettate; oppure b. l’analisi sierologica dell’effettivo, eseguita al più presto sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti nonché dei loro discendenti nati durante gli ultimi 24 mesi e una volta concluse la pulizia e la disinfezione, ha fornito un risultato negativo in tutti gli animali. 3 Sei e 12 mesi dopo la revoca del sequestro tutti gli animali dell’effettivo devono essere sottoposti a un’ulteriore analisi sierologica per accertare la presenza di AEC.
Art. 221 Collaborazione del Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti I Cantoni possono chiamare il Servizio consultivo e sanitario in materia di alleva- mento di piccoli ruminanti a collaborare all’esecuzione di misure di risanamento e alla sorveglianza degli effettivi.
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Art. 245f cpv. 3bis 3bis Egli informa i detentori di animali degli effettivi vicini in merito alla minaccia e comunica loro il calendario dei provvedimenti previsti.
Art. 264a Trasferimento delle uova da cova
1 Il veterinario cantonale può accordare, per conservare un patrimonio genetico
prezioso e in deroga all’articolo 264, un trasferimento delle uova da cova provenien- ti da un effettivo infetto. In tal caso egli ordina: a. il sequestro semplice di 1° grado sull’effettivo infetto; b. l’uccisione e l’eliminazione degli uccelli che sono ammalati clinicamente o nei quali è stato messo in evidenza l’agente patogeno; c. la pulizia e la disinfezione delle stalle; d. il trasferimento delle uova da cova disinfettate, durante tre mesi al massimo, in un locale situato in un edificio che dal punto di vista della gestione sia in- dipendente dall’effettivo sequestrato; e. il divieto di trasferire i giovani animali sgusciati dalle uova da cova; f. l’eliminazione degli animali adulti dal locale originario dopo la produzione delle uova da cova; g. la pulizia e la disinfezione definitive delle stalle. 2 Egli ordina di effettuare un ulteriore controllo di tutti i giovani animali di età compresa tra otto e 12 settimane tenuti nel nuovo locale. Tale controllo avviene pre- levando campioni di sangue e utilizzando tamponi da infilare nelle coane rispet- tivamente nella trachea. 3 Se almeno un campione del controllo successivo fornisce un risultato sierologico positivo o mette in evidenza l’agente patogeno, tutti i giovani animali devono essere eliminati e le stalle devono essere pulite e disinfettate. Se il controllo successivo fornisce un risultato negativo, il veterinario cantonale revoca il divieto di trasferi- mento dei giovani animali. 4 Il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto è revocato al più presto
90 giorni dopo la pulizia e la disinfezione definitive.
Art. 297 cpv. 2 lett. f
2 L’Ufficio federale è inoltre competente per:
f. affidare a specialisti e a istituti al di fuori dell’Amministrazione federale compiti di ricerca nell’ambito delle epizoozie.
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II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2011.
25 maggio 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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