AS 2011 2917
Ordinanza del DFI concernente la procedura degli esami federali per le professioni mediche universitarie
Ordinanza del DFI concernente la procedura degli esami federali per le professioni mediche universitarie (Ordinanza concernente le procedure d’esame)
del 1° giugno 2011
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 4 capoverso 1 dell’ordinanza del 26 novembre 20081 concernente gli esami federali per le professioni mediche (ordinanza sugli esami LPMed), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principi 1 L’esame, nonché la sua verifica e valutazione, devono avvenire secondo una pro- cedura strutturata o standardizzata.
2 L’esame deve essere strutturato in modo tale da comprendere un numero suffi-
ciente di elementi misurabili e tra loro il più possibile indipendenti, che forniscono chiarimenti sulle strategie risolutive, sulle varie fasi della risoluzione, sulle presta- zioni fornite e sui comportamenti adottati.
Art. 2 Contenuto e forma Le domande, gli esercizi e le stazioni devono essere corrette dal punto di vista con- tenutistico, formale e linguistico e conformi al catalogo degli obiettivi della forma- zione.
Art. 3 Sede d’esame Ogni candidato deve sostenere l’esame federale presso la sede in cui ha concluso gli studi.
Art. 4 Lingua d’esame
1 La lingua d’esame è il tedesco o il francese a dipendenza della sede scelta.
2 Se le diverse sedi utilizzano i medesimi questionari per lo svolgimento degli esami scritti secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC) o secondo il proce- dimento che prevede domande e risposte brevi (DRB), i candidati possono richie-
RS 811.113.32 1 RS 811.113.3
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dere, prima dell’esame, il questionario scritto nell’altra lingua rispetto a quella della sede d’esame.
Art. 5 Durata dell’esame
1 La durata dell’esame è stabilita come segue:
a. per gli esami scritti MC e DRB, ogni singola prova deve durare almeno quattro ore e ogni prova parziale al massimo quattro ore e mezza; b. per l’esame pratico, ogni singola prova deve durare almeno due ore e mezza; c. per l’esame orale e l’esame pratico strutturato, ogni singola prova deve durare almeno due ore. 2 Il tempo necessario per trasmettere le istruzioni ai candidati non è compreso nella durata d’esame.
3 La MEBEKO, sezione «Formazione», stabilisce per ogni esame la durata dello
stesso e il contenuto delle istruzioni.
Art. 6 Utilizzo di questionari ed esercizi identici 1 Se le diverse sedi d’esame utilizzano i medesimi questionari o assegnano i mede- simi esercizi, l’esame è svolto lo stesso giorno alla stessa ora in tutte le sedi d’esame. 2 La durata degli esami basati su questionari ed esercizi identici può estendersi a diversi giorni se: a. è necessario in ragione del numero di candidati e della procedura d’esame; e b. è garantito che non favorisce i candidati che sostengono l’esame più tardi durante la medesima sessione.
Art. 7 Mezzi ausiliari Il presidente della commissione d’esame determina, d’intesa con la MEBEKO, sezione «Formazione», i mezzi ausiliari ammessi.
Capitolo 2: Procedure d’esame Sezione 1: Esame scritto secondo il procedimento della scelta fra più risposte (MC)
Art. 8 Tipi di domande Possono essere utilizzate esclusivamente domande scientificamente comprovate e dimostratesi adeguate.
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Art. 9 Forma
1 Ogni singola prova deve comprendere almeno 120 domande.
2 Le prove parziali non possono comprendere più di 150 domande.
Sezione 2: Esame scritto secondo il procedimento che prevede domande e risposte brevi (DRB)
Art. 10 Tipi di domande
1 Gli esami scritti secondo il procedimento DRB si compongono di domande o
esercizi aperti che richiedono risposte o soluzioni brevi.
2 La scomposizione in domande o esercizi parziali è ammessa.
Art. 11 Forma L’estensione totale dell’esame deve essere mantenuta costante nel corso degli anni. Il numero di domande ed esercizi può variare in funzione del tempo previsto per la risposta o risoluzione.
Sezione 3: Esame pratico strutturato
Art. 12 Definizione L’esame pratico strutturato è composto da diverse stazioni organizzate secondo un percorso. Una stazione può comprendere uno o più esercizi.
Art. 13 Tipi di esercizi 1 L’esame pratico strutturato consiste in esercizi pratici, per esempio con pazienti reali o standardizzati oppure con modelli. 2 Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può even- tualmente seguire un’interrogazione orale. 3 L’impiego di supporti mediatici per la presentazione delle domande e degli esercizi è ammesso.
Art. 14 Forma
1 Un esame pratico strutturato comprende almeno dieci stazioni. Devono esservi
integrate pause adeguate. 2 Per ogni stazione un esaminatore valuta la prestazione, durante o dopo l’esame, mediante criteri predeterminati sotto forma di una lista di controllo. A ogni stazione la valutazione è effettuata da un altro esaminatore.
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3 Le commissioni d’esame stabiliscono per ogni esame la struttura della lista di
controllo.
Sezione 4: Esame pratico
Art. 15 Tipi di esercizi L’esame pratico consiste in particolare in un caso concreto, un lavoro di laboratorio o la valutazione di un fascicolo concreto.
Art. 16 Forma
1 La struttura dell’esame è stabilita sotto forma di una lista di controllo.
2 Due esaminatori esperti nella materia esaminata preparano l’esercizio, accompa- gnano l’esaminando e ne valutano le prestazioni. 3 Gli esaminatori possono richiedere un rapporto scritto od orale, a cui può even- tualmente seguire un’interrogazione orale. 4 Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento. 5 La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impie- gati esaminatori differenti.
Art. 17 Analisi dell’esame Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame.
Sezione 5: Esame orale
Art. 18 Tipi di domande
1 Gli esami orali consistono in domande aperte.
2 Le domande sono attribuite mediante estrazione a sorte.
3 Devono essere poste domande relative ad almeno cinque tematiche indipendenti e
ponderate nella medesima maniera.
Art. 19 Forma
1 Il colloquio d’esame è condotto da due esaminatori.
2 Gli esaminatori allestiscono un protocollo d’esame in modo da poterne ricostruire a posteriori lo svolgimento.
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3 La scomposizione in esami parziali è possibile. A tal scopo devono essere impie- gati esaminatori differenti.
Art. 20 Analisi d’esame 1 Gli specialisti o gli istituti incaricati dalla Confederazione analizzano le liste di controllo compilate e allestiscono un rapporto a destinazione della commissione d’esame. 2 Sulla base di questo rapporto la commissione d’esame verifica le sue direttive e, se del caso, le adegua.
Capitolo 3: Entrata in vigore
Art. 21 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.
1° giugno 2011 Dipartimento federale dell’interno: Didier Burkhalter
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