AS 2011 3
Ordinanza sull'organizzazione di esecuzione dell'approvvigionamento economico del Paese nell'ambito dell'industria dell'energia elettrica
Ordinanza sull’organizzazione di esecuzione dell’approvvigionamento economico del Paese nell’ambito dell’industria dell’energia elettrica (OEIE)
del 10 dicembre 2010
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 52 e 55 della legge dell’8 ottobre 19821 sull’approvvigionamento economico del Paese; visto l’articolo 15 capoverso 1 della legge del 23 marzo 20072 sull’approvvigionamento elettrico (LAEI), ordina:
Art. 1 Compiti dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere 1 L’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) attua nell’ambito della produzione, dell’acquisto, del trasporto, della distribuzione e del consumo di elettri- cità i preparativi necessari all’esecuzione di provvedimenti inerenti all’approv- vigionamento economico del Paese in caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato. 2 Essa coordina i compiti delle aziende elettriche e istruisce i loro organi. A livello organizzativo tiene conto delle condizioni regionali e tecniche nonché della posi- zione della società nazionale di rete.
3 Essa è subordinata al delegato all’approvvigionamento economico del Paese
(Delegato).
Art. 2 Compiti del settore energia Il settore energia rappresenta il Delegato nella fase di preparazione dei provvedi- menti.
Art. 3 Coinvolgimento dei membri
1 Per l’esecuzione dei provvedimenti l’AES fa capo ai propri membri. Questi agi-
scono in nome suo e secondo le sue istruzioni.
2 I non membri possono subordinarsi volontariamente all’organizzazione di ese-
cuzione dell’AES. In tal caso sono trattati al pari dei membri.
RS 531.35
2010-2911 3
Organizzazione di esecuzione dell’approvvigionamento economico del Paese RU 2011 nell’ambito dell’industria dell’energia elettrica
Art. 4 Collaborazione con la protezione della popolazione In caso di grave penuria di energia elettrica dovuta a perturbazioni del mercato il settore energia e l’AES collaborano con la protezione della popolazione. Essi prepa- rano i provvedimenti necessari a tal fine.
Art. 5 Indennizzi
1 Il Dipartimento federale dell’economia stabilisce l’indennizzo dell’AES.
2 I costi sostenuti dalle singole aziende per la preparazione e l’esecuzione di provve- dimenti di cui all’articolo 1 capoverso 1 sono considerati costi di rete computabili ai sensi dell’articolo 15 LAEI. 3 La responsabilità della vigilanza sui costi di cui al capoverso 2 spetta alla Commis- sione federale dell’energia elettrica.
Art. 6 Esecuzione Il Delegato e l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese sono incaricati dell’esecuzione dei provvedimenti e della vigilanza.
Art. 7 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 17 febbraio 19933 sull’organizzazione di esecuzione dell’approv- vigionamento economico del Paese nell’ambito dell’industria dell’energia elettrica è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2011.
10 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3 RU 1993 857, 2003 2167