AS 2011 3201
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Basel-Autobahn/Weil am Rhein
Traduzione1
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Basel-Autobahn/Weil am Rhein
Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. Presso il valico di confine di Basel-Autobahn/Weil am Rhein sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2
1. La zona comprende:
a) il tratto sopraelevato di autostrada, dal confine fino alla parte di territorio di cui alla lettera b) e la strada d’accesso alla parte svizzera dell’impianto doganale; b) la parte di territorio delimitata: – a est, dal recinto di delimitazione lungo l’autostrada e la Lustgarten- strasse fino all’angolo nord-orientale di tale recinto presso i parcheggi per gli agenti, – a nord, da una linea retta che va dall’angolo nord-orientale del recinto di delimitazione fino al bordo occidentale dello spartitraffico centrale presso il chilometro 812,555 dell’autostrada, – da lì, da una linea lungo il bordo occidentale dello spartitraffico centrale fino al chilometro 812,334 dell’autostrada, – da questo punto, da una linea che va verso ovest lungo il lato set- tentrionale del parcheggio per autocarri,
RS 0.631.252.913.692.3
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3201).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3259 3201
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Basel-Autobahn/Weil am Rhein. Acc. con la Germania
– a ovest dal lato del parcheggio per autocarri (compresi i servizi igienici pubblici presso il servizio di manutenzione autostradale) compreso il sentiero dal parcheggio fino all’ingresso dell’edificio destinato al tran- sito (Im Kränzliacker 9), da questo edificio fino al raccordo verso la «Alte Strasse» all’altezza dell’uscita dai parcheggi per gli agenti, – da lì, da una linea lungo il lato del cortile doganale e del centro turistico fino all’autostrada; c) la galleria pedonale di collegamento tra gli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati; d) i locali negli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune dagli agenti tedeschi e svizzeri; e) i locali negli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri; f) i locali nell’edificio destinato al transito (Im Kränzliacker 9) riservati all’uso esclusivo degli agenti svizzeri nonché quelli utilizzati in comune dagli agenti tedeschi e svizzeri; g) la superficie davanti all’entrata occidentale dell’edificio destinato al transito (Im Kränzliacker 9) destinata ai parcheggi per gli agenti. 2. Per i veicoli che devono essere ricondotti nella Confederazione Svizzera a partire dai parcheggi situati nella Repubblica federale di Germania, anche l’entrata e l’uscita situate a nord dell’impianto di controllo, compreso il ponte stradale, fanno parte della zona per la durata dell’impiego.
Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Basilea, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 16 aprile 19803 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concer- nente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al varco di Basilea/Weil am Rhein-Autostrada.
3 RU 1980 963
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Basel-Autobahn/Weil am Rhein. Acc. con la Germania
Art. 5
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche
conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un
mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Basel-Autobahn/Weil am Rhein. Acc. con la Germania