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AS 2011 3205

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi in corso di viaggio sui treni sul percorso Basilea FFS–Lörrach

Traduzione1

Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente i controlli svizzeri e tedeschi in corso di viaggio sui treni sul percorso Basilea FFS–Lörrach

Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011

Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 1. I controlli svizzeri e tedeschi possono essere effettuati sui treni in viaggio sul percorso Basilea FFS–Lörrach. In casi particolari, legati al controllo doganale, è possibile utilizzare un’altra stazione della Regio-S-Bahn al di fuori di tale percorso. 2. Il controllo si estende a tutte le persone che varcano il confine sui treni designati ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1, compresi i bagagli trasportati e, in generale, anche i bagagli registrati.

Art. 2 1. Per gli agenti dello Stato limitrofo, i treni designati ai sensi dell’articolo 3 para- grafo 1 costituiscono, sulla parte del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1 situata nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica federale di Germa- nia, la zona ai sensi della Convenzione del 1° giugno 1961. 2. Nelle stazioni del percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1, gli agenti dello Stato limitrofo hanno il diritto di trattenere, sul marciapiede o nei locali della stazione messi a disposizione a tale scopo, le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul treno. Il settore in cui sono eseguiti gli atti ufficiali necessari è consi- derato zona.

3. Le persone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati possono essere

ricondotti nello Stato limitrofo con uno dei treni successivi circolanti sul percorso di cui all’articolo 1 paragrafo 1.

RS 0.631.252.913.692.7

1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3205).

2 RS 0.631.252.913.690

2010-3277 3205

Controlli in corso di viaggio sui treni sul percorso Basilea FFS–Lörrach. RU 2011 Acc. con la Germania

4. Gli agenti dello Stato limitrofo possono ricondurre nello Stato limitrofo le per- sone fermate e le merci o i mezzi di prova sequestrati sul percorso di cui all’arti- colo 1 paragrafo 1 anche utilizzando il collegamento stradale più breve.

Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Basilea nonché la competente autorità svizzera di polizia, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Dire- zione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, designano, d’intesa con le imprese ferroviarie competenti nonché secondo la necessità e l’opportunità, i treni sui quali viene effettuato il controllo in corso di viaggio e disciplinano i dettagli. 2. Gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.

Art. 4 Con l’entrata in vigore del presente Accordo è abrogato l’Accordo del 9 ottobre

19683 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania con-

cernente il controllo su un treno in viaggio durante il percorso Basilea stazione Bad–Lörrach.

Art. 5

1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche

conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.

2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un

mese, con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.

Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr

3 RU 1969 368

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