AS 2011 3219
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln
Traduzione1
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln
Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. Presso il valico di confine di Kaiserstuhl/Rötteln sono istituiti, sul territorio della Repubblica federale di Germania, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2
1. Sul territorio della Repubblica federale di Germania la zona comprende:
a) i locali, ad uso esclusivo o comune, riservati agli agenti svizzeri per l’adem- pimento dei loro compiti; b) la strada da Kaiserstuhl verso Hohentengen dal confine comune sulla metà del ponte, compreso il marciapiede, fino alla diramazione del sentiero a est dell’ufficio doganale; c) lo spiazzo antistante l’ufficio doganale dall’angolo occidentale dell’edificio doganale, compreso il sentiero asfaltato presso il vecchio casello daziario, fino all’estremità settentrionale dell’edificio doganale.
2. Sul territorio della Confederazione Svizzera la zona comprende:
– la strada da Hohentengen verso Kaiserstuhl dal confine comune a partire da metà del ponte, compreso il marciapiede, fino all’angolo meridionale dell’edificio doganale nonché gli spiazzi antistanti a sinistra e a destra della strada dall’angolo orientale dell’edificio doganale fino all’estremità occiden- tale del ristorante «Post».
RS 0.631.252.913.693.82
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3219).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3265 3219
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Kaiserstuhl/Rötteln. Acc con la germania
Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche
conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un
mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr