AS 2011 3239
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l'istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kreuzlingen/Konstanz-Autobahn
Traduzione1
Accordo tra il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania concernente l’istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico di confine di Kreuzlingen/Konstanz-Autobahn
Concluso il 15 giugno 2010 Entrato in vigore il 30 maggio 2011
Il Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Svizzera e il Ministero federale delle finanze della Repubblica federale di Germania, visto l’articolo 1 numero 3 della Convenzione del 1° giugno 19612 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania relativa agli uffici a controlli nazionali abbinati e al controllo in corso di viaggio, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 1. Presso il valico di confine di Kreuzlingen/Konstanz-Autobahn sono istituiti, sul territorio della Confederazione Svizzera, uffici a controlli nazionali abbinati.
2. I controlli svizzeri e tedeschi vengono effettuati in questi uffici.
Art. 2 La zona comprende: a) l’intera area recintata dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati e l’autostrada A7 dal confine nazionale (al chilometro 34053.00 dell’auto- strada) fino alla rotonda autostradale («Euregiokreisel» al chilometro
33424.50 dell’autostrada);
b) la strada di accesso dal confine nazionale al parcheggio; c) la galleria di collegamento tra le parti dell’impianto; d) i locali negli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati utilizzati in comune dagli agenti svizzeri e tedeschi; e) i locali negli edifici di servizio dell’impianto doganale a controlli nazionali abbinati riservati all’uso esclusivo degli agenti tedeschi.
RS 0.631.252.913.696.5
1 Dal testo originale tedesco (AS 2011 3239).
2 RS 0.631.252.913.690
2010-3268 3239
Istituzione di uffici a controlli nazionali abbinati al valico RU 2011 di confine di Kreuzlingen/Konstanz-Autobahn. Acc. con la Germania
Art. 3 1. La Direzione delle dogane di Sciaffusa, da una parte, e la Direzione federale delle finanze Südwest nonché la Direzione federale di polizia di Stoccarda, dall’altra, disciplinano di comune accordo i dettagli. 2. I responsabili dei due uffici di controllo o gli agenti di grado più elevato degli organi di cui al paragrafo 1 in servizio presso gli uffici di controllo adottano, di comune accordo, i provvedimenti necessari a breve termine.
Art. 4
1. L’Accordo è confermato e messo in vigore con uno scambio di note diplomatiche
conformemente all’articolo 1 numero 4 della Convenzione del 1° giugno 1961.
2. L’Accordo può essere disdetto per via diplomatica per il primo giorno di un
mese, con un preavviso di sei mesi.
Fatto a Bonn, il 15 giugno 2010, in due originali in lingua tedesca.
Per il Per il Dipartimento federale delle finanze Ministero federale delle finanze d’intesa della Confederazione Svizzera: con il Ministero federale dell’interno della Repubblica federale di Germania: Rudolf Dietrich Hans-Joachim Stähr