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AS 2011 3253

Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Correzione

Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)

del 25 maggio 2011 (RS 916.441.22; RU 2011 2699)

Art. 28 lett. d

Invece di: In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con: d. grassi della categoria 3 dopo una trasformazione secondo l’allegato 5 numero 21.

Leggasi: In deroga all’articolo 27 gli animali possono essere alimentati con: d. grassi della categoria 3 dopo una trasformazione secondo l’allegato 5 numero 31.

Allegato 6 n. 5

Invece di:

5 Lana non sottoposta a lavaggio industriale.

Leggasi:

5 Lana sottoposta a lavaggio industriale.

5 luglio 2011 Cancelleria federale

2011-1325 3253

Ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. RU 2011 Correzione

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