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AS 2011 3259

Legge federale sull'imposizione delle partecipazioni di collaboratore

Legge federale sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore

del 17 dicembre 2010

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 20042, decreta:

I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta

Art. 5 cpv. 1 lett. b 1 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se: b. in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuri- diche con sede o stabilimento d’impresa in Svizzera, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analo- ghe rimunerazioni;

Art. 17, rubrica e cpv. 1 Principio 1 Sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantiè- mes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.

Art. 17a Partecipazioni di collaboratore

1 Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro,

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la sua società madre o un’altra società del gruppo distribuisce ai collabora- tori; b. le opzioni per l’acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a. 2 Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 17b Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore 1 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collabo- ratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell’acquisto come reddito da attività lucrativa dipen- dente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto. 2 Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo. 3 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell’esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell’azione al momento dell’esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Art. 17c Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

Art. 17d Imposizione proporzionale Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l’intero periodo tra l’acquisto e la nascita del diritto d’esercizio delle opzioni di collabo- ratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l’intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 20 cpv. 1 lett. c, primo periodo

1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c. i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure i van- taggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). …

Art. 84 cpv. 2 2 Sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi

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per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, tantièmes, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro come anche i proventi compensativi quali le indennità giornaliere versate da assicurazioni contro le malattie, da assicurazioni contro gli infortuni o dall’assicura- zione contro la disoccupazione.

Art. 93 cpv. 1 e 2 1 Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di colla- boratore ed altre rimunerazioni loro versate. 2 Le persone, domiciliate all’estero, membri dell’amministrazione o della direzione di imprese estere aventi uno stabilimento d’impresa in Svizzera devono l’imposta sui tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e altre rimunerazioni loro versate e addebitate allo stabilimento d’impresa.

Art. 97a Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore 1 Le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all’articolo 17d, una quota proporzionale dell’imposta per il vantag- gio valutabile in denaro. 2 L’aliquota dell’imposta è fissata all’11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.

Art. 98 Definizione Sono contribuenti domiciliati all’estero ai sensi degli articoli 92–97a le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera e le persone giuridiche che non hanno né la sede né l’amministrazione effettiva in Svizzera.

Art. 100 cpv. 1 lett. d

1 Il debitore della prestazione imponibile ha l’obbligo di:

d. versare la quota proporzionale dell’imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all’estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell’im- posta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società este- ra del gruppo.

Art. 129 cpv. 1 lett. d

1 Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo

fiscale: d. i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la relativa tassazione; i particolari sono disciplinati per ordinanza dal Consiglio federale.

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2. Legge federale del 14 dicembre 19904 sull’armonizzazione

delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4 cpv. 2 lett. b 2 Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera sono assoggettate all’imposta in virtù della loro appartenenza economica se: b. in quanto membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuri- diche con sede o stabilimento d’impresa nel Cantone, ricevono tantièmes, gettoni di presenza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore o analo- ghe rimunerazioni;

Art. 7c Partecipazioni di collaboratore

1 Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:

a. le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di so- cietà cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un’altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori; b. le opzioni per l’acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a. 2 Sono considerate partecipazioni improprie di collaboratore le aspettative di meri indennizzi in contanti.

Art. 7d Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore 1 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collabo- ratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell’acquisto come reddito da attività lucrativa dipen- dente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d’acquisto. 2 Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa, con uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo. 3 I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell’esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell’azione al momento dell’esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.

Art. 7e Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore sono imponibili al momento in cui si realizzano.

4 RS 642.14

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Art. 7f Imposizione proporzionale Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l’intero periodo tra l’acquisto e la nascita del diritto d’esercizio delle opzioni di collabora- tore bloccate (art. 7d cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l’intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.

Art. 14a Stima delle partecipazioni di collaboratore 1 Le partecipazioni di collaboratore di cui all’articolo 7d capoverso 1 sono stimate al valore venale. Eventuali termini di attesa devono essere adeguatamente considerati. 2 Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 7d capoverso 3 e 7e devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.

Art. 32 cpv. 3 3 L’imposta alla fonte viene calcolata sui proventi lordi e si estende a tutti i proventi da attività lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura, come pure ai proventi compensativi.

Art. 35 cpv. 1 lett. c, d ed i 1 Sono soggetti alla ritenuta d’imposta alla fonte, se non hanno domicilio o dimora fiscale in Svizzera: c. i membri dell’amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di pre- senza, indennità fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe rimunera- zioni che vengono loro versati; d. i membri dell’amministrazione o della direzione di imprese straniere aventi stabilimento d’impresa nel Cantone, per i tantièmes, gettoni di presenza, in- dennità fisse, partecipazioni di collaboratore e analoghe rimunerazioni che vengono loro versate e addebitate allo stabilimento d’impresa; i. le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valu- tabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore secondo l’articolo 7d capoverso 3, per il vantaggio valutabile in denaro, proporzio- nalmente secondo quanto previsto dall’articolo 7f 5.

Art. 37 cpv. 1 lett. d 1 Il debitore delle prestazioni imponibili (art. 32 e 35) è responsabile per il paga- mento dell’imposta alla fonte. Esso ha l’obbligo di:

5 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

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d. versare la quota proporzionale dell’imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all’estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell’im- posta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.

Art. 45 lett. e Devono presentare un’attestazione all’autorità di tassazione, per ogni periodo fiscale: e. i datori di lavoro, sui vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipa- zioni vere e proprie di collaboratore, nonché sull’assegnazione e sull’eser- cizio delle opzioni di collaboratore.

Art 72m Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del 17 dicembre 2010 I Cantoni adeguano la loro legislazione alle modifiche della presente legge entro il momento dell’entrata in vigore delle medesime.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010 Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

7 aprile 2011.6

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.7

10 giugno 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

6 FF 2010 7973 7 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 9 giugno 2011.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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